Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3747 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2   Num. 3747  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/12/2022 della Corte d’appello di Napoli
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visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME, la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l’AVV_NOTAIO, in difesa di COGNOME NOME, la quale, dopo la discussione, si è riportata ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 02/12/2022, la Corte d’appello di Napoli confermava la sentenza del 15/05/2019 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, emessa in esito a giudizio abbreviato, di condanna di NOME COGNOME alla pena di sei mesi di reclusione ed C 400,00 di multa per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di ricettazione (nell’ipotesi del fatto di particolare tenuità) e detenzione per la vendita di capi di abbigliamento con segni falsi.
Avverso l’indicata sentenza del 02/12/2022 della Corte d’appello di Napoli, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, NOME COGNOME, affidati a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., l’inosservanza dell’art. 179, comma 1, dello stesso codice, con riguardo all’omessa notificazione dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari e del decreto di citazione a giudizio, in quanto notificati, a mezzo della posta elettronica certificata (PEC), presso il difensore domiciliatario, sulla base dell’elezione di domicilio presso lo stesso difensore che era stata effettuata, il 05/04/2016, in occasione del sequestro dei capi di abbigliamento, anziché presso l’abitazione dell’imputato, sulla base della dichiarazione di domicilio che era stata successivamente depositata dal COGNOME, il 31/03/2017, presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord.
Il ricorrente contesta la tesi della Corte d’appello di Napoli secondo cui quest’ultima dichiarazione di domicilio non avrebbe avuto «alcun valore» in quanto depositata presso un’autorità diversa da quella che stava procedendo (la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord anziché la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere). Il COGNOME deduce al riguardo che se la precedente elezione di domicilio presso il difensore del 05/04/2016 era valida sia nel procedimento pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (che stava procedendo in relazione ai capi di abbigliamento che erano stati rinvenuti presso la propria abitazione) sia nel procedimento pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord (che stava procedendo in relazione ai capi di abbigliamento contenuti nei due bustoni che egli aveva consegnato a NOME COGNOME), non si comprenderebbe il perché non si dovesse ritenere lo stesso con riguardo alla successiva dichiarazione di domicilio depositata il 31/03/2017 presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord.
Da ciò la nullità della notificazione dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari e del decreto di citazione a giudizio
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., l’inosservanza dell’art. 179, comma 1, dello stesso codice, con riguardo all’omessa notificazione, ai sensi dell’art. 599 cod. proc. pen., della citazione dell’imputato davanti alla Corte d’appello di Napoli per l’udienza del 02/12/2022 presso la sua abitazione, atteso che la stessa Corte d’appello era a conoscenza del deposito, il 13/03/2018 presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, «del cambio di domicilio», con le conseguenti nullità della notificazione della suddetta citazione in quanto effettuata invece presso il difensore a mezzo della EMAIL nonché della sentenza impugnata.
Il ricorrente lamenta altresì che «a mezzo pec è stato notificato un solo avviso».
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con riferimento all’art. 586, comma 1, dello stesso codice, la nullità della sentenza impugnata per inosservanza dell’art. 9 cod. proc. pen.
Il ricorrente espone di avere eccepito l’incompetenza per territorio del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere all’udienza del 23/01/2019 e che tale eccezione era stata rigettata «poiché al massimo  era il processo pendente dinanzi al Tribunale di Napoli Nord ad essere accorpato al procedimento oggetto della sentenza oggi impugnata» (così il ricorso) e di avere sollevato eccezione di incompetenza per territorio anche dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, il quale aveva affermato la propria competenza.
Ciò esposto, il ricorrente rappresenta che « necessario prendere una decisione in quanto non si può per la stessa tipologia di reato, lo stesso momento, lo stesso intervento, lo stesso verbale di elezione di domicilio essere giudicati due volte ed essere condannati due volte».
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Come risulta dalle sentenze di merito, il 05/04/2016 il COGNOME era stato visto dagli agenti della Guardia di finanza, in Giugliano in Campania, mentre consegnava a NOME COGNOME due bustoni che erano risultati contenere dei capi d’abbigliamento con segni falsi.
Lo stesso 05/04/2016, gli agenti della Guardia di finanza, dopo avere chiesto l’intervento di un’altra pattuglia, si recavano in Marcianise presso l’abitazione del COGNOME dove, a seguito di una perquisizione, venivano rinvenuti altri tre bustoni contenenti ulteriori capi d’abbigliamento con segni falsi.
In tale occasione, il COGNOME nominava proprio difensore di fiducia l’AVV_NOTAIO, eleggendo domicilio presso il suo studio.
Dalla menzionata attività di polizia giudiziaria scaturiva un procedimento penale, incardinato presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Successivamente, il pubblico ministero di tale Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere disponeva la formazione di un autonomo fascicolo in relazione alla posizione di NOME COGNOME e lo trasmetteva per competenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord. Presso quest’ultima Procura della Repubblica, veniva quindi iscritto un procedimento a carico sia del COGNOME sia del COGNOME, per i reati di ricettazione e di detenzione per la vendita
di capi di abbigliamento con segni falsi con riguardo ai capi d’abbigliamento che erano stati consegnati dal COGNOME al COGNOME in Giugliano in Campania.
Il 31/03/2017, il COGNOME depositava presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord nomina di difensore di fiducia nella persona dell’AVV_NOTAIO e contestuale dichiarazione di domicilio presso la propria abitazione.
Tali essendo i fatti, la cui ricostruzione, da parte della Corte d’appello di Napoli, non è contestata dal ricorrente, si deve reputare del tutto corretta la decisione della stessa Corte d’appello secondo cui quest’ultima dichiarazione di domicilio del 31/03/2017 depositata presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord – presso la quale, a seguito della ricordata separazione dei procedimenti, pendeva esclusivamente il procedimento relativo alla ricettazione e alla detenzione per la vendita dei capi di abbigliamento che erano stati consegnati dall’imputato a NOME COGNOME in Giugliano in Campania – si doveva ritenere relativa esclusivamente a quest’ultimo procedimento e non anche a quello, che pendeva presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, relativo alla ricettazione e alla detenzione per la vendita dei capi di abbigliamento che erano stati rinvenuti in Marcianise presso l’abitazione del COGNOME. Con la conseguenza che la suddetta dichiarazione di domicilio del 31/03/2017 depositata presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord si doveva ritenere inidonea a mutare il domicilio che era stato inizialmente eletto, il 05/04/2016, presso lo studio del difensore AVV_NOTAIO.
Pertanto, del tutto correttamente l’avviso della conclusione delle indagini preliminari e il decreto di citazione a giudizio sono stati notificati a tale difensor domiciliatario.
Alla luce di quanto si è detto, diversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente, appare quindi del tutto comprensibile e logico che, mentre la prima elezione di domicilio del 05/06/2016 si doveva ritenere riferita a entrambi i menzionati procedimenti, in quanto, al momento dello stessa elezione, essi non erano ancora stati separati, la dichiarazione di domicilio del 31/03/2017 depositata, dopo la separazione degli stessi procedimenti, presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord – davanti alla quale pendeva ormai soltanto il separato procedimento relativo alla ricettazione e alla detenzione per la vendita dei capi di abbigliamento che erano stati consegnati dall’imputato a NOME COGNOME in Giugliano in Campania – si doveva invece ritenere riferita soltanto a quest’ultimo procedimento e non anche a quello che pendeva presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e relativo
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alla ricettazione e alla detenzione per la vendita dei capi di abbigliamento che erano stati rinvenuti in Marcianise presso l’abitazione del COGNOME.
 Il secondo motivo è manifestamente infondato.
L’invocato «cambio di domicilio», per se, eventualmente, come è sostenuto dal ricorrente, depositato presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per le ragioni che si sono dette esaminando il primo motivo, sì doveva ritenere relativo esclusivamente al procedimento che pendeva dinanzi al Tribunale di Napoli Nord e, perciò, inidoneo a mutare il domicilio che era stato inizialmente eletto, il 05/04/2016, presso lo studio del difensore AVV_NOTAIO, con la conseguenza che, del tutto correttamente, la notificazione della citazione dell’imputato davanti alla Corte d’appello di Napoli per l’udienza del 02/12/2022 è stata effettuata presso il suddetto difensore domiciliatario.
Quanto alla censura del ricorrente relativa al fatto che «a mezzo pec è stato notificato un solo avviso», si deve ribadire il principio, affermato dalla Corte di cassazione e al quale il Collegio, condividendone le motivazioni, intende dare continuità, secondo cui, in tema di notificazione al difensore mediante PEC, l’invio dell’atto da notificare in unica copia al difensore non dà di per sé luogo a nullità (Sez. 2, n. 8887 del 17/01/2019, COGNOME, Rv. 276528-01; Sez. 1, n. 12309 del 29/01/2018, COGNOME, Rv. 272313-01).
 Il terzo motivo non è consentito perché aspecifico.
Si deve anzitutto precisare che, diversamente da quanto mostra di ritenere il ricorrente, è ben possibile che, attesa la diversità dei due accertati fatti d ricettazione e detenzione per la vendita di prodotti con segni falsi – quello relativo ai capi di abbigliamento che erano stati consegnati dal COGNOME a NOME COGNOME in Giugliano in Campania e quello relativo ai capi d’abbigliamento che erano stati rinvenuti presso l’abitazione del COGNOME in Marcianise – siano competenti per territorio giudici diversi, pur quando vengano in rilievo, come si sottolinea nell’esposizione del motivo, «la stessa tipologia di reato, lo stesso momento, lo stesso intervento, lo stesso verbale di elezione di domicilio».
L’applicazione della disciplina del reato continuato potrà, peraltro, essere eventualmente chiesta in sede di esecuzione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen.
Ciò precisato, si deve rilevare che il ricorrente ha del tutto omesso di confrontarsi con la motivazione con la quale la Corte d’appello di Napoli ha argomentato la sussistenza della competenza per territorio del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (pagg. 4-5 della sentenza impugnata), con la conseguente non specificità del motivo.
 Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamen della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de ammende.
Così deciso il 19/12/2023.