Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1268 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1268 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nata in Moldavia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/04/2021 della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 29/04/2021, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE confermava la sentenza del 07/11/2019 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE di condanna di NOME COGNOME per il reato di rapina aggravata dall’avere commesso la minaccia con un’arma, in concorso con NOME COGNOME.
Secondo il capo d’imputazione, tale reato era stato contestato all’imputata perché, «al fine di procurarsi un ingiusto profitto, con minaccia consistita nel brandire, l’NOME, un coltello da cucina all’indirizzo della persona offesa NOME COGNOME dicendogli contestualmente che “l’avrebbe fatto saltare in aria.., ti ammazzo…” mentre la RAGIONE_SOCIALE si impossessava del telefono
cellulare, marca WICO, che si trovava al momento sul tavolo della cucina dell’abitazione della citata persona offesa ove si erano recati per regolare alcune pendenze economiche, dandosi entrambi alla fuga ma venendo conseguentemente raggiunti e bloccati nelle immediate adiacenze sia dall’COGNOME NOME che dal cugino di questi COGNOME NOME, nel frattempo acquisito, solamente al personale della Polizia di Stato intervenuto».
Avverso l’indicata sentenza della Corte d’appello di Messina, ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per il tramite del proprio difensore, affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce «iolazione dell’art. 606 lett. C) e 178 lett. C) in relazione all’art. 429 c. 4 c.p.p. Nullità della notifica del decre che dispone il giudizio all’imputato non presente all’udienza preliminare per omessa e/o irregolare notifica dello stesso. Difetto di motivazione», nonché «violazione dell’art. 606 lett. C) e 178 lett. C) in relazione all’art. 164 c. 4 c.p Invalidità dell’attivazione del procedimento notificatorio previsto nei casi di impossibilità della notifica al domicilio eletto», con riguardo al rigetto, da part della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, della propria eccezione di nullità della notificazione del decreto che dispone il giudizio per essere stato lo stesso decreto notificato al nominato difensore d’ufficio AVV_NOTAIO, nonostante l’esistenza di un’idonea elezione di domicilio presso l’allora difensore di fiducia AVV_NOTAIO.
Sotto un primo profilo, la ricorrente lamenta che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE abbia ritenuto l’inidoneità dell’elezione di domicilio presso l’allora difensore di fiducia AVV_NOTAIO per la ragione che tale atto indicava, quale domiciliatario, l’AVV_NOTAIO, nominativo con il quale non risultava alcun iscritto all’albo dei difensori del foro di RAGIONE_SOCIALE, rappresentando come tale errore della COGNOME nell’indicazione del prenome del difensore – NOME anziché NOME – non impediva il conseguimento dello scopo di detta elezione, atteso che: l’avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari e la richiesta di rinvio a giudizio erano stati notificati all’AVV_NOTAIO; tale AVV_NOTAIO «dichiara di rinunciare al mandato conferito (e non di non accettare la nomina) con ciò dimostrando di riconoscere il rapporto fiduciario, poi venuto meno»; nel modello di cui all’art. 165-bis disp att. cod. proc. pen. compilato dal presidente del collegio che aveva emesso la sentenza di primo grado, si dava atto che la COGNOME aveva eletto domicilio «presso lo studio del precedente difensore di fiducia AVV_NOTAIO»; nel verbale di identificazione, elezione di domicilio ed eventuale nomina del difensore del 16 gennaio 2017, l’AVV_NOTAIO era
stato comunque identificato in ragione della correttezza dell’indirizzo e del numero di telefono del suo studio; l’AVV_NOTAIO era anche il difensore nominato dal coimputato NOME COGNOME.
Sotto un secondo profilo, la ricorrente lamenta che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE abbia ritenuto la validità della notificazione del decreto che dispone il giudizio al difensore d’ufficio senza che «sussiste alcuna verifica dell’effettiva impossibilità di effettuare la notifica ove indicato dall’imputata».
2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce «iolazione dell’art. 606 lett. D) c.p.p. Mancata assunzione di una prova decisiva con riferimento all’esame testimoniale di COGNOME NOMENOME NOME oculare. Contraddittorietà della motivazione», con riguardo al rigetto, da parte della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, della propria richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale per esaminare il testimone NOME COGNOME, il cui esame era stato revocatp dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
La ricorrente lamenta che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, nel rigettare detta richiesta, avrebbe contraddittoriamente affermato che la difesa, all’udienza del 7 novembre 2019, «nulla opponeva» alla revoca dell’ammissione dell’esame del testimone NOME COGNOME, atteso che tale mancata opposizione (alla richiesta di revoca del pubblico ministero) si riferiva non al testimone NOME COGNOME ma al testimone NOME COGNOME e rappresenta la «fondamentale importanza» dell’esame del testimone NOME COGNOME, in quanto «unico NOME terzo presente al momento dei fatti», e la decisività dello stesso esame, «alla luce delle evidenti lacune, contraddizioni e reticenze delle quali è costellata la testimonianza della persona offesa NOME».
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è fondato.
1.1. Preliminarmente, è necessario evidenziare che la rinuncia al mandato da parte dell’AVV_NOTAIO, comunicata al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE il 24 luglio 2018, non priverebbe di per sé di efficacia la precedente (del 16 gennaio 2017) eventuale non modificata elezione di domicilio presso lo stesso difensore, atteso che la nomina del difensore, l’elezione di domicilio e le rispettive revoche hanno un oggetto e una finalità diverse (Sez. 3, n. 3568 del 17/09/2018, P., Rv. 27482401).
1.2. Diversamente dalla dichiarazione di domicilio, ove è indicato solo il luogo in cui gli atti devono essere notificati, l’elezione di domicilio, che si fonda s rapporto fiduciario tra l’imputato e il cosiddetto domiciliatario, necessita anche dell’indicazione di tale domiciliatario, cioè della persona presso la quale la notificazione deve essere eseguita (Sez. 4, n. 9793 del 29/11/2000, dep. 2001,
COGNOME, Rv. 218780-01; Sez. 3, n. 11815 del 19/09/1999, Corsini, Rv. 21455201).
Nel caso in esame, è vero che, nel verbale di identificazione, elezione di domicilio ed eventuale nomina del difensore del 16 gennaio 2017, la COGNOME indicò come domiciliatario l’AVV_NOTAIO. «AVV_NOTAIO», nominativo con il quale non risultava alcun iscritto all’albo dei difensori del foro di RAGIONE_SOCIALE.
Si deve tuttavia rilevare come, ciò nonostante, da un Iato, nel predetto verbale fossero indicati i corretti indirizzo e numero di telefono dello studio dell’AVV_NOTAIO e, dall’altro lato, dagli atti trasmessi a questa Corte risulti che: nell’epigrafe della sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE è indicato che «ntrambi gli imputati sono elettivamente domiciliati presso lo studio del precedente difensore di fiducia, AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE»; nel modello ex art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen. del 2 marzo 2020, il presidente del Collegio che aveva emesso la sentenza di primo grado indicò che la COGNOME aveva eletto domicilio «presso lo studio del precedente difensore AVV_NOTAIO in data 16/01/2017»; il decreto di citazione per il giudizio di appello fu notificato all’imputata COGNOME, a mezzo della pec, presso l’AVV_NOTAIO (alla pec: «EMAIL ).
Tale complesso di elementi appare smentire l’asserita – dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con l’ordinanza adottata a seguito dell’eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio sollevata dalla difesa nel corso dell’udienza del 17 novembre 2019, e dalla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza qui impugnata inidoneità dell’elezione di domicilio effettuata dalla COGNOME nel verbale di identificazione, elezione di domicilio ed eventuale nomina del difensore del 16 gennaio 2017, atteso che, negli atti sopra menzionati, gli stessi Tribunale di RAGIONE_SOCIALE e Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE mostrano di ritenere che, in detto verbale, la COGNOME, nonostante l’erronea indicazione del nome di battesimo NOME, aveva in effetti eletto domicilio presso l’AVV_NOTAIO.
Pertanto, la comprovata non inidoneità di tale elezione di domicilio rende nulla la notificazione del decreto che dispone il giudizio, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., al nominato difensore d’ufficio AVV_NOTAIO, con la conseguente nullità, in quanto atti consecutivi, sia della sentenza di primo grado sia della sentenza impugnata.
L’esame del secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo.
Sulla scorta di quanto precede, la sentenza impugnata e quella di primo grado devono essere annullate senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, per l’ulteriore corso.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, per l’ulteriore corso. Così deciso il 27/10/2022.