Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6762 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6762 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a RAFFADALI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Milano dichiarava inammissibile l’istanza avanzata da NOME COGNOME, detenuto in espiazione della pena dell’ergastolo, al fine di ottenere la concessione della semilibertà.
A ragione della decisione, il Tribunale affermava che, trattandosi di condanNOME all’ergastolo con decorrenza pena dal 27 ottobre 2009, egli non aveva ancora scontato i 20 anni richiesti dall’art. 50 Ord. pen., in quanto, anche tenendo conto dei 1.251 giorni di liberazione anticipata ottenuti, il periodo computabile per la fruizione del beneficio sarebbe consistito in “16 anni e 9 mesi circa”.
Escludeva il giudice a quo che potesse computarsi nel calcolo anche il periodo di pena relativo alla sentenza emessa dalla Corter di appello di Milano il 30 maggio 2002, irrevocabile il “13.4.3.2003” (condanna a 5 anni e 8 mesi di reclusione), “rientrato” nel cumulo in esecuzione (P.M. Como n. 647/2013 SIEP) a seguito di revoca dell’indulto per la porzione di pena corrispondente a 10 mesi e 11 giorni di reclusione, scontati dal detenuto – previa conversione – con 1 mese di isolamento.
Osservava, al riguardo, che la conversione in isolamento diurno della porzione di pena che si aggiungeva a quella dell’ergastolo, rientrata nel cumulo in esecuzione, non poteva certamente, ai fini del calcolo della pena scontata, essere “riconvertita” nella pena originaria, non essendo normativamente previsto; evidenziava, inoltre, che il meccanismo di calcolo proposto dalla difesa sarebbe stato iniquo, perché avrebbe avvantaggiato chi, oltre all’ergastolo, scontava pene temporanee rispetto a chi aveva subito esclusivamente la condanna alla pena perpetua.
L’interessato, per il tramite del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, inosservanza o erronea applicazione degli artt. 72 e 184 cod. pen. (facendo richiamo a Sez. 1, n. 988 del 27/09/2017, dep. 2018, Durante, Rv. 271983 – 01) e, con il secondo motivo, mancanza di motivazione.
Il Procuratore generale della Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso, in sintonia con le argomentazioni svolte dal giudice di merito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
2. L’ordinanza impugnata si pone in sintonia con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide, per cui, nel caso come quello di specie – di cumulo di pene detentive temporanee con la pena dell’ergastolo, trova applicazione il principio di assorbimento delle pene temporanee di cui all’art. 72 cod. pen., sicché la decorrenza della pena perpetua è sempre quella della data di inizio della carcerazione per il reato cui si riferisce (Sez 5, n. 12888 del 14/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269390 – 01; Sez. 1, n. 3123 del 29/09/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 251818 – 01; Sez. 1, n. 5396 del 13/01/2010, COGNOME, Rv. 246826 – 01).
Nella sentenza n. 12888 del 2017, si legge, dapprima, richiamando un brano tratto da Sez. 1, n. 19975 del 26/03/2014, COGNOME, non mass.: «Una volta che si sia proceduto al cumulo tra la pena dell’ergastolo e le pene detentive temporanee, si instaura un unico rapporto, esecutivo, che impedisce di attribuire rilievo alla continuazione, e nell’ambito del quale le singole pene temporanee, ricomprese nel cumulo con il reato per il quale è stato irrogato l’ergastolo, perdono autonomia restando assorbite e neutralizzate dalla esecuzione della pena perpetua».
Si osserva, poi:
«La ratio del principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, del resto, va individuata nel rilievo che il sistema del cumulo materiale delle pene adottato in linea generale dall’art. 73 cod. pen., pur con il criterio moderatore dell’art. 78, riguarda soltanto l’ipotesi di concorso materiale di reati puniti con pene temporanee. In caso di ergastolo il sistema è, invece, delineato dall’art. 72 cod. pen. e prescinde totalmente dal concorso materiale o giuridico tra i reati, prevedendo la sostituzione o assorbimento delle pene temporanee, a causa dell’evidente pratica impossibilità di aggiungere una frazione di pena temporanea ad una pena già perpetua.
Ne deriva che, ove sia stato inflitto l’ergastolo, e una volta che si sia proceduto al cumulo delle pene che il condanNOME deve espiare, si instaura un unico rapporto esecutivo, nell’ambito del quale le singole pene temporanee ricomprese nel cumulo – inflitte per i vari reati che concorrono (non avendo più alcun rilievo come s’è detto l’art. 81 c.p.) con il reato per il quale è stato irroga l’ergastolo – perdono autonomia, venendo ad esse sostituito, entro determinati limiti, l’isolamento diurno: sicché restano assorbite e pressoché neutralizzate dalla pena perpetua.
Di conseguenza, in tema di ergastolo e ai fini del computo della quota di pena espiata per l’accesso alla liberazione condizionale o alla semilibertà, la regola
costantemente affermata dalla giurisprudenza di questa Corte è che, nel caso di cumulo di pene detentive temporanee con la pena dell’ergastolo, la decorrenza di quest’ultima sia sempre quella della data di inizio della carcerazione per il reato per il quale è stato inflitto l’ergastolo: e ciò sia che l’ergastolo sia stato inflit reato commesso durante l’espiazione delle pene temporanee, sia che le pene temporanee siano state inflitte per reati commessi durante l’espiazione dell’ergastolo (ex multis, Sez. 1, n. 17451 del 24/02/2005, Miano).
2.3. La manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollecitata dal ricorrente, del resto, va evidenziata anche sulla base del rilievo che l’interpretazione richiamata risulta avallata anche dalla Corte costituzionale, che, dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all’art. 50 I. 354 del 1975, a proposito dell’ammissione alla semilibertà del condanNOME all’ergastolo, nella sentenza n. 493 del 5 novembre 1993 ha affermato: “Un identico epilogo il giudice a quo tenderebbe a perseguire anche per il condanNOME all’ergastolo, ma, nonostante la constatazione che ‘il successivo reato commesso dall’ergastolano è sanzioNOME sul piano penale a norma dell’art. 72, ultimo comma, c.p.’, risulta evidente come il richiamo alla disciplina sostanziale per farne derivare effetti analoghi a quelli riguardanti il concorso di pene temporanee relativamente al regime della semilibertà si rivela operazione non univoca al fine di scongiurare la lesione del principio di eguaglianza perché, a differenza di quanto avviene per la pena della reclusione, rispetto alla quale le condizioni temporali per l’accesso al beneficio derivano direttamente dall’art. 78 del codice penale, per la pena dell’ergastolo non è possibile istituire una disciplina assolutamente simmetrica, operando il diverso criterio non solo quantitativo ma anche qualitativo fissato dall’art. 72 dello stesso codice”. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Pertanto, il sistema delineato dall’art. 72 cod. pen. nel caso di cumulo con la pena dell’ergastolo, proprio per la irriducibile diversità, sotto il pro ‘quantitativo’, ma anche ‘qualitativo’, rispetto al sistema previsto dall’art. 78 cod pen. nel caso di cumulo di pene temporanee, comporta la instaurazione di un unico rapporto esecutivo, nell’ambito del quale le singole pene temporanee perdono autonomia e rendono impossibile l’applicazione del principio di fungibilità nei termini invocati dal ricorrente (secondo il quale avrebbero dovuto essere considerati i periodi di carcerazione sofferta successivamente alla consumazione del reato per il quale era stata inflitta la pena dell’ergastolo, n.d.e.).
La diversità di situazioni, giuridiche e fattuali, derivanti da un cumulo con la pena perpetua ovvero da un cumulo di pene temporanee, del resto, esclude una violazione dell’art. 3 Cost. sotto il profilo dell’uguaglianza e della ragionevolezza».
La COGNOME giurisprudenza COGNOME invocata COGNOME dal COGNOME ricorrente COGNOME (Sez. COGNOME 1, n. 988 del 27/09/2017 dep. 2018, Durante, Rv. 271983 – 01) non pare attagliarsi al caso di specie, poiché si riferisce alle ipotesi in cui il condanNOME si trovi espiare la pena dell’ergastolo e pena detentiva temporanea inflitta per un reato ostativo ex art. 4-bis Ord. pen.: ipotesi nelle quali, allorché si debba procedere allo scioglimento del cumulo per la verifica della già intervenuta espiazione di quest’ultima – tradottasi, per la concorrenza con la pena perpetua, in applicazione dell’isolamento diurno che sia stato interamente eseguito – si deve avere riferimento alla pena temporanea originariamente inflitta, ridotta della metà.
La circostanza della presenza, nel cumulo concernente il COGNOME (P.M. Como SIEP n. 647/2013), di un reato “ostativo”, tuttavia, non emerge dal provvedimento, né viene esplicitata in ricorso.
Ma in ogni caso, anche a voler ammettere un’evenienza del genere e applicare il principio propugNOME dalla difesa, l’interessato non potrebbe, comunque, fruire della semilibertà, perché, aggiungendo ai 16 anni e 9 mesi “circa” – sinora espiati secondo il calcolo del Tribunale di sorveglianza – il periodo di 10 mesi e 11 giorni come prospettato in ricorso, non si raggiungerebbe, alla data del provvedimento impugNOME, la soglia dei 20 anni, richiesta dall’art. 50 Ord. pen. per l’accesso al beneficio.
Il ricorso va, in conclusione, rigettato, dal che consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2025
Il Consigliere estensore