Emissioni Moleste e Ricorso in Cassazione: Analisi di un Caso di Inammissibilità
Il reato di emissioni moleste, previsto dall’articolo 674 del Codice Penale, rappresenta una tutela fondamentale contro le immissioni di gas, vapori o fumo capaci di offendere, imbrattare o molestare le persone. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare non solo la sostanza di questo reato, ma anche i limiti procedurali del ricorso in sede di legittimità. Vediamo come la Suprema Corte ha affrontato un caso di emissioni odorigene provenienti da un’abitazione privata.
I Fatti del Caso: Dalle Emissioni Odorigene alla Condanna
Il caso ha origine dalla condanna inflitta dal Tribunale a una donna, proprietaria di un appartamento, per il reato continuato di getto pericoloso di cose. Nello specifico, la condotta contestata consisteva nelle emissioni moleste di cattivi odori che provenivano dalla sua abitazione, creando disturbo e molestia ai vicini.
La persona offesa aveva più volte tentato di interloquire con l’imputata per risolvere il problema, ricevendo in cambio un atteggiamento aggressivo e offensivo. Sulla base delle prove raccolte, e in particolare della testimonianza della vittima, il giudice di merito aveva riconosciuto la responsabilità penale della proprietaria, condannandola al pagamento di un’ammenda e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.
La Decisione della Corte di Cassazione
L’imputata ha presentato ricorso per Cassazione, articolando tre motivi principali: la mancata configurabilità del concorso colposo, l’assenza di prove sulla sua responsabilità e la contraddittorietà delle dichiarazioni della persona offesa, oltre a un vizio di legge nella liquidazione del danno.
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza, ma si concentra sulla correttezza formale e giuridica dei motivi di ricorso. La Corte ha stabilito che le censure proposte non erano ammissibili in sede di legittimità, in quanto miravano a una nuova e diversa valutazione dei fatti e delle prove, compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado.
Le Motivazioni: Perché il ricorso sulle emissioni moleste è stato respinto?
Le motivazioni della Corte si basano su principi cardine del processo penale, in particolare sulla distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità.
La Distinzione tra Merito e Legittimità
Il primo e il secondo motivo di ricorso sono stati respinti perché costituivano “mere doglianze in punto di fatto”. L’imputata, in sostanza, chiedeva alla Cassazione di riesaminare le prove (come le dichiarazioni della vittima) e di giungere a una conclusione diversa da quella del Tribunale. Tuttavia, il ruolo della Corte di Cassazione non è quello di essere un “terzo grado” di giudizio nel merito, ma di verificare che la legge sia stata applicata correttamente. Le censure relative alla ricostruzione dei fatti sono ammesse solo in caso di travisamento della prova, cioè quando il giudice ha basato la sua decisione su un’informazione inesistente o ha ignorato una prova decisiva, cosa che non è avvenuta in questo caso.
La Prova del Reato di Emissioni Moleste
La Corte ha inoltre ribadito un importante principio giurisprudenziale: per provare il reato di emissioni moleste non è sempre necessaria una perizia tecnica. Il convincimento del giudice può fondarsi su diverse fonti di prova, incluse le dichiarazioni testimoniali di coloro che hanno oggettivamente percepito le emissioni. La testimonianza della persona offesa, ritenuta attendibile dal giudice di merito, è stata considerata sufficiente a fondare la condanna. La sentenza impugnata aveva logicamente spiegato perché la responsabilità era da attribuire alla proprietaria dell’appartamento, la quale non aveva fatto nulla per impedire le emissioni nonostante le lamentele.
Anche il terzo motivo, relativo alla liquidazione del danno, è stato giudicato inammissibile per le stesse ragioni, essendo una contestazione sulla valutazione del merito fatta dal giudice.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza in esame offre due importanti lezioni pratiche. La prima è che la testimonianza della vittima può essere una prova decisiva nei reati come le emissioni moleste, senza che sia obbligatorio ricorrere a costose e lunghe perizie. La seconda è un monito per chi intende ricorrere in Cassazione: è fondamentale che i motivi di ricorso si concentrino su vizi di legge e non tentino di ottenere una nuova valutazione dei fatti già accertati nei gradi precedenti. Un ricorso basato su censure di fatto è destinato all’inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
La testimonianza della persona offesa è sufficiente per provare il reato di emissioni moleste?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che il giudice può fondare la propria decisione su elementi probatori di varia natura, comprese le dichiarazioni testimoniali di chi ha percepito le emissioni. Non è quindi indispensabile una perizia tecnica per accertare il reato.
È possibile contestare la valutazione delle prove fatta dal giudice di primo grado ricorrendo in Cassazione?
No, non è possibile. Il ricorso in Cassazione serve a contestare errori nell’applicazione della legge (vizi di legittimità), non a richiedere una nuova e diversa valutazione delle prove e dei fatti (giudizio di merito). Le censure di questo tipo vengono dichiarate inammissibili.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1520 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1520 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PESCIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/07/2023 del TRIBUNALE di PISTOIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME, la quale ha anche presentato memoria in questa sede, condannata per il reato di cui all’art. 81 cpv., 674 cod. pen., alla pena di 206,00 di ammend articolando tre motivi di ricorso, deduce la mancata configurabilità del concorso colpos dell’extraneus nonché la responsabilità delle parti civili costituite (primo motivo), assenza prova in ordine alla penale responsabilità dell’imputato nonché contraddittorietà del dichiarazioni rese dalla persona offesa (secondo motivo), e da ultimo, vizio di legge in ordi alla determinazione del danno liquidato alle parti civili costituite (terzo motivo);
considerato che il primo motivo e il secondo motivo espongono censure non consentite in sede di legittimità poiché le stesse, oltre a costituire mere doglianze in punto di fatto, volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate da giudici di merito, in quanto la sentenza impugnata ha riconosciuto la responsabilità qual proprietaria dell’abitazione da cui provenivano gli scarichi maleodoranti della COGNOME e n avendo ella fatto alcunché per impedirlo, nonostante dalle risultanze processuali sia emerso che la persona offesa, ritenuta pienamente attendibile dal giudice di primo grado e non essendo, tale giudizio, confutabile in questa sede, abbia dichiarato di aver provato più volte interloquire con l’imputata in ordine alle emissioni odorigene a cui, tuttavia, faceva segui contegno aggressivo ed offensivo della stessa; sul punto da una parte si propone una ricostruzione dei fatti che attiene al merito, ed è inammissibile in questa sede, anche assenza peraltro di ogni allegazione dimostrativa dei vari episodi e circostanze richiamat dall’altra di censura il richiamo da parte del giudice al tema del concorso dell’extraneus reato contravvenzionale che, a fronte della specifica ricostruzione della responsabilità dire della COGNOME, appare ultronea e non pertinente, anche in considerazione del dato per cui reato ex art. 674 c.p. non integra un reato proprio né emerge alcuna censura sulla ascrivibili ad altri, piuttosto che alla COGNOME, della condotta produttiva delle emissioni odorigene; Corte di Cassazione – copia non ufficiale quanto alle dichiarazioni della persona offesa la sentenza appare in linea con l’indirizzo p cui é sufficiente l’idoneità ad offendere, imbrattare o molestare le persone, né tale attitu deve essere necessariamente accertata mediante perizia, potendo il giudice fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali, in particolare, le dichiaraz testimoniali di coloro che siano in grado di riferire quanto oggettivamente percepito (Sez. 3, 33817 del 06/10/2020, Sciapichetti, Rv. 280797 – 01);
reputato che anche il terzo motivo espone censure non consentite in sede di legittimità poiché le stesse, oltre a costituire mere doglianze in punto di fatto, sono volte a prefigu una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da perti individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici merito, in quanto la sentenza impugnata ha correttamente statuito che all’affermazione di responsabilità dell’imputata si accompagnasse la fondatezza della pretesa avanzata dalle parti civili in ordine alle quali la tesi della messa in opera di un comportamento ostruzionisti
espressione di una rivalutazione del merito che come già prima osservato è inammissi questa sede;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con cond ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle c inammissibilità
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025.