Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2583 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2583 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MARRUBIU il 04/03/1964
avverso la sentenza del 19/07/2024 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di NOME
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udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Oristano ha pronunciato sentenza, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di NOME COGNOME
Avverso la sentenza ricorre l’imputato, tramite il proprio difensore, deducendo violazione dell’art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge penale, nella specie artt. 56 e 575 cod. pen. La difesa lamenta che il Giudice ha ritenuto che la condotta contestata all’imputato integrasse la fattispecie del delitto di tentato omicidio aggravato piuttosto che quella di lesioni aggravate.
In base all’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 50, della citata legge n. 103 del 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erron qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezz
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, co indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l’impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Cass., sez. IV, n. 13749/2022, Rv. 283023). Nel caso di specie non ricorre una erronea qualificazione giuridica non trattandosi di una qualificazione “eccentrica” rispetto al contenuto del capo di imputazione.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso del ricorso de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024.