Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 951 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 951 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nata a Solofra l’DATA_NASCITA avverso la sentenza del 23/04/2025 del la Corte d’appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso .
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Avellino con la quale NOME era stata condannata, alla pena sospesa di anni uno di reclusione, per il reato di cui all’art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, perché, quale legale rappresentante e amministratore di RAGIONE_SOCIALE, al fine di consentire l’evasione RAGIONE_SOCIALE imposte alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, emetteva la fattura n. 32 del 31/12/2015 e la fattura n. 33 del 31/12/2015, per operazioni oggettivamente inesistenti, e la fattura n. 1 del 15/03/2016 per operazioni soggettivamente inesistenti.
Avverso la sentenza di condanna ha presentato ricorso l’imputat a, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento deducendo i seguenti motivi di ricorso.
Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione alla erronea applicazione dell’art. 8 del d.lgs 10 marzo 2000, n. 74. Insussistenza dell’elemento oggettivo del reato.
Argomenta la ricorrente che, nel caso in esame, la prova dell’inesistenza oggettiva RAGIONE_SOCIALE fatture n. 32 e 33 sarebbe fondata su mere presunzioni quali l’assenza di documentazione di accompagnamento DDT, la mancata tracciabilità dei pagamenti e l’adozione di scritture private di compensazione, senza che sia stata fornita prova certa concreta e positiva dell’inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni commerciali sottostanti. La decisione impugnata non avrebbe correttamente interpretato quanto affermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della configurazione del delitto di cui all’art. 8, la prova dell’inesistenza oggettiva dell’operazione deve essere fornita al di là del ragionevole dubbio e non può essere desunta dalla sola mancanza di elementi documentali quali ad esempio dei DDT o mezzi di pagamento tracciabili. Mentre con riguardo la fattura 1, del 15 marzo 2016, fattura soggettivamente inesistente in quanto relativa a un’operazione di esportazione regolarmente eseguita con consegna della merce al cliente finale in Cina, l’inesistenza soggettiva sarebbe stata ritenuta unicamente sulla scorta della scrittura di compensazione che non potrebbe da sola costituire prova dell’inesistenza e ciò in quanto la scrittura di compensazione costituisce una modalità alternativa di regolamento dei rapporti commerciali tra imprese.
-Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla motivazione sulla sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo specifico.
La corte territoriale avrebbe argomentato la prova del dolo specifico dalla mera qualità di legale rappresentante della società, nonché dalla circostanza che quest’ultima avrebbe tratto un interesse dall’operazione in esame e dalla coincidenza della sede RAGIONE_SOCIALE due società coinvolte.
-Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla violazione del principio della condanna al di là del ragionevole dubbio, sussistendo una frattura logica del percorso argomentativo in relazione alla ritenuta integrazione del dolo specifico richiesto dalla fattispecie incriminatrice, stante l’omessa considerazione di elementi potenzialmente idonei ad incrinare la tesi accusatoria quali ed esempio l’effettività RAGIONE_SOCIALE operazioni commerciali o l’inesistenza di vantaggi fiscali certi ottenuti dalla ricorrente.
-Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen.
-Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazione al trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo e non motivato.
Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo di ricorso, che costituisce una riproposizione della stessa censura già devoluta nei motivi di appello, è inammissibile perché privo della necessaria critica censoria alla sentenza impugnata ed anche diretto a prospettare un’alternativa ricostruzione dei fatti non consentita in questa sede.
Deve, in primo luogo, rammentarsi il principio secondo il quale quando le sentenze di primo e secondo grado concordano nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, sicché è possibile, sulla base della motivazione della sentenza di primo grado colmare eventuali lacune della sentenza di appello (Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Rv. 239735).
Secondo quanto accertato nelle conformi sentenze di merito, la società di cui l’imputat a è amministratrice e legale rappresentante, aveva emesso tre fatture in favore della RAGIONE_SOCIALE, la n. 32 e 33 del 31 dicembre 2015 per operazioni oggettivamente inesistenti e la n. 1 sempre del 15 marzo 2016, soggettivamente inesistente, in quanto realmente effettuata, ma in favore di soggetto diverso dalla COGNOME. Da cui l’affermazione della responsabilità penale in relazione al capo 4).
L’inesistenza della prestazione RAGIONE_SOCIALE due fatture n. 32 e 33 è fondata dall’assenza di documentazione attestante il rapporto commerciale sottostante, ivi compreso il DDT e la prova dell’avvenuto pagamento a fronte di un reale scambio commerciale (pag. 5). Ma, proseguono i giudici del merito, l’emissione RAGIONE_SOCIALE due fatture si inseriva in un rapporto di natura fraudolente più ampio tra la RAGIONE_SOCIALE, di cui la ricorrente è legale rappresentante, e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, società priva di utenze, ubicata nello stesso luogo della RAGIONE_SOCIALE, società che, a sua volta, aveva emesso fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire alla RAGIONE_SOCIALE, come risulta dal capo 2) dell’imputazione.
Con riguardo, invece, alla fattura n. 1 del 2016, l’inesistenza soggettiva era dimostrata dalla circostanza che la merce venduta era stata consegnata al cliente finale in Cina, sicchè l’emissione della fattura nei confronti della NOME era finalizzata a creare un debito nei co nfronti di quest’ultima per poi potere compensare, cartolarmente, le fatture pregresse, anch’esse inesistenti, emesse dalla NOME nei confronti della RAGIONE_SOCIALE come indicate nel capo 2).
La ricorrente, nel riproporre la questione della prova dell’ inesistenza oggettiva/soggettiva RAGIONE_SOCIALE fatture, non si confronta con la ratio decidendi fondata sulla ricostruzione fattuale che, sorretta da congrua motivazione, non è qui rivisitabile, e che ha ritenuto dimostrata sia l’inesistenza oggettiva della
prestazione come indicata nelle fatture n. 31 e 32 e quella soggettiva della fattura n. 1.
Anche la censura svolta nel secondo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondata. La sentenza impugnata, sulla scorta degli elementi probatori in atti (vedi supra ) ha argomentato il dolo specifico, ovvero il fine di consentire a terzi l’evasione di imposte.
Questa Corte di legittimità ha affermato che, ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato in esame, la cui struttura materiale è rimasta immutata a seguito del d.lgs n. 158/2015, è necessaria, la rappresentazione e volizione dell ’emissione della fattura per operazione inesistente e il dolo specifico ovvero che l’emittente RAGIONE_SOCIALE fatture si proponga il fine di consentire a terzi l’evasione dell’imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ma non anche che il terzo consegua effettivamente la programmata evasione (Sez. 3, n. 39359 del 24/09/2008, COGNOME, Rv. 241040 -01).
A tali principi si sono correttamente conformati i Giudici di merito, i quali, con congrua e logica argomentazione, hanno ritenuto, tenuto conto dei rapporti tra la società della ricorrente e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, caratterizzati da reciprocità dell’emissione di fatture per operazioni inesistenti (cfr. capo 2 e 4 RAGIONE_SOCIALE imputazioni), la prova del dolo specifico ovvero della finalità di consentire a terzi (ovvero alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) l’evasione RAGIONE_SOCIALE imposte.
Da cui la manifesta infondatezza del terzo motivo di ricorso, essendo la condanna fondata su elementi probatori obiettivi sicchè risulta pienamente osservata la regola di giudizio della condanna al di là del ragionevole dubbio.
La corte territoriale ha escluso la particolare tenuità del fatto in ragione dell’entità dell’imposta evasa che la ricorrente ha consentito a terzi di evadere.
Come è stato affermato nella sentenza COGNOME, pronunciata a Sezioni Unite, nel giudizio sulla tenuità del fatto si richiede «una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta», in quanto «non esiste un’offesa tenue o grave in chiave archetipica. È la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore» (Sez. Un., n. 13681 del 25/02/2016, COGNOME, pag. 8), sicchè ogni caso presenta sue peculiarità che il giudice del merito è tenuto a valutare nel complessivo giudizio di particolare tenuità ai sensi dell’art. 131 bis cod.pen.
Nel pervenire a tale conclusione, le Sezioni Unite COGNOME hanno ritenuto illuminante il riferimento testuale, contenuto nell’articolo 131bis del codice penale, alle modalità della condotta, segno che la nuova normativa non si interessa tanto della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, anche in considerazione RAGIONE_SOCIALE componenti soggettive della condotta stessa, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena.
La valutazione della corte territoriale sulla non minima offensività della condotta in ragione dell’ammontare dell’imposta evasa che la ricorrente ha consentito a terzi di conseguire, non può dirsi manifestamente illogica atteso che la non particolare tenuità dell’offesa deriva da una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno e alla colpevolezza, e, pertanto non è censurabile in questa sede.
La censura in punto trattamento sanzionatorio è inammissibile per genericità.
La pena di anni uno di reclusione, con il concorso RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, è stata ritenuta congrua alla luce dei criteri di cui all’art. 133 cod.pen.
Nel caso in esame è stata irrogata una pena nel minimo eRAGIONE_SOCIALEle tenuto conto dei limiti eRAGIONE_SOCIALEli previsti dall’art. 8 (È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni) vigente all’epoca dei fatti . Dunque, la corte territoriale ha correttamente ancorato la determinazione della pena alla luce dei criteri di cui all’art. 133 cod.pen . evidenziando, tra questi, quelli ritenuti più significativi. Motivazione tutt’altro che omessa e corretta sul piano del diritto dovendosi ritenersi adempiuto l’obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell’ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, RAGIONE_SOCIALE e altri, Rv. 258410).
8. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilit à “, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 16/12/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME