Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5656 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 5656 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza n. 3025/22 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Napoli del 17 marzo 2022;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli ha, con sentenza del 17 marzo 2022, integralmente confermato la precedente decisione con la quale, in data 10 gennaio 2020, il Tribunale di tale medesima città aveva dichiarato COGNOME NOME responsabile del reato a lui contestato, avente ad oggetto la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 del dlgs n. 74 del 2000, per avere il medesimo, al fine di consentire a questa la evasione RAGIONE_SOCIALEe imposte, emesso, quale titolare di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, n. 11 fatture per operazioni inesistenti in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE negli anni di imposta 2013 e 2014 per un valore complessivo pari ad euro 202.864,50, e lo aveva, pertanto, condannato alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione.
Avendo, come detto/ la Corte territoriale ritenuto infondato il gravame presentato dall’COGNOME avverso la sentenza del giudice di prima istanza, la difesa RAGIONE_SOCIALE‘imputato ha ora interposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di impugnazione, con il quale la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale è stata contestata in relazione alla mancata considerazione sia del fatto che il presunto fruitore RAGIONE_SOCIALEe fatture fittiziamente emesse dall’COGNOME è stato assolto dalla imputazione di cui all’art. 2 del dlgs n. 74 del 2000 con sentenza oramai divenuta, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, definitiva, sia RAGIONE_SOCIALEa circostanza che, a decorrere dal marzo del 2014, l’attività per la quale la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era stata costituita era mutata, cosa RAGIONE_SOCIALEa quale la Corte territoriale ha preso atto, ma non ne ha tratto le opportune conseguenze ai fini RAGIONE_SOCIALEa dimostrazione RAGIONE_SOCIALEa effettività e non RAGIONE_SOCIALEa fittizietà RAGIONE_SOCIALEe operazione documentate con le fatture di cui all’imputazione
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, essendo risultato manifestamente infondato l’articolato motivo posto alla sua base, deve essere dichiarato inammissibile.
Ribadito che la imputazione mossa a carico RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME ha ad oggetto la ritenuta emissione di n. 11 fatture relative ad operazioni inesistenti emesse in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE negli anni di imposta 2013 e 2014, osserva il Collegio che la circostanza di fatto, riguardante la definizione RAGIONE_SOCIALEa posizione giudiziaria del titolare RAGIONE_SOCIALEa predetta società, allegata dalla difesa del prevenuto e, secondo l’avviso RAGIONE_SOCIALEa medesima, non tenuta nel debito conto da parte del giudice del merito, non ha valenza dirimente atta ad escludere !a penale responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente.
Deve, infatti, rilevarsi in primo luogo che effettivamente nel corso del giudizio di fronte alla Corte partenopea, per la precisione nel corso RAGIONE_SOCIALEa udienza del 18 novembre 2021, la difesa RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME ebbe a depositare in atti una sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione VII penale, nel giudizio celebrato a carico di tale COGNOME NOME, legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, il quale, in esito a tale procedimento, fu mandato assolto, peraltro ai sensi del secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 530 cod. proc. pen., dalla imputazione a lui allora contestata, avente ad oggetto la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 del dlgs n. 74 del 2000 per avere egli, nella predetta qualità, contabilizzato e dichiarato, relativamente agli anni di imposta 2013 e 2014, a fine di evadere le imposte, elementi passivi di reddito documentati attraverso fatture relative ad operazioni inesistenti.
Pur considerato che siffatta sentenza, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte partenopea, era effettivamente già divenuta definitiva al momento RAGIONE_SOCIALEa sua produzione, atteso che l’accertamento contenuto nella stessa, non essendo stata questa impugnata, era passato in giudicato a decorrere dal 24 maggio 2021, non per questo la stessa è idonea a svolgere un ruolo determinante nel presente giudizio; come infatti, è ben chiarito nella sentenza ora impugnata (ed a prescindere dalla circostanza che non vi sono elementi per potere affermare con sicurezza che fra le fatture che l’imputato in tale giudizio aveva portato in deduzione dall’imponibile vi fossero anche quelle emesse, tramite la propria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dall’COGNOME) la assoluzione del COGNOME non è stata disposta in funzione del fatto che le fatture da lui inserite nella dichiarazione dei redditi erano reali, ma in funzione del fatto che esse, sebbene emesse da ditte “cartiere” (categoria cui anche la società rappresentata dall’COGNOME appartiene), erano finanziariamente riferite ad esborsi effettivamente affrontati dal RAGIONE_SOCIALE.
Vi è, peraltro, da rilevare che, in ogni caso, poco potrebbe incidere – se non laddove si fosse accertato che la assoluzione del presunto utilizzatore RAGIONE_SOCIALEe fatture relative ad operazioni inesistenti era legata alla sicura acquisizione del fatto che le operazioni documentate con le predette fatture erano in toto reali – sulla posizione RAGIONE_SOCIALE‘emittente RAGIONE_SOCIALEe fatture la liberazione del presunto utilizzatore dalla accusa di cui all’art. 2 del dlgs n. 74 del 2000.
Infatti, trattandosi di reato di pericolo o di mera condotta, il momento perfezionativo, sotto il profilo materiale, si determina con la realizzazione RAGIONE_SOCIALEa condotta tipica, quanto al presente caso la emissione RAGIONE_SOCIALEe fatture per operazioni inesistenti (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 19 gennaio
2011, n. 1235), sicché non è necessario né che il destinatario di tal documenti ne faccia uso nelle proprie dichiarazioni né, tantomeno, che lo stesso venga, per tale uso, sanzionato penalmente.
Esaurito il primo tema dedotto con ricorso RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME, si tratta, a questo punto, di verificare se la motivazione con la quale la Corte di appello di Napoli ha sostenuto la natura fittizia RAGIONE_SOCIALEe operazioni sottostanti alle fattu emesse dall’COGNOME sia sorretta da idonee argomentazioni, oppure se la stessa sia stata adottata in termini manifestamente illogici o in contrasto con disposizioni normative.
Ritiene il Collegio che nulla di tutto questo si sia verificato nel caso or 4t;n esame; considerato, in primo luogo che nessun profilo riconducibile alla denunzia di una violazione di legge è riscontrabile nell’atto impuanatorio, rileva questa Corte che, in termini del tutto plausibili, sotto il profilo d tenuta logica degli argomenti utilizzati, la Corte di merito ha dedotto la fittizietà RAGIONE_SOCIALEe operazioni documentate con le 11 fatture di cui al capo d imputazione; ciò, infatti, essa ha fatto in funzione RAGIONE_SOCIALEa estraneità del prestazioni in tale modo documentate rispetto all’oggetto RAGIONE_SOCIALEa impresa personalmente gestita dall’imputato, e ciò anche a volere tenere conto RAGIONE_SOCIALE‘enfatizzato in sede di ricorso mutamento di questo a decorrere dal marzo 2014.
Ed invero, premesso che, come riportato nella sentenza ora in scrutinio, le fatture di cui alla imputazione riguardano prestazioni in materia di posa in opera di impiantistica per lo più elettrica, sfugge la rilevanza RAGIONE_SOCIALE‘avvenut mutamento, invero di per sé singolare, del core business svolto dalla RAGIONE_SOCIALE, originariamente rivolto al RAGIONE_SOCIALE e, a decorrere come detto dal marzo 2014 (e quindi, a tacer d’altro, in epoca successiva alla emissione di parte RAGIONE_SOCIALEe fatture verso RAGIONE_SOCIALE, risalendo queste anche al 2013), convertito nel “RAGIONE_SOCIALE all’RAGIONE_SOCIALE di utensileria meccanica in genere, prodotti oleodinamici, pneumatici e carpenteria metallica”.
Si tratta, infatti, in ogni caso di categorie imprenditoriali fra l eterogenee rispetto all’oggetto RAGIONE_SOCIALEe prestazioni documentate nelle fatture, di tal che, correttamente, la Corte territoriale ha ritenuto che l’avvenut mutamento di destinazione industriale RAGIONE_SOCIALEa attività svolta dall’COGNOME non costituiva dato di fatto rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALEa affermazione RAGIONE_SOCIALEa “Genuinità RAGIONE_SOCIALEe fatture di cui al capo di imputazione.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, visto l’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euri 3.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 3.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2023
Il AVV_NOTAIO estensore
Il PresWente