Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5215 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5215 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 12/08/1979
avverso l’ordinanza del 13/09/2024 della CORTE RAGIONE_SOCIALE di LIVORNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette/sentite le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME NOME ricorre avverso l’ordinanza della Corte di assise di Livorno che, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza con la quale era stato chiesto dichiararsi l’illegalità della pena dell’ergastolo di cui alla sentenza della Corte di assise di appello di Livorno dell’il gennaio 2012, divenuta definitiva in ordine al reato di omicidio di NOME COGNOME ai sensi dell’art. 575 cod. pen., commesso il 3 aprile 2008 in Vada di Rosignano Marittimo.
L’interessato aveva chiesto la conversione della pena dell’ergastolo nella pena di anni venti di reclusione, come previsto dalle condizioni apposte dall’Autorità giudiziaria spagnola, che si era avvalsa della clausola prevista dall’art. 5, n. 2), della Decisione quadro dell’Unione europea 2002/584/GAI del 13 giugno 2022 sul mandato di arresto europeo, stabilendo che la consegna del condannato sarebbe stata eseguita a condizione che gli venisse riconosciuta dallo Stato italiano la possibilità, in caso di applicazione dell’ergastolo, di rivedere la condanna imposta, posto che, all’epoca della richiesta, il diritto penale spagnolo non prevedeva pene perpetue.
L’interessato, inoltre, aveva evidenziato come la pena perpetua fosse contraria anche all’ordinamento sovranazionale e, di conseguenza, illegittima ai Sensi dell’art. 117 Cost.
Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 720, comma 4, cod. proc. pen., 5, punto 2, dec. quadro U.E. 2002/584/GAI e 19 legge 22 aprile 2005, n. 69, perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che l’Autorità spagnola, sul presupposto del ripudio della pena perpetua, aveva sottoposto la consegna del condannato alle garanzie previste dalla legge interna, stabilendo che, come garanzia, era necessario rivedere la condanna imposta dopo i 20 anni di reclusione, applicando misure di clemenza tali da non far compiere integralmente la condanna.
L’Autorità giudiziaria, dunque, non avrebbe potuto discostarsi dalle condizioni che il Ministro della giustizia aveva accettato ai sensi dell’art. 720, comma 4, cod. proc. pen., ma avrebbe dovuto – in accoglimento dell’istanza – commutare la pena dell’ergastolo nella pena di anni venti di reclusione, a nulla rilevando che non fossero decorsi ancora venti anni dall’esecuzione della pena, anche considerando
che il condannato aveva diritto al beneficio di cui all’art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354.
Con memoria del 18 novembre 2024, il ricorrente insiste per l’accoglimento del ricorso, evidenziando che, con legge Organica 30 maggio 2015, n. 1, la Spagna ha introdotto l’istituto della “reclusione permanente soggetta a revisione”, mentre nel 2009, quando era intervenuta la consegna del condannato, l’ordinamento spagnolo ripudiava l’ergastolo; pertanto, la richiesta avanzata al giudice dell’esecuzione non poteva essere rigettata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice dell’esecuzione ha evidenziato che l’ordinanza spagnola con la quale era stata disposta la consegna del condannato non aveva imposto allo Stato italiano di fissare un limite temporale alla detenzione, ma aveva solo chiesto di garantire allo stesso che la sanzione potesse essere rivalutata, in forza di una sua richiesta da presentare dopo aver scontato vent’anni di reclusione, o di poter accedere a misure di clemenza.
In presenza di tali garanzie, dunque, la condanna irrogata non poteva ritenersi contraria ai principi costituzionali e sovranazionali posti a tutela dei diritti umani.
In ogni caso nel ricorso non si tiene conto del fatto che l’inizio dell’esecuzione risale al 13 febbraio 2009 e che, quindi, al momento della decisione impugnata non erano ancora trascorsi 20 anni dall’inizio dell’esecuzione della pena.
Inoltre, l’ordinamento italiano garantisce la possibilità di accedere a misure di clemenza tali da non far scontare in misura integrale detta pena ai condannati ritenuti meritevoli, come espressamente previsto nell’ordinanza adottata dall’Autorità spagnola.
La pena dell’ergastolo, infatti, è concretamente trasfoprmabile in pena g temporanea, con la liberazione condizionale; GLYPH ermessi premio, il lavoro all’esterno e la riduzione della pena per buona condotta, in base all’esito dell’osservazione del comportamento del detenuto e del trattamento penitenziario.
In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 04/12/2024