Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1123 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 2 Num. 1123 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato ad Andria il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/09/2025 del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Trani GLYPH
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 11/09/2025, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trani ha applicato, su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 cod proc. pen., a NOME COGNOME la pena di tre anni e quattro mesi di reclusione ed C 3.800,00 di multa, con sostituzione dell’indicata pena detentiva con la pena della detenzione domiciliare sostitutiva per tre anni e quattro mesi, per i reati, unificat dal vincolo della continuazione, di: 1) associazione per delinquere, nella veste di capo, di cui al capo 1) dell’imputazione; 2) furto pluriaggravato in concorso di cui al capo 2) dell’imputazione; 3) furto pluriaggravato in concorso di cui al capo 3) dell’imputazione; 4) tentato furto pluriaggravato in concorso di cui al capo 4) dell’imputazione; 5) riciclaggio in concorso di cui al capo 5) dell’imputazione; 6) furto pluriaggravato in concorso di cui al capo 6) dell’imputazione; 7) rapina aggravata in concorso (ai danni, tra l’altro, di NOME COGNOME) di cui al capo 7) dell’imputazione.
Avverso l’indicata sentenza, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, affidato a un unico motivo, con il quale lamenta, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod proc. pen.: «erronea qualificazione giuridica attribuita al fatto-reato ascritto a capo sub 8) della rubrica. Sussumibilità della condotta sotto la fattispecie di cui all’art. 110, 81, comma 2, 610, 624 e 625 c.p. Violazione dell’art. 448, comma 2bis, c.p.p.».
Dopo avere trascritto il primo e il secondo capoverso della pag. 9 della sentenza impugnata, il ricorrente deduce che il suddetto fatto-reato «non rientra nella fattispecie di rapina, bensì in quella di violenza privata e di furto aggravato», e che il denunciato errore di qualificazione giuridica sarebbe reso palese proprio dalla comunicazione di notizia di reato che è richiamata dal Tribunale di Trani nel secondo capoverso della pag. 9 della sentenza impugnata.
Il COGNOME rappresenta che «la minaccia non era finalizzata all’impossessamento rivolta dagli imputati al sig. COGNOME NOME (addetto al servizio privato di guardiania), bensì a costringere costui ad allontanarsi dal luogo in cui si stava consumato il furto» (sic), con la conseguenza che, poiché la condotta «era finalizzat ad indurlo a fare, tollerare od omettere qualcosa», la stessa «condotta ascritta al ricorrente al capo sub 7) della rubrica, pertanto, andrebbe riqualificata ai sensi degli artt. 110, 81, comma 2, 610, 624 e 625 c.p.».
In base al nuovo comma 2 -bis dell’art. 448 cod. proc. pen., inserito dall’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’errone qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura sicurezza.
Ciò posto, si deve ricordare che la Corte di cassazione ha costantemente affermato che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto – ossia ai casi in cui sussiste l’eventualità che l’accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati -, il quale configurabile quando detta qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo d’imputazione (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, NOME COGNOME, Rv. 283023-
,..
01; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, COGNOME, Rv. 281116-01), dovendosi escludere l’ammissibilità dell’impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, COGNOME, Rv. 272252-01) o che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla stessa contestazione e dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279842-01; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, NOME COGNOME, Rv. 279573-01; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, NOME COGNOME, Rv. 275971-02).
Ciò rammentato, si deve anzitutto precisare che il riferimento, in alcuni passaggi del ricorso, e anche in alcuni passaggi della motivazione della sentenza impugnata, al capo 8) dell’imputazione appare frutto di un palese errore materiale, atteso che non esiste un capo 8) dell’imputazione e che l’unica rapina che è stata contestata al COGNOME – quella ai danni, tra l’altro, di NOME COGNOME – è quella di c al capo 7) dell’imputazione. Ciò precisato, si deve rilevare che l’unico motivo di ricorso non evidenzia un errore manifesto che sarebbe stato commesso col qualificare il fatto attribuito all’imputato di cui al capo 7) dell’imputazione com rapina anziché come violenza priva e furto aggravato in continuazione, cioè una qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo 7) dell’imputazione, atteso che, nello stesso capo, all’imputato era stato contestato di avere commesso la minaccia come strumento per impossessarsi del denaro («minacciando di morte il guardiano COGNOME NOME mediante l’utilizzo di una sbarra di ferro, si impossessavano della somma di C 310,00»), il che integra il reato di rapina propria.
Trattandosi di impugnazione proposta contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti dopo l’entrata in vigore della menzionata novella di cui alla legge n. 103 del 2017, il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all’art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest’ultimo comma.
Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 02/12/2025.