Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 51325 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 51325 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CUI TARGA_VEICOLO) nato a TORINO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 08/06/2023 della CORTE di APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO che ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Torino dichiarava inammissibile l’impugnazione proposta da NOME COGNOME, detenuto all’epoca, rilevando come lo stesso non avesse adempiuto all’obbligo previsto dall’articolo 581, comma 1-ter cod. proc. pen. che prevede che l’atto di impugnazione debba essere accompagnato dalla dichiarazione o elezione di domicilio finalizzata alla notifica del decreto di citazione a giudizio.
Avverso tale GLYPH ordinanza GLYPH proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 156 cod. proc. pen.): si deduceva che nel caso di impugnazione proposta dal detenuto la domiciliazione obbligatoria dell’imputato presso la casa circondariale renderebbe non operativo l’obbligo previsto dall’art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen.; l’ordinanza impugnata sarebbe pertanto illegittima considerato che NOME COGNOME era detenuto al momento della proposizione dell’atto di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato
1.1. Il collegio riafferma che l’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., che, ai fini d notificazione del decreto di citazione a giudizio, richiede, a pena d’inammissibilità, deposito della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata unitamente all’at d’impugnazione, non opera nel caso in cui l’imputato impugnante sia detenuto (Sez. 2, n. 38442 del 13/09/2023, COGNOME, Rv. 285029; Sez. 2, n. 33355 del 28/06/2023, COGNOME, Rv. 285021 – 01).
L’interpretazione, che si condivide, si fonda sulla valorizzazione della specialità del previsione contenuta nell’art. 156, comma 1 cod. proc. pen., che prevede che la notifica al detenuto debba essere “sempre” eseguita presso il luogo di detenzione rispetto a quella contenuta nel comma 1-ter dell’art. 581 cod. proc. pen.. Tale rapporto di specialità non si rinviene, invece, quando l’impugnante sia detenuto “in luogo diversi dagli istitu penitenziari”: in tal caso infatti le notifiche devono essere effettuate secondo le reg ordinarie, derogate dall’art. 581,comma 1-ter, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 41858 del 08/06/2023, Andrioli,Rv. 285146)
Nel caso di specie, come dedotto, la notificazione doveva essere eseguita presso il luogo di detenzione, ovvero la casa circondariale di Torino, dato che su COGNOME non incombeva l’onere di eleggere domicilio per la notificazione del decreto di citazione a giudizio.
L’ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Torino per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il giorno 9 novembre 2023
L’estensore
Il Presidente