Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 40529 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 40529 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Giugliano in Campania il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 23-02-2024 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procura AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 23 febbraio 2024, la Corte di appello di Firenze confermava la decisione resa dal Tribunale di Lucca il 28 febbraio 2022, con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 1 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole di due distinti episodi del reato ex art. 8 del d.lgs. 74 del 2000; fatti commessi in Altopascio, rispettivamente, il 31 dicembre 2015 (capo 1), il 31 gennaio 2016 e il 29 febbraio 2016 (capo 2).
Avverso la sentenza della Corte di appello toscana, COGNOME, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.
Con il primo, la difesa contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell’imputato, sotto il profilo del mancato riconoscimento della scriminante ex art i o Te4 54 cod. pen., osservando che COGNOME ha commesso il fatto per esservi statovdalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno alla sua persona, essendo emerso che il ricorrente aveva fatto ricorso al credito di un soggetto poco raccomandabile, pur di far fronte ai gravosi impegni che riguardavano la propria società. La grave situazione di pericolo non è stata volontariamente causata dall’imputato, il quale, dopo essere stato danneggiato e minacciato, si è trovato sottoposto all’odierno procedimento penale, mentre colui che lo ha minacciato chiedendo la emissione di fatture false e traendone beneficio, è uscito indenne dalla vicenda Processuale mediante un concordato fallimentare.
Il secondo motivo è dedicato alla mancata concessione dell’attenuante ex a 13 bis del d.lgs. 74 del 2000, rilevandosi che la Corte di appello ha errato nel non considerare la volontà riparatoria di COGNOME, il quale per primo ha collaborato attivamente alla scoperta dell’evasione fiscale autodenunciandosi e dando così via alle indagini che hanno portato la RAGIONE_SOCIALE a presentare il concordato preventivo.
COGNOME non ha dunque ostacolato l’Autorità giudiziaria, confermando pienamente i fatti di causa (tranne che rispetto ad alcuni lavori effettivamente eseguiti) contribuendo alla ricerca della verità, illustrando anche le motivazioni per le quali egli è stato costretto a emettere le fatture oggetto del procedimento penale.
Dopo essere stato inizialmente fissato dinanzi alla Settima Sezione penale per l’udienza del 30 maggio 2025, il ricorso veniva assegnato alla Terza Sezione penale per l’odierna udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Iniziando dal primo motivo, deve rilevarsi che lo stesso costituisce la sostanziale riproposizione di un tema che nella sentenza gravata ha già trovato
adeguata risposta, avendo la Corte territoriale ragionevolmente evidenziato (pag. 4 della sentenza impugnata) che la scriminante invocata dalla difesa non è suscettibile di applicazione nel caso di specie, ciò in quanto, pur nella consapevolezza della crisi economica in cui versava l’imputato e pur a fronte di un inadempimento contrattuale, non può affermarsi che COGNOME non avesse altra via per agire a sua tutela che quella di commettere un delitto, ovvero emettere fatture per operazioni inesistenti in favore della società RAGIONE_SOCIALE, e ciò senza considerare che, in ogni caso, la prospettazione di un pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, è rimasta affidata nel ricorso ad affermazioni assertive e non adeguatamente specifiche. Di qui l’infondatezza della doglianza difensiva, tendente peraltro a sollecitare, al cospetto di un impianto argomentativo non manifestamente illogico, differenti apprezzamenti di merito che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601.
Anche il secondo motivo non è meritevole di accoglimento, sia pure per una ratio decidendi diversa da quella esposta nella sentenza impugnata.
Ed invero, in senso ostativo all’operatività dell’attenuante ex art 13 bis del d.lgs. 74 del 2000, la Corte territoriale ha valorizzato la circostanza che il pagamento del debito fiscale è avvenuto da parte di un soggetto terzo (la RAGIONE_SOCIALE), per cui gli effetti favorevoli del versamento non potevano valere nei confronti dell’imputato. Tale rilievo, tuttavia, non è dirimente nel caso di specie, acquisendo invece pregnanza, in via preliminare rispetto alle considerazioni della pronuncia gravata, il condiviso principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 9883 del 04/02/2020, Rv. 278671), secondo cui, in tema di reati tributari, l’attenuante di cui all’art. 13-bis, comma 1, del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che consegue al pagamento dei debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, richiede il presupposto dell’esistenza di un debito tributario suscettibile di essere adempiuto, sicché non è applicabile in relazione ai reati che sussistono pur in assenza di un’evasione di imposta, quale appunto si configura il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti. Si è infatti evidenziato che il tenore letterale del disposizione in esame, connotata da una sostanziale continuità normativa con l’art. 13-bis, comma 1, del d. Igs n. 74 del 2000, come introdotto a seguito dell’entrata in vigore del d. Igs. n. 158 del 2015, appare inequivocamente declinato nel senso di consentire l’applicazione dell’attenuante a effetto speciale nella sola ipotesi in cui al delitto contestato sia conseguita la sussistenza di un debito tributario ed esso sia stato saldato, anche tramite procedure conciliative o adesive, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento in primo grado. Deve infatti rilevarsi che fra i reati previsti e sanzionati dal d. Igs. n. 74 del 2000 ve ne sono alcuni, fra
quali quello appunto disciplinato dall’art. 8 (ma al medesimo genere appartengono anche i reati di cui agli art. 10 e 11), la cui integrazione non è condizionata dall’esistenza di un’omissione tributaria o comunque di un danno patrimoniale a carico dell’Erario. In essi, infatti, sebbene sia previsto che l’atteggiamento dell’agente sia caratterizzato dal dolo specifico, non è tuttavia necessario che il fine perseguito dall’agente sia raggiunto, costituendo siffatte ipotesi di reato, come si verifica allorché la sanzione penale è posta quale ostacolo alla realizzazione di ulteriori più gravi condotte, dei reati di pericolo, la cui integrazione non necessit del verificarsi di un evento naturalistico, nel caso l’evasione di imposta, essendo sufficiente che si realizzi il pericolo che questo si verifichi. Per tali ipotesi, laddove il reato sussista pur in assenza di un’evasione di imposta, deve ritenersi che la circostanza attenuante speciale di cui all’art. 13-bis, comma 1, del d. Igs. n. 74 del 2000 non sia, in astratto, praticabile, non potendo ricorrere gli elementi fattuali per la sua applicazione. Né una tale soluzione, è stato precisato nella richiamata sentenza n. 9883 del 2020, si presenta tale da apparire manifestamente irragionevole ovvero in contrasto col principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione, posto che in tal modo il legislatore, facendo uso dell’ampia discrezionalità concessagli in materia di misure ampliative o comunque attributive di benefici, ha inteso premiare con un trattamento sanzionatorio più blando il soggetto che, attraverso il pagamento delle imposte fino a quel momento evase, ha dimostrato concretamente una forma di avvenuta resipiscenza rispetto al suo precedente atteggiamento antigiuridico, mentre la circostanza che un siffatto atteggiamento non possa essere negli stessi termini dimostrato da chi, non avendo evaso alcuna imposta, non sia in condizione di pagarla prima dell’inizio del dibattimento, costituisce fattore tale da determinare un trattamento irragionevolmente deteriore di tale seconda categoria di soggetti, una volta che gli stessi siano condannati, atteso che la descritta circostanza, cioè la mancata sussistenza di un danno materiale a carico dell’Erario quale conseguenza dell’agire di costoro, potrà essere ragionevolmente oggetto di valutazione da parte del giudicante nell’ambito della discrezionale quantificazione della pena entro la forbice edittale prevista per il singolo reato perpetrato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Deve dunque ritenersi che, al di là delle argomentazioni della sentenza impugnata, l’attenuante in esame, avuto riguardo alla peculiare tipologia del reato per cui si è proceduto (emissione di fatture per operazioni inesistenti), non avrebbe potuto comunque trovare applicazione nel caso di specie, difettandone il presupposto.
Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME deve essere quindi rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual Così deciso il 18.09.2025