Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5169 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 5169 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/09/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cremona, nonché da: COGNOME NOME, nato a Romano di Lombardia il 20-10-1966, COGNOME NOME, nato a Paternò il 26-09-1970, avverso l’ordinanza del 21-02-2024 del Tribunale di Cremona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’impugna ordinanza; udito l’avvocato NOME COGNOME difensore degli indagati COGNOME e Sciacca, ch concluso per l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 22 gennaio 2024, il G.I.P. del Tribunale di Cremona, nell’ambito di un articolato procedimento penale in materia di reati trib disponeva il sequestro preventivo del profitto dei reati contestati agli indag cui NOME COGNOME e NOME COGNOME in via diretta nei confronti delle so da loro rappresentate e, per equivalente, nei confronti dei soggetti indagati
Con ordinanza del 21 febbraio 2024, il Tribunale del riesame di Cremona rigettava l’impugnazione cautelare proposta da NOME COGNOME e da NOME COGNOME e accoglieva l’istanza di riesame proposta dalla società RAGIONE_SOCIALE nei cui confronti disponeva la restituzione dei beni oggetto di cautela ritenendo per tale società carente il requisito del periculum in mora.
Avverso l’ordinanza del Tribunale, hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Cremona e gli indagati COGNOME e COGNOME
3.1. Il ricorso del P.M. è affidato a due motivi.
Con il primo, è stato contestato il giudizio sull’esclusione del periculum in mora rispetto alla RAGIONE_SOCIALE, rilevandosi che l’ordinanza impugnata ha incentra la sua valutazione solo sul profilo soggettivo dell’autore del reato, osservand che la società beneficiaria dei proventi illeciti ha cambiato amministratore, m non sarebbe stato adeguatamente affrontato il tema della natura e della consistenza del bene oggetto della cautela reale, ossia il denaro, non esse considerato, ad esempio, che la società RAGIONE_SOCIALE ha costituito il veicolo pe commissione dei reati ed è risultata collegata a una rete di società coinvolte medesima frode e in mano agli stessi soggetti.
Con il secondo motivo, si eccepisce l’evidente contraddizione dell’ordinan impugnata, posto che, da un lato, si afferma che non sussistono collegamenti il precedente amministratore (COGNOME) e quello attuale (Bertesago) e, dall’ si dà atto che entrambi erano congiuntamente amministratori della società fino aprile 2022 e che sussiste uno stretto legame tra i due, da rapportarsi anch commissione dei fatti illeciti, per cui diventa difficile credere che, al di l formale, l’attuale compagine amministrativa sia estranea ai reati contestat dovendo la valutazione essere limitata al pericolo di dispersione del denaro.
3.2. I ricorrenti COGNOME e COGNOME, tramite il loro comune difen avvocato NOME COGNOME, hanno sollevato nei loro distinti ricorsi, due motivi, t sovrapponibili.
Con il primo, la difesa deduce la violazione degli art. 8 e 16 cod. proc. 18 del d. Igs. n. 74 del 2000, eccependo l’incompetenza territoriale del Trib di Cremona in favore di quella del Tribunale di Milano o, in subordine, di Piace ciò in quanto, contrariamente a quanto affermato nell’ordinanza impugnata, competenza territoriale del reato istantaneo di cui all’art. 8 del d. Igs.
2000 va determinata in relazione al luogo di materiale emissione delle fatture d operazioni inesistenti e non al luogo di consegna della fattura al destinatari
Ne consegue che, costituendo l’emissione delle fatture il necessario antecede logico e temporale rispetto al luogo di consegna delle fatture e di loro utilizz dichiarazione fiscale, la competenza per territorio andava radicata pres Tribunale di Milano, nel cui circondario hanno sede le società emittenti le fa incriminate, non essendovi elementi, anche alla luce dei messaggi intercettati, ritenere che le fatture non siano state emesse presso le sedi delle soci subordine, ove si ritenga che le fatture siano state emesse presso il domicil ricorrente Sciacca a Farini (PC), il Tribunale compente sarebbe quello di Piacen essendo irrilevante il luogo di consegna e/o di utilizzo delle fatture ritenute
Con il secondo motivo, si contesta il giudizio sulla sussistenza del periculum in mora, osservandosi che i giudici cautelari si sarebbero limitati a recepir maniera acritica la richiesta del P.M., senza verificare gli elementi del conc attuale pericolo di dispersione del patrimonio e dell’impossibilità di attend definizione del giudizio, così come richiesto dalla giurisprudenza di legittimit
Peraltro, nel sopperire indebitamente all’eccepita lacuna argomentativa del G.I i giudici del riesame hanno evocato dati del tutto neutri, generici e privi di
Con memoria trasmessa il 2 settembre 2024, l’avvocato NOME COGNOME difensore della RAGIONE_SOCIALE ha chiesto il rigetto del ricorso de rimarcando la carenza del perículum in mora, e ciò anche in ragione del fatto che, dopo la cessione delle quote societarie, è cessata ogni presunta attività ille
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso del Pubblico Ministero è inammissibile, mentre i ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME sono nel complesso infondati.
In via preliminare, occorre richiamare la costante affermazione di que Corte (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), secondo cui il ric per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo probatorio, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazi legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’appar argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo de requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. Non può invece es dedotta l’illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciars giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cu lett. E) dell’art. 606 cod. proc. pen. (in tal senso, cfr. Sez. 2, n. 07/07/2023, Rv. 285189 e Sez. Un. n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710).
Alla luce di tale premessa ermeneutica, devono ritenersi inammissibili s due motivi di ricorso del Pubblico Ministero, sia le censure in punto di periculum in mora sollevate dai ricorrenti COGNOME e COGNOME (secondo motivo).
2.1. Ed invero, quanto ai ricorsi di Margheriti e Sciacca, occorre evidenz che i giudici del riesame hanno adeguatamente argomentato la sussistenza de periculum in mora, osservando (pag. 9-10 dell’ordinanza impugnata) che il coindagato NOME COGNOME dispone all’estero di un conto corrente a favore del q Sciacca periodicamente esegue bonifici a partire dal 2022 con causali generic per cui è stata ritenuta ragionevole l’ipotesi che il profitto venga tr all’estero con evidenti difficoltà di recupero; a ciò è stato aggiunto che la RAGIONE_SOCIALE, di cui COGNOME è amministratore unico, appartiene integralment RAGIONE_SOCIALE, con sede in Lussemburgo, il che rende verosimile che i proventi/dividendi della RAGIONE_SOCIALE siano destinati all’estero, tanto più che la di Finanza, con nota del 12 gennaio 2024, ha dato conto di importanti fl finanziari intercorsi tra le società oggetto di indagini, tra cui appunto la I società RAGIONE_SOCIALE, anch’essa amministrata da NOME COGNOME, con causali rife a conferimenti sociali, essendo stato altresì accertato che la compagine so della RAGIONE_SOCIALE è costituita al 99% dalla RAGIONE_SOCIALE, che a sua volta amministra il Sergnano RAGIONE_SOCIALE dove COGNOME conferisce considerevoli assets immobiliari e mobiliari di sua proprietà, con l’evidente intento di reinvestire il profitto
2.2. Quanto alle doglianze articolate nel ricorso del Pubblico Minist suscettibili di trattazione unitaria perché tra loro sovrapponibili, deve oss che il Tribunale, nel giustificare l’accoglimento del ricorso proposto nell’in della RAGIONE_SOCIALE ha sottolineato (pag. 10 dell’ordinanza impugnata) COGNOME, dopo aver mantenuto la carica di amministratore della società insi ad NOME COGNOME sino all’aprile 2022, è uscito definitivamente dalla gest sociale, né sono emersi collegamenti attuali della società con COGNOME questi e COGNOME, attuale legale rappresentante, per cui, anche in ragio fatto che il G.I.P. non aveva svolto alcuna argomentazione in ordine al periculum in mora per giustificare il sequestro nei confronti di questa società, i giud riesame hanno disposto la restituzione dei beni sequestrati alla RAGIONE_SOCIALE
2.3. Orbene, sia rispetto alla posizione dei ricorrenti COGNOME e COGNOME con riferimento alla società RAGIONE_SOCIALE, il percorso argomenta dell’ordinanza impugnata, in quanto fondato su una disamina razionale delle fo investigative disponibili, non presta il fianco alle doglianze proposte dagli i e dal P.M., per cui, fermo restando che le obiezioni sollevate dai ricorrenti po essere eventualmente approfondite anche a livello probatorio nelle success evoluzioni del procedimento penale in corso, deve ribadirsi che il provvedimen impugnato risulta sorretto da un apparato argomentativo non apparente, m razionale e coerente, concernendo le censure in esame aspetti che ruot
nell’orbita non tanto della violazione di legge, ma piuttosto della man illogicità o della erroneità della motivazione, profilo questo che, come si anticipato, non è deducibile con il ricorso per cassazione proposto cont ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio.
Cremona, essendo state le indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Crema.
3.1. Orbene, ritiene il Collegio che l’impostazione del Tribunale sia condivis nelle conclusioni, ma non nella sua premessa, ossia rispetto all’indicazion criterio di individuazione del luogo di consumazione del reato per cui si proce Al riguardo occorre infatti osservare che l’art. 8 del d. Igs. n. 74 del 2000 s la condotta, alternativa, di chi “emette o rilascia fatture o altri docum operazioni inesistenti”, dovendosi in proposito precisare che il verbo “emette stato mutuato dagli art. 21, 21 bis e 22 del d.P.R. n. 633 del 1972 che disciplinano
3.2. Tanto chiarito, deve però ribadirsi che, pur partendo da premesse del tutto corrette, il Tribunale è giunto a conclusioni condivisibili, sia nel in cui ha sottolineato che, in assenza di elementi contrari, la predisposiz l’invio delle false fatture devono essere contestualizzati nel contesto del te cremonese, dove risiedeva Margheriti e dove avevano sede le due società da l gestite, sia nella parte in cui ha evocato i criteri sussidiari di competenza.
•
Quanto al primo aspetto, non può non rilevarsi che quello compiuto dai giudici riesame costituisce un accertamento di fatto non suscettibile di essere mess discussione in questa sede, risolvendosi le censure difensive in diffe valutazioni di merito che esulano dal perimetro del giudizio di legittimità, me in ordine al secondo profilo, l’individuazione del criterio sussidiario appare i da censure, non essendovi dubbi sul fatto che, pure se si opta per il luo accertamento dei reati tributari per cui si procede, va comunque riconosciut competenza del Tribunale di Cremona, nel cui circondario sono iniziate le indagi Peraltro, il ricorso al criterio sussidiario nel caso di specie non può essere illegittimo, avendo questa Corte più volte affermato (cfr. ex multis Sez. 3, n. 11216 del 19/02/2021, Rv. 281568) che, in tema di emissione di fatture o al documenti per operazioni inesistenti di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, i in cui il reato è stato consumato», previsto come criterio determinativo competenza dall’art. 8, comma 1, cod. proc. pen., dalla cui inapplicabilità dis la competenza del «giudice del luogo di accertamento del reato», ex art. comma 1, del d.lgs. n. 74 del 2000, deve essere individuato in base ad elem oggettivi e idonei a fondare una ragionevole certezza al momento dell’eserci dell’azione penale, ovvero, se la decisione deve essere assunta anteriormente, stato degli atti, e non coincide necessariamente con la sede dell’ente attribuibile la falsa emissione dei documenti fiscali.
Da ciò consegue l’infondatezza delle censure difensive in punto di competen territoriale, non valendo le stesse a destrutturare le conclusioni del Tribuna
Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell’int del P.M. deve essere dichiarato quindi inammissibile, mentre i ricorsi di Marghe e Sciacca, avuto riguardo alla non manifesta infondatezza del motivo su questione di incompetenza territoriale, devono essere rigettati, d conseguendo la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
PReb C -3 1-
Rigetta i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso del Pubbl Ministero.
Così deciso il 19/09/2024