Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1253 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1253 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NOCERA INFERIORE il 25/03/1983
avverso l’ordinanza del 22/07/2024 del TRIBUNALE di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, coni na 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ( ristina COGNOME ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.11 tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Salerno confi urn legittimità dell’applicazione a NOME COGNOME della misura cautelare dec . li arresti domiciliari.
Si contestava a COGNOME di avere concorso con COGNOME nel reato di E missione di fatture per operazioni inesistenti; tali fatture erano funzionali a giustificare l’E missione di bonifici, da COGNOME a COGNOME, di somme corrispondenti al denaro prol ento reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, consegnate da COGNOME , :one al ricorrente per consentirne il riciclaggio
Il tribunale riqualificava la condotta, inizialmente inquadrata nella fattispecie dall’art. 2 d.lgs n. 74 del 2000, in quella prevista dall’art. 8 d.lgs n. 74 del 2000 esistenti i gravi indizi di colpevolezza sia di tale condotta, come riqualificata, che i di riciclaggio.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che dE :ucev
2.1. violazione di legge (648-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in relazi pn sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di riciclaggio: si deducev. 3 che le conversazioni ritenute rilevanti sarebbero state interpretate escludendo che vi f effettivi rapporti commerciali tra COGNOME e COGNOME; a ciò si aggiungeva che il cc -tenuto degli interrogatori resi da NOME e NOME COGNOME non avrebbero fornito E I amenti idonei a far ritenere che il COGNOME fosse consapevolmente inserito nel c Dri criminale dedito al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ed al ricicla s gio dei relativi proventi; segnatamente: non sarebbe stato considerato che una dipender :2 della filiale Intesa Sanpaolo di Castellammare di Stabia avrebbe allertato NOME COGNOME affinché evitasse il versamento continuo di contanti il che giustificherebbe il rappc COGNOME Si deduceva infine che la condotta contestata avrebbe potuto essere inqu3dr al più, nella fattispecie prevista dall’art. 648 cod. pen.;
2.2. violazione di legge (art. 110 cod. pen., art. 8 d.lgs n. 74 del 2000) motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza della conc D concorso nel reato di emissione di fatture inesistenti: mancherebbe il coefi i psicologico richiesto dell’art. 8 del d. lgs. n. 74 del 2000 la cui condotta de finalizzata a consentire l’evasione “altrui”, mentre nel caso in esame l’evasione f sarebbe quella dello stesso COGNOME. Sarebbe invece applicabile l’art. 9 del d.lg del 2000 che è previsto la non punibilità contestuale per emissione ed utilizzo di inesistenti;
2.3. violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen) e vizio di motivazione in o . dine alla valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari: queste non sarebbero né :on né attuali e non sarebbero idonee a sostenere l’applicazione della cautela applica :a
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
2.11 primo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto · t r nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa degli elementi di pro , a e non individua vizi logici manifesti e decisivi del percorso motivazionale traocat provvedimento impugnato.
Il collegio riafferma che In materia di estensione dei poteri della Cassazione i ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di le non può effettuare alcuna valutazione di “merito” in ordine alla capacità dimostrat 1.9 delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione dell logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, o ritenessero travisate devono essere allegate – o indicate – in ossequio al prir autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965).
Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto, il tribunale forniva una e! aus motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza: si rilevai che COGNOME nel momento in cui aveva ricevuto le somme di denaro in contanti, ;i fo quantomeno rappresentato, accettandone il rischio, la sua provenienza illecita c denaro ha coperto i bonifici effettuati in nome della sua ditta per pagare le fa operazioni inesistenti (venivano emesse fatture per un importo complessivo pari i 2.772,68 nel 2022, euro 9053 nel 2023, ed euro 4445 nel 2024): pertanto si r ten che la condotta di COGNOME non si fosse arrestata alla ricezione di somme illec t integrasse un’azione inquadrabile nella fattispecie del reato previsto dall’art. 648pen. Del pari, veniva ritenuta sussistente la gravità indiziaria in ordine al concorso n I reato di emissione di fatture inesistenti ritenuto che la mancato utilizzo delle fat dichiarazioni fiscali consentiva di ritenere che la condotta – in ossequio alla giurisp -‘lenza che verrà indicata nel paragrafo che segue – fosse inquadrabile come concorso nE I re previsto dall’art. 8 d. Igs 74 del 2000 (pagg. 27 e 28 del provvedimento impugnato i
2.11 secondo motivo è infondato.
Il collegio riafferma che il potenziale utilizzatore di documenti o fatture emes operazioni inesistenti concorre con l’emittente, secondo l’ordinaria disciplina
dall’art. 110 cod. pen., non essendo applicabile in tal caso il regime derogatoric previsto dall’art. 9 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. La Cassazione ha affermato tale princi )io in un caso in cui era contestato un sequestro preventivo ed ha precisato che un diversa interpretazione determinerebbe una situazione di irrilevanza penale nei confroi ti di chi abbia posto in essere comportamenti riconducibili alla previsione concorsuale in .clazione all’emissione della documentazione fittizia, non utilizzando poi le fatture pe essere avvenuti gli accertamenti prima della scadenza del termine per la presentazic ne della dichiarazione, poiché questi non potrebbe essere sanzionato né a norma dell’art. E, a titolo di concorso, né a norma dell’art. 2, a titolo di tentativo (Sez. 3, n. 14862 del 17/(3/2010, Perconti, Rv. 246967 – 01). Si tratta di un principio ribadito anche successN3mente, quando la Cassazione ha affermato che il potenziale utilizzatore di documenti ( fatture emesse per operazioni inesistenti può concorrere, ove ne sussistono i presupp( sti, con l’emittente, secondo l’ordinaria disciplina dettata dall’art. 110 cod. pen., non ?ssendo applicabile in tal caso il regime derogatorio previsto dall’art. 9 del d.lgs. 10 mari: 200 n. 74. La Corte ha osservato che la norma appena richiamata mira ad evitare clhí la sola utilizzazione, da parte del destinatario, delle fatture per operazioni inesisten1i possa integrare anche il concorso nella emissione delle stesse così come, all’inverso, il s( do fatto dell’emissione possa integrare il concorso nella utilizzazione, da parte del destinat irio che abbia ad indicarle in dichiarazione, delle medesime, determinandosi, altrim ?riti, la sottoposizione per due volte a sanzione penale dello stesso soggetto per lo stessc fatto, che, invece, non può verificarsi allorquando il destinatario delle fatture non ne abt ia fatt utilizzazione (Sez. 3, n. 41124 del 22/05/2019, COGNOME, Rv. 277978 – 01).
Il Tribunale ha effettuato la riqualificazione contestata nel pieno rispett( di t indicazioni ermeneutiche, sicché il provvedimento impugnato non si presta ad Icuna censura.
3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.
Contrariamente a quanto dedotto, il tribunale offriva una motivazione esau ;tiva e persuasiva in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari.
Il tribunale rilevava che COGNOME era inserito in un contesto associatro con collegamenti di carattere transnazionale con rilevanti interessi economici, il che in dicava un sicuro pericolo di recidiva; veniva, altresì, indicato, con motivazione persuasiv i, che il pericolo di recidiva non diminuiva a causa del fatto che il ricorrente aveva dism( ;so la carica di legale rappresentante della ditta “RAGIONE_SOCIALE“, coinvolt i negli illeciti, in quanto si trattava di una società di famiglia che l’indagato avrebbe con )otut continuare a gestire (pag. 30 del provvedimento impugnato).
2.Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il r la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processiali
Così deciso in Roma, il giorno 7 novembre 2024
L’estensore
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La Presidente