Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38214 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38214 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME
CC – 16/10/2025
R.G.N. 21606NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI nel procedimento a carico di COGNOME NOME nato a San Cipriano d’Aversa il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 06/05/2025 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di Cagliari Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio.
Dato avviso al difensore e letta la memoria depositata.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha applicato la semilibertà a NOME COGNOME, con esecuzione presso la RAGIONE_SOCIALE, prescrivendo il divieto di rientro in Campania.
Il condannato, detenuto dal 15 dicembre 1992 per reati ostativi di ‘prima fascia’ ex art. 4bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), Ł stato condannato all’ergastolo per omicidi, tentato omicidio, detenzione e porto abusivo di armi, ricettazione, estorsione, commessi nel 1992 con l’aggravante della finalità mafiosa ex art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203), ora art. 416bis .1 cod. pen.
1.1. Il Tribunale di sorveglianza ha valorizzato: percorso trattamentale pluriennale; assunzione stabile di responsabilità morale e giuridica; assenza di violazioni disciplinari salvo un episodio isolato e lieve; esito positivo dei permessi premio; coerenza dichiarazionicondotte; lungo tempo detentivo; rete familiare e offerta lavorativa; documentata incapacità economica; inesigibilità della collaborazione per ragioni oggettive e per la definitiva cristallizzazione dei fatti e per decesso o collaborazione dei correi; avvio e disponibilità a percorsi di responsabilizzazione e di giustizia riparativa; idoneità delle cautele territoriali adottate.
Ricorre il Procuratore generale della Corte d’appello di Cagliari denunciando:
violazione dell’art. 4bis , comma 1bis , ord. pen., per rifiuto di collaborazione, celato sotto la asserita inutilità di essa; mancanza di effettive iniziative di giustizia riparativa e di adempimenti civili o dimostrazione dell’assoluta impossibilità, anche in assoluta carenza di
qualunque indagine finanziaria in proposito e tenuto presente che il gruppo criminale ‘RAGIONE_SOCIALE‘, del quale faceva parte il condannato, era incaricato dal ‘RAGIONE_SOCIALE‘ di gestire le risorse dell’organizzazione; permanenza del pericolo di collegamenti con la criminalità organizzata alla luce di informative della D.D.A. e della nota del Prefetto;genericitàdelprogrammaesterno;rilievoostativocostituito daun precedente diniego di permesso cd. ‘di necessità’ del 2023 e da una sanzione disciplinare del 13 marzo 2024;
vizio motivazionale con riguardo al precedente provvedimento in tema di permesso premio che aveva giudicato prematura l’apertura all’esterno.
Il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento.
Il difensore di COGNOME ha depositato una memoria di replica alle conclusioni scritte del Procuratore generale con la quale insiste per il rigetto del ricorso del pubblico ministero.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, come correttamente rileva il Procuratore generale, Ł fondato.
Con riguardo alle misure alternative e alle ipotesi di ergastolo ostativo l’intervento di riforma dell’art. 4bis ord. pen. ha trasformato la presunzione assoluta di permanenza dei legami con la criminalità, per l’assenza di collaborazione con la giustizia, in presunzione relativa superabile a seguito di specifico riscontro di tutti gli indicatori di rescissione di tali legami.
Il presupposto di accesso al beneficio, da individuarsi nel venir meno dei legami con la criminalità organizzata, va accertato attraverso un nuovo procedimento e nuovi criteri.
Precisamente, tutti quegli elementi che possono aprire prospettive di risocializzazione per il detenuto, non collaborante ai sensi dell’art. 58ter ord. pen., che ha commesso i reati di cui all’art. 4bis ord. pen., richiedono un’approfondita verifica in punto di fatto e a seguito di opportuna istruttoria; il provvedimento del Tribunale di sorveglianza deve renderne conto con una motivazione che esamini tutte le informazioni così assunte (allegate dall’istante o acquisite dal giudice), soppesandone la valenza indicativa della meritevolezza del detenuto rispetto al beneficio o alla misura alternativa richiesta.
Nella fattispecie in esame, la motivazione del provvedimento impugnato Ł carente e illogica perchØ supera il dato della mancata collaborazione, affidandosi esclusivamente all’asserzione del condannato che, nel rifiutare espressamente di collaborare con la giustizia, ha aggiunto che lo ritiene «non utile, in quanto i soggetti che hanno svolto attività criminale con me sono quasi tutti morti o divenuti collaboratori di giustizia».
Orbene, ferma la libera determinazione del condannato, Ł indubbio che la dedotta ‘inutilità’ si basa sulla mera asserzione dello stesso e cozza contro la rilevata circostanza che i mandanti degli omicidi di camorra dallo stesso commessi non sono stati identificati.
Si tratta, in sintesi, di un mero rifiuto, del quale si deve prendere atto, ma che non può non rilevare nella disamina della revisione critica, poichØ residua, tenuto conto della non contestata persistente operatività dell’organizzazione criminale di appartenenza, il ragionevole sospetto della strumentalità del percorso di revisione, al quale, come si vedrà, non sembra avere fatto seguito alcuna concreta iniziativa.
Il Tribunale di sorveglianza omette di analizzare criticamente, come invece Ł richiesto, le asserzioni del condannato, alle quali attribuisce valenza decisiva senza operare alcuna verifica.
3.1. Tale considerazione di salda con l’assertività della affermazione compiuta dal Tribunale di sorveglianza circa la valutazione positiva della condotta del detenuto, poichØ
essa risulta priva di una soddisfacente verifica di tutti gli indicatori enunciati nel testo del comma 1bis dell’art. 4bis cit.; in particolare, non si tiene adeguatamente in conto il motivato parere negativo della D.D.A. di Napoli che evidenzia il ruolo di rilievo rivestito dall’interessato nel RAGIONE_SOCIALE di appartenenza e della perdurante attività del ‘RAGIONE_SOCIALE‘, mentre il Tribunale ha apoditticamente affermato che la fazione ‘RAGIONE_SOCIALE‘ sarebbe cessata.
Del resto, il provvedimento non si pone in senso critico rispetto alla recente ordinanza dello stesso Tribunale, che aveva rigettato un permesso premio sulla base di una valutazione del condannato largamente divergente da quella oggi sviluppata, mutandola radicalmente senza indicare alcun elemento in grado di giustificare l’opposta valutazione oggi compiuta.
3.2. La carenza motivazionale del provvedimento riguarda anche la prescritta sussistenza di iniziative dell’interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie, che in quelle della giustizia riparativa, quale condizione prevista dall’art. 4bis ord. pen.
Il Tribunale di sorveglianza si Ł accontentato di una generica disponibilità dell’interessato ad accedere a un percorso di giustizia riparativa, in assenza di ogni altra forma di risarcimento o di riparazione in favore delle numerose vittime dei suoi plurimi delitti, così disapplicando la costante giurisprudenza di legittimità: «la valutazione dell’adeguatezza di ogni iniziativa a tutela delle vittime, anche se non economicamente satisfattiva, purchØ connotata da autentica adesione, profusione di impegno personale e necessaria costanza, può offrire elementi per suffragare la dimostrazione dell’effettività dei propositi del condannato, quando costui non disponga delle risorse materiali e finanziarie necessarie a provvedere agli altri prescritti adempimenti. Il percorso di giustizia riparativa a fronte della piø generica riparazione, eseguita con la mera corresponsione di somme dovute o ineseguibile per insuperabili difficoltà economiche, può diventare l’effettivo banco di prova del definitivo abbandono di logiche criminali e di relazioni criminogene» (Sez. 1, n. 18399 del 24/01/2025, Pulvirenti, non mass.).
Occorre evidenziare che gli effetti diffusivi della condotta di esponente di primo piano di un’associazione criminale, che ha soggiogato i territori napoletani e che ha turbato l’ordine pubblico e la sicurezza di quelle comunità e delle comunità limitrofe, vanno apprezzati unitamente all’elevata gravità dei reati per i quali Ł stato condannato e all’intensità del pericolo che il percorso di recupero del condannato, da poco iniziato, non soccomba dinanzi al riattivarsi dei latenti legami criminali, ancora concretamente riattivabili a distanza di anni, secondo la proiezione duratura e prospettica degli effetti dell’adesione a una organizzazione mafiosa di matrice tradizionale.
Ciò, a maggior ragione, in assenza di una accurata ricostruzione delle fonti di reddito e delle obiettive risultanze, illogicamente neglette, circa le caratteristiche del gruppo di appartenenza, incaricato dall’organizzazione di gestire le risorse finanziarie del RAGIONE_SOCIALE.
3.3. La verifica sul punto richiesta dal legislatore può essere soddisfatta soltanto prestando adeguata attenzione alle iniziative del condannato nelle forme della giustizia riparativa che, allo stato, risultano meramente ipotizzate.
Come afferma la giurisprudenza di legittimità, «il condannato per reati ostativi cd. “di prima fascia” che, non avendo collaborato con la giustizia, voglia accedere alle misure alternative alla detenzione ai sensi dell’art. 4-bis, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354, deve dimostrare l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna, o l’assoluta impossibilità dello stesso, anche nel caso in cui la persona offesa non si sia attivata per ottenere il risarcimento del danno» (Sez. 1, n. 16321 del 10/01/2024, Sinatra, Rv. 286347 – 01).
Resta dunque ininfluente la circostanza che le persone danneggiate dal reato si siano, o meno, costituite parte civile nel processo, ovvero abbiano giudizialmente insistito nei confronti del condannato per il ristoro dei danni patiti (Sez. 1, n. 47347 del 30/11/2011, COGNOME, Rv. 251421- 01).
Già prima che l’istituto della giustizia riparativa facesse ingresso nel sistema vigente si richiedeva comunque che, quando un beneficio fosse subordinato al ristoro dei pregiudizi prodotti dalla condotta delittuosa, il condannato dovesse assumere l’iniziativa di consultare le vittime per l’individuazione di un’adeguata offerta riparatoria (Sez. 1, n. 23343 del 26/02/2015, COGNOME, Rv. 263782-01; Sez. 1, n. 43000 del 23/10/2007, COGNOME, Rv. 23812201), perchØ la manifestazione di interesse per la vittima e gli intendimenti di riparazione, non solo sul piano materiale, ma anche su quello morale, erano considerati indicativi della sussistenza di quei necessari requisiti di revisione critica e di rieducazione.
Se già, anche ad altri fini in linea con il diritto vivente e con gli insegnamenti del giudice delle leggi in ordine all’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 176 cod. pen. (cfr. Corte Cost. n. 138/2001), «l’adoperarsi del condannato per l’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato non deve essere valutato solo alla stregua delle regole proprie del codice civile, ma anche quale onere impostogli in funzione del valore dimostrativo dell’emenda e della condotta successiva alla condanna» (Sez. 1, n. 37081 del 31/05/2024, Rv. 287087 – 01), a maggior ragione ora, quando il condannato risulta privo di ogni possibilità di attivare forme risarcitorie civilisticamente rilevanti, diventa dirimente alla luce dell’ultimo periodo del comma 1bis dell’art. 4bis ord. pen., ai fini dell’accertamento della cessata pericolosità sociale in caso di mancata utile collaborazione ai sensi dell’art. 58ter ord. pen., la valutazione di una sua iniziativa nelle forme della giustizia riparativa.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il provvedimento impugnato va annullato con rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza perchØ, facendo applicazione dei richiamati principi, provveda a sanare i vizi motivazionali sopra rilevati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Cagliari.
Così Ł deciso, 16/10/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME