Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 44070 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 44070 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME nato in Algeria il 1/07/1956
avverso la sentenza emessa l’ 8 gennaio 2024 dalla Corte di appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.
3.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia ha confermato la condanna emessa nei confronti di NOME COGNOME dal Tribunale di Padova per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, previo rigetto dell’eccezione preliminare.
Il ricorrente, per mezzo del proprio difensore, ha proposto un unico motivo di ricorso per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio, sia di primo che di secondo grado, al difensore di fiducia dell’imputato, avvocato NOME COGNOME la cui nomina era avvenuta con il verbale di identificazione redatto dalla Polizia municipale di Padova il 30 novembre 2021 in cui NOME COGNOME aveva eletto domicilio presso il proprio difensore di fiducia, così da rendere nulle le notifiche successive, tutte eseguite presso il difensore di ufficio, avvocato NOME COGNOME.
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell’ar 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, come prorogato, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Dalla lettura degli atti, consentita a questa Corte per la deduzione di un vizio processuale, risulta che l’imputato il 30 novembre 2021, nel verbale di identificazione redatto dalla Polizia municipale di Padova, ha eletto domicilio presso l’avvocato NOME COGNOME senza alcuna nomina fiduciaria di questi.
Il Tribunale di Padova, alla prima udienza del 15 settembre 2021, disposte nuove ricerche dell’imputato ai fini della notifica del decreto di citazione, aveva accertato che questa era ritualmente avvenuta il I° aprile 2022, contestualmente alla sottoscrizione da parte di NOME COGNOME del verbale di identificazione e dichiarazione di domicilio, presso la questura di Padova, in cui dichiarava di non voler provvedere ad una nomina fiduciaria e confermava il difensore di ufficio NOME COGNOME presso il quale eleggeva domicilio.
Ne consegue che, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, la sentenza impugnata ha correttamente rigettato l’eccezione processuale formulata con l’atto di appello in quanto non risulta che NOME COGNOME abbia mai nominato come proprio difensore di fiducia l’avvocato NOME COGNOME essendosi limitato ad una elezione di domicilio presso il suo studio poi implicitamente revocata a seguito
della nomina del difensore di ufficio e della formale elezione di domicilio presso questi.
Ne consegue che nel caso in esame le notifiche sono state correttamente eseguite al domicilio dichiarato dall’imputato presso il difensore di ufficio NOME COGNOME
Alla stregua di tali argomenti il ricorso deve essere dichiarat inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese del procedimento e al versamento dì una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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