Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 229 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 229 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da NOME COGNOME nato in Marocco il 22/04/2000 NOME COGNOME nato in Marocco il 16/01/1997
avverso la sentenza del 18/05/2023 del Tribunale di Milano
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili perché proposti per un motivo non consentito, diretto a censurare la mancata qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 90;
rilevato che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non
risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, COGNOME, Rv. 272619);
considerato che la possibilità di denunciare l’erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscu immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione e la verifica va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e de motivi dedotti in ricorso (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, COGNOME, Rv. 275971; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, COGNOME, Rv. 272252), ipotesi che non ricorre nel caso di specie;
ritenuto, pertanto, che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con procedura de plano con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, 23 novembre 2023