Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7260 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 7260 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/11/2024
SENTENZA
sui ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il 25/12/1968
avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
COGNOME,
che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile – per inosservanza del disposto di cui all’art. 581 co. 1-ter cod. proc. pen. – l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Cassino, che lo ha dichiarato colpevole, quale amministratore unico della società “RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita co sentenza del 18 aprile 2018, di bancarotta fraudolenta documentale e, concesse le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di anni due di reclusione, misura temporale alla quale ha conformato anche le pene accessorie fallimentari. 2. Ricorre per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore di fiducia, i quale svolge un unico motivo di ricorso, articolato in più profili, con cui censura la sentenza impugnata per violazione di legge processuale, per avere errato, la Corte di appello di Roma, nel dichiarare inammissibile il gravame avverso la sentenza di primo grado, per violazione dell’art. 581 co. 1-ter cod. proc. pen, avendo ritenuto inidoneo il domicilio eletto all’estero. Si sostiene che sarebbe abnorme la dichiarazione di inammissibilità dell’appello in relazione a una elezione di domicilio dell’imputato presso la propria residenza all’estero, non essendo la domiciliazione inidonea in astratto una causa di inammissibilità dell’appello, piuttosto essa integrando una mera irregolarità.
2.1. Con ulteriore argomentazione, si deduce che sarebbe comunque presente in atti una elezione di domicilio dichiarata nel giudizio di prime cure, ove l’imputato era stato presente, e che, diversamente ragionando, si avrebbe un indebito restringimento del diritto di accesso alle impugnazioni.
Ha depositato memoria integrativa il difensore del ricorrente che insiste nel l’invocare l’accoglimento del ricorso, anche alla luce del principio di dirit affermato dalle Sezioni Unite ‘COGNOME‘ (informazione provvisoria n. 15/2024 del 24/10/2024)
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
1.Ai sensi dell’art. 581, comma 1ter, cod. proc. pen., nella previsione antecedente alla abrogazione, ” Con l’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d’inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio”. La norma, introdotta dal d.lgs n.150 del 2022, è ispirata ad un principio d responsabilizzazione dell’imputato, che, titolare del diritto all’impugnazione, deve consapevolmente esercitarlo, ed impone altresì un onere di collaborazione della parte processuale che impugna la sentenza, finalizzato ad assicurare la regolarità della notifica del decreto di citazione a giudizio, al fine di evitare un ingiustifi maggiore durata della fase di appello.
2.Come è noto, a seguito del recente intervento del legislatore ( legge 9 agosto 2024, n.114, in vigore dal 25 agosto 2024), è stato abrogato il comma Iter dell’art. 581 cod. proc. pen., mentre, riguardo al comma 1-quater, relativo all’impugnazione proposta dall’imputato assente, gli adempimenti sono stati mantenuti solo nel caso in cui l’impugnazione sia stata proposta da un difensore d’ufficio. La recente legge, però, non ha previsto alcuna norma transitoria per disciplinare il regime delle impugnazioni proposte prima dell’entrata in vigore delle modifiche. Ne consegue che le impugnazioni proposte nella vigenza dei commi 1-ter e 1-quater come introdotti dal d.lgs n.150 del 2022 devono essere valutate, sotto il profilo della ammissibilità, alla stregua di tali disposizi secondo il principio del tempus regit actum (ex multis, Sez. 3, n. 18297 del 04/03/2020, Rv. 279238 – 01; Sez. U, n. 48590 del 18/04/2019, Rv. 277304 02; Sez. U, n. 44895 del 17/07/2014, Rv. 260927 – 01 ).
3.Venendo al caso di specie, il tema che viene in rilievo attiene, in estrema sintesi, alla correttezza della decisione impugnata per avere dichiarato inammissibile l’appello – avverso la sentenza di primo grado pronunciata in presenza dell’imputato, che aveva eletto domicilio presso lo studio del suo difensore di fiducia – dopo avere verificato la regolare costituzione delle parti i giudizio.
3.1.La giurisprudenza più recente di questa Corte di legittimità ha già affermato che la verifica della idoneità del domicilio eletto non può consistere in un giudizio astratto, dovendosi sempre controllare, in concreto, che il recapito fornito consenta di rintracciare il destinatario. Detto principio è stato più vol ribadito dalla giurisprudenza formatasi sul regime delle notifiche c.d. sostitutive. Si è precisato che “nel sistema previsto dall’art. 161 cod. proc. pen. l’elezione di domicilio è funzionale all’individuazione di un sicuro punto di riferimento per le comunicazioni processuali prescelto dall’accusato che, con l’atto di elezione, si assume la responsabilità della «idoneità» del luogo indicato, e corre il rischio che la notifica sia effettuata in via mediata nei casi in cui, in concreto, il luogo el per le notificazioni non risulti idoneo. Per considerare legittima tale notifi “mediata” è necessaria una rigorosa verifica dell’impossibilità di effettuarla regolarmente presso il domicilio eletto” ( così, da ultimo, (Sez. 4 -n. 37668 del 26/09/2024 Rv. 286956 , Sez. 2, n. 31783 del 23/06/2023, Rv. 284988 – 01; Sez. 5, n. 51111 del 17/10/2017, Rv. 271819 – 01; Sez. 6, n. 50016 del 10/12/2015, Rv. 265693 – 01 ).
3.2. Applicando al caso di specie il principio della necessaria verifica della idoneità della elezione di domicilio, risulta dalla consultazione dell’incart processuale – al quale la Corte di cassazione accede in virtù del vizio denunciato ( error in procedendo) e, in specie, dal verbale della udienza del 14 febbraio 2024, che la Corte di appello ha dato atto della ritualità della notifica del decret
di citazione all’imputato. Infatti, la Corte di appello, dopo avere verificato ch non era andata a buon fine la notifica presso il domicilio svizzero eletto dall’imputato contestualmente all’impugnazione, ne ha disposto la rinnovazione, da eseguirsi ai sensi dell’art. 161 co. 4 cod. proc. pen. presso il difensore fiduciario.
3.3. La disciplina in tema di residenti all’estero, dettata dall’art. 169 co proc. pen., impone, infatti, una volta venuti a conoscenza del processo, di provvedere a eleggere domicilio in Italia per le notificazioni successive. Ove la elezione di domicilio sia fatta all’estero, per costante insegnamento della Suprema Corte, esso è da considerarsi inidoneo ( Sez. 3 – n. 36381 del 09/05/2019, Rv. 276701 02) e in tal caso, la notifica deve essere effettuata mediante consegna al difensore a norma dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. ( Sez. 4, n. 23716 del 15/01/2001, Rv. 218902).
3.4. Dunque, la Corte di appello ha dato atto che il decreto di citazione per il giudizio di appello era stato notificato all’imputato, correttamente, nella forma c.d. mediata, dando luogo alla regolare costituzione del rapporto processuale, con la conseguenza che non era più possibile dichiarare l’inammissibilità dell’appello.
3.5. Nel momento in cui la Corte di appello ha ritenuto di verificare la idoneità in concreto della notifica, l’inidoneità in astratto dell’elezione di domici non può essere considerata ai fini della inammissibilità. Come è stato già affermato “E si vero che la causa di inammissibilità apparentemente si è perfezionata prima dell’esecuzione di tale notifica, ma non di meno non può essere ininfluente che la stessa sia stata rilevata solo all’esito del giudizio appello, o meglio che questo sia stato ritualmente celebrato, con la presenza dell’imputato o in assenza del medesimo, ma a seguito della sua rituale citazione.” (Sez. 5 n. 21005 del 08/03/2024, Rv. 286391). Questo perché, a discapito di una lettura formalistica della disposizione di cui all’art. 581 co. 1-ter cod. proc. pen., deve prevalere la ratio che l’ha ispirata e, dunque, la funzione assegnata dal legislatore all’adempimento imposto alle parti private, ossia quella di agevolare la vocatio in judicium e acquisire prova ragionevolmente certa della conoscenza da parte dell’imputato della celebrazione del giudizio di impugnazione ( Sez. 2, n. 8014 del 11/01/2024, Rv. 285936).
Va, dunque, affermato che, ove il giudice dell’appello non rilevi la specifica causa dell’inammissibilità prima della celebrazione del giudizio, quale ne sia la ragione, ma fissi l’udienza per la sua trattazione e provveda con successo alla rituale notifica del decreto di citazione, come avvenuto nel caso di specie, presso il domicilio del difensore fiduciario, e già domiciliatario in primo grado, a sensi del combinato disposto degli artt. 169 – e 161 co. 4 cod. proc. pen., venga meno la stessa ragione per cui la sanzione processuale è comminata dalla legge
processuale, potendo ragionevolmente affermarsi che l’imputato abbia avuto conoscenza dell’udienza fissata per la sua trattazione. Con la conseguenza che, in tale ipotesi, non può più essere rilevata l’inammissibilità dell’appello ai sens dell’art. 581 co. 1-ter cod. proc. pen., senza dare luogo a una irragionevole compressione del diritto di impugnazione dell’imputato.
5.Consegue a quanto esposto che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’impugnata sentenza e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Roma per l’ulteriore corso.
Così d ciso in Roma, 20 novembre 2024
Il Con igli re estensore