Erronea Qualificazione Giuridica: I Limiti al Ricorso Contro il Patteggiamento
L’istituto del patteggiamento rappresenta una delle vie più comuni per la definizione dei procedimenti penali. Tuttavia, quali sono i limiti per contestare la sentenza che ne deriva? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui confini del ricorso basato sull’erronea qualificazione giuridica del fatto, stabilendo che è ammesso solo in presenza di un ‘errore manifesto’.
I Fatti di Causa
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un individuo che aveva patteggiato una pena per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, seppur di lieve entità. Successivamente, ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che i fatti avrebbero dovuto essere inquadrati non come reato, ma come mero illecito amministrativo previsto per l’uso personale di droga.
Nello specifico, l’imputato era stato trovato in possesso di 21 involucri di cocaina, sigillati termicamente, occultati sia nel vano portaoggetti dell’auto che nelle tasche dei pantaloni. A questo si aggiungeva il possesso di una somma di denaro contante di 320,00 euro. L’imputato riteneva che questa situazione non configurasse lo spaccio, ma un semplice possesso per consumo personale, contestando quindi la qualificazione giuridica data dal giudice di merito.
L’Erronea Qualificazione Giuridica nel Patteggiamento
La questione centrale ruota attorno alla possibilità di impugnare una sentenza di patteggiamento per erronea qualificazione giuridica. Con la riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione avverso le sentenze ex art. 444 c.p.p. è stato limitato a motivi specifici, tra cui, appunto, l’erronea qualificazione del fatto.
La giurisprudenza costante della Corte di Cassazione ha però interpretato questa norma in modo restrittivo. La possibilità di contestare la qualificazione giuridica è circoscritta ai soli casi di ‘errore manifesto’. Non è sufficiente, quindi, che una diversa interpretazione dei fatti sia possibile o plausibile. L’errore deve essere palese, indiscutibile e immediatamente riconoscibile dalla semplice lettura degli atti, senza necessità di approfondite valutazioni di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che, nel caso specifico, non sussisteva alcun errore manifesto nella qualificazione del reato. Gli elementi raccolti erano infatti sufficientemente indicativi di un’attività di spaccio e non di mero uso personale.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando come diversi fattori concreti deponessero a favore della qualificazione di spaccio. In particolare:
1. Le modalità di confezionamento: La sostanza era suddivisa in ben 21 involucri di cellophane termosaldati, un metodo tipico della preparazione delle dosi per la vendita al dettaglio.
2. L’occultamento: La droga era stata nascosta in due punti diversi (vano portaoggetti e tasca), suggerendo la volontà di celare la merce destinata alla cessione.
3. Il possesso di denaro: La somma di 320,00 euro in contanti, trovata in possesso dell’imputato, è stata considerata un ulteriore indizio dell’attività di spaccio.
Secondo la Suprema Corte, questi elementi, considerati nel loro insieme, rendevano la qualificazione giuridica di detenzione ai fini di spaccio (art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990) del tutto ragionevole e non ‘palesemente eccentrica’ rispetto ai fatti contestati. Di conseguenza, mancando il presupposto dell’errore manifesto, il motivo di ricorso non poteva essere accolto.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale in materia di impugnazioni delle sentenze di patteggiamento. L’accordo tra accusa e difesa, che sta alla base di questo rito speciale, cristallizza una certa valutazione dei fatti. Scardinare tale accordo in Cassazione è possibile solo per vizi gravi ed evidenti. L’erronea qualificazione giuridica può essere fatta valere solo quando la discrepanza tra i fatti descritti nell’imputazione e il reato contestato è così netta da risultare immediatamente percepibile. In tutti gli altri casi, dove la qualificazione è frutto di una valutazione non manifestamente illogica degli indizi, il ricorso è destinato all’inammissibilità. L’imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per erronea qualificazione giuridica del fatto?
No, non è sempre possibile. La Corte di Cassazione chiarisce che il ricorso per questo motivo è ammesso solo quando si configura un ‘errore manifesto’, cioè quando la qualificazione giuridica data ai fatti è palesemente ed indiscutibilmente errata e non semplicemente opinabile.
Cosa intende la Corte per ‘errore manifesto’ in questo contesto?
Per ‘errore manifesto’ si intende un errore che risulta con ‘indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità’. La qualificazione giuridica deve apparire ‘palesemente eccentrica’ rispetto ai fatti descritti nel capo di imputazione, senza che sia necessaria un’analisi complessa o una diversa interpretazione degli elementi.
Quali elementi hanno portato la Corte a escludere l’errore manifesto nel caso analizzato?
La Corte ha escluso l’errore manifesto basandosi su tre elementi specifici: la detenzione di 21 involucri di cocaina confezionati singolarmente e termosaldati, l’occultamento della sostanza in più punti (vano portaoggetti e tasca dei pantaloni) e il possesso di 320,00 euro in contanti. Questi indizi sono stati ritenuti sufficienti a rendere plausibile la qualificazione del fatto come spaccio, anziché come uso personale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25735 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25735 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/12/2023 del TRIBUNALE di PERUGIA
dato avv o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa a dell’art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Perugia in relazione al reato di c comma, DPR 309/1990.
L’esponente deduce l’erroneità della qualificazione giuridica del fatto, rient nel mero illecito amministrativo di cui all’art. 75 DPR 309/1990.
Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell’art. 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla qual richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della 103) il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e sg.. cod. proc. pen. “solo per mo all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richie all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della mis (art. 143, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17). Ciò p giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che la possibilità di cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di er configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di im (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021 , Rv. 281116 – 01; Sez. 4, n. 13749 del 23 Rv. 283023 – 01). Orbene, é agevole rilevare che non ricorre alcun caso di errore riguardando la contestazione la detenzione di 21 involucri di cellophane termosaldato cocaina, occultati nel vano portaoggetti della vettura e nella tasca dei pantalon modalità di confezionamento e occultamento dovevano considerarsi destinate allo essendo stato l’imputato trovato in possesso di denaro in contanti pari ad €.320,00 Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ric al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
AL Così deciso in Roma, il e.9~ 2024