Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14316 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14316 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato a URDANETA( FILIPPINE) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/03/2023 del GIUDICE DI PACE di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA
COGNOME, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Roma iha condannato NOME (CODICE_FISCALE) alla pena di euro dodicimila di multa, in relazione ai reati di cui all’art. 14, comma 5-ter d. lqs. n. 286 del 1998, per non aver ottomperato all’ordine di allontanamento, disposto dal Questore di Roma, notificato il 15 febbraio 2022, trattenendosi sul territorio nazionale senza giustificato motivo.
2.Avverso detto provvedimento propone tempestivo ricorso per cassazione l’imputato per il tramite del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, denunciando due vizi, nei motivi di seguito riassunti nei limiti di cui all’art., 173 disp. att proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, in relazione agli artt. 157, 161, 420-bis cod. proc. pen.
L’imputato è stato giudicato senza l’effettiva conoscenza del procedimento nei suoi confronti, posto che questi è stato dichiarato assente senza avere avuto conoscenza del decreto di citazione a giudizio, in quanto atl:o notificato solo al difensore.
Nei confronti dell’imputato è stato emesso verbale di identificazione nel quale risulta l’elezione di domicilio presso il difensore, nominato di fiducia nel procedimento.
Si tratta dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore che, però, non ha mai accettato di ricevere le notifiche.
Poiché nel verbale sottoscritto risulta che, in caso di consenso negato, viene avvisato l’indagato che l’atto deve ritenersi inefficace sino a quando il consenso non pervenga all’Autorità giudiziaria, l’imputato ha compreso che l’elezione effettuata avrebbe avuto effetto solo a fronte di accettazione espressa del difensore, circostanza mai verificatasi.
Si deduce, poi, che la nullità della dichiarazione di assenza è stata eccepita, tempestivamente, dalla difesa all’udienza 10 marzo 2023, disconoscendo l’elezione di domicilio di cui al descritto verbale.
2.2.Con il secondo motivo si denuncia la mancanza di prova del reato ascritto all’imputato.
Si contesta che si possa trarre prova del trattenimento nel territorio dello Stato, nonostante la disposta espulsione con ordine notificato al destinatario, dal verbale di elezione di domicilio del 12 aprile 2022.
Si tratta, per il ricorrente, di mero indizio che avrebbe dovuto essere oggetto di approfondimento da parte del giudicante.
Infine, si denuncia omessa motivazione circa la richiesta di cui all’art. 34 d. Igs. n. 274 del 2000.
3.11 Sostituto Procuratore generale di questa Corte, NOME COGNOME, ha chiesto con requisitoria scritta, nell’assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, ex art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come convertito, richiamato da ultimo dall’art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel testo introdotto dall’art. 17, d. I. 22 giugno 2023′ n. 75, conv. con modif. dalla L. 10 agosto 2023, n. 112, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Il difensore, AVV_NOTAIO, ha fatto pervenire conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
1.1.Si osserva che, secondo un indirizzo di questa Corte di legittimità la domiciliazione, presso il difensore di ufficio, non è esistente o efficace se non è accettata (cfr. tra le altre, Sez. 1, n. 17096 del 9/03/2021, Rv. 281198, di cui si ripercorrono le condivisibili argomentazioni).
L’art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla cd. Riforma Orlando stabilisce l’inefficacia della designazione effettuata dall’imputato del difensore d’ufficio a domiciliatario, se non accompagnata dalla sua accettazione, pur senza contenere l’espressa previsione che offra indicazioni operative sulla successiva sequenza di operazioni notificatorie.
Come evidenziato dai primi commenti della dottrina, si sono poste due opzioni: ritenere applicabili le prescrizioni dell’art. 157 cod. proc. pen. e i cri previsti in sequenza dai suoi primi otto commi per effettuare le ricerche della persona del destinatario non detenuto, che non abbia eletto o dichiarato domicilio, con eventuale sua declaratoria di irreperibilità ex art. 159 cod. proc. pen. in caso di mancato reperimento nei luoghi indicati.
In alternativa, sul presupposto che la designazione quale domiciliatario del difensore, in difetto della sua accettazione integri una situazione parificabile alla mancanza o all’inidoneità del domicilio dichiarato o eletto prevista dall’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., consentire che la notifica avvenga comunque mediante consegna dell’atto al medesimo difensore di ufficio.
A sostegno di questa seconda tesi si evidenzia che, una volta conosciuta dall’imputato la mancata accettazione da parte del legale individuato d’ufficio, se al rinnovato invito dell’Autorità procedente segua l’omessa indicazione di un diverso domicilio, eletto o dichiarato, oppure la conferma della domiciliazione presso lo stesso professionista, che l’abbia già rifiutata, si realizza una situazione addebitabile alla volontà del soggetto sottoposto a procedimento e si determina la condizione per rendere operativa la regola di cui all’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
La prima opzione interpretativa si fonda sulla circostanza che il soggetto, privo del difensore di fiducia e non in grado di indicare un luogo ove ricevere le notificazioni degli atti processuali perché privo di fissa dimora, come di frequente accade con i cittadini stranieri, rende necessario che l’inefficacia dell’elezione d domicilio presso il difensore d’ufficio vada interpretata come insussistenza e non soltanto come inidoneità o insufficienza.
Inoltre, deve considerarsi che il comma 4-bis dell’art. 162 cod. proc. pen. è stato introdotto proprio per l’esigenza di rendere reale ed effettiva la conoscenza del processo da parte di soggetto indagato e assistito da difensore d’ufficio in dipendenza della designazione, operata dall’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria che procede e che, non derivando da una scelta fiduciaria dell’interessato, di cui il legale sia consapevole, non assicura quei contatti e quelle comunicazioni necessari per garantire il pieno dispiegamento della difesa.
Dunque, il meccanismo introdotto dal legislatore è teso ad assicurare, al di là della regolarità formale dell’elezione di domicilio e delle conseguenti notificazioni, la possibilità per l’indagato di ricevere le notizie sul contenu dell’accusa e sul processo e, quindi, di scegliere se presenziare o meno alla sua celebrazione.
La norma, quindi, arricchisce un contesto normativo già orientato ad assicurare che l’assenza al processo dell’imputato sia ascrivibile ad una determinazione di rinuncia volontaria e non a disfunzioni che possono crearsi nel rapporto professionale con un difensore d’ufficio, destinatario di un’elezione di domicilio rifiutata e resa priva di efficacia.
Tale indirizzo confuta anche la soluzione opposta. Questa finisce per consentire che, nonostante il rifiuto del difensore d’ufficio di accettare l’elezione di domicilio dell’indagato presso il proprio studio professionale, le notificazioni siano eseguite in quello stesso luogo, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., così vanificando la finalità della modifica apportata con l’inserimento del comma 4-bis dell’art. cit., nonché legittimando una presunzione di conoscenza fondata sulla mera regolarità formale della notifica, cui non consegue un’informazione effettiva e la possibilità di procedere validamente nell’assenza dell’imputato, che non sia poi comparso all’udienza, come invece richiesto dal principio di diritto formulato nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, n. 23948 del 28/11/2019, NOME, Rv. 279420 – 01 («Ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio, da parte dell’indagato, dovendo il giudice, in ogn caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l’effetti instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest’ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa»).
È, invece, posto a carico del Giudice l’onere, in ogni caso, di verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale da fargl ritenere, con certezza, che quest’ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. cit., principio affermato in relazione a fattispecie precedente all’introduzione dell’art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. adopera della legge 23 giugno 2017, n. 103).
Invero, è possibile procedere in absentia solamente qualora l’imputato abbia avuto conoscenza effettiva del procedimento o si sia sottratto volontariamente alla conoscenza dello stesso o di atti del medesimo. In tale ottica devono essere intese le presunzioni di conoscenza del procedimento previste dall’art. 420-bis cod. proc. pen., anche nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2022.
Di conseguenza, anche la presunzione relativa all’ipotesi di avvenuta elezione di domicilio può essere indicativa, ma non esaustiva rispetto alla conoscenza del procedimento, senz’altro laddove detta elezione sia relativa al domicilio di un difensore d’ufficio, poiché è necessario, ai fini della dichiarazione di assenza, che sussista un effettivo rapporto professionale tra il difensore e l’imputato.
La disposizione da ultimo introdotta di cui al citato art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen., trova la sua ratio proprio nell’esigenza di garantire che l’elezione di domicilio sia «”seria” e reale, dovendo essere apprezzabile un rapporto tra il soggetto ed il luogo presso il quale gli atti dovrebbero essere indirizzati» (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, COGNOME, in mot.).
1.4.Ciò premesso, si deve però osservare che la giurisprudenza che si è affermata prima dell’entrata in vigore dell’art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 – sulla necessità dell’assenso del difensore di ufficio nominato domiciliataric>, ai fini dell’efficacia dell’elezione domicilio presso di lui – nonché quella successiva all’introduzione della norma citata, orientata a ribadire la necessità che l’elezione di domicilio sia garante d un effettivo rapporto tra il soggetto e il luogo ove gli atti devono essere indirizzati, non trovi applicazione in relazione alla fattispecie in esame perché non conferente.
Invero, nella fattispecie in esame, si tratta del diverso caso di elezione di domicilio presso il difensore nominato di fiducia e, inoltre, non risulta dedotto, nemmeno con il ricorso per cassazione, che questa sia stata rifiutata, mentre si dibatte circa il significato attribuito dall’imputato alla mancata, esplici accettazione di detta domiciliazione, per il contenuto illustrato come equivoco del verbale di elezione di domicilio sottoscritto.
Né, infine, risulta che vi sia stata rinuncia al mandato difensivo.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha limitato al caso – non ricorrente nella specie – di rinuncia al mandato del difensore di fiducia domiciliatario, con contestuale espressa dichiarazione, comunicata all’autorità procedente, di non accettare le notifiche presso il proprio studio, l’effetto dell’inefficacia de precedente elezione di domicilio, in quanto reputata affetta da inidoneità sopravvenuta, ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., perché non più in grado di assolvere alla sua funzione propria, cioè quella di garantire 1a conoscenza degli atti del processo (Sez. 6, n. 44156 del 03/11/2021,P.,Rv. 282265 – 02; Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Rv. 283019 – 02).
1.2.11 secondo motivo è inammissibile.
La censura prospettata non si confronta con la motivazione bensì con la prova (in questo caso logica) esaminata dal giudice di merito, sollecitandone una diversa lettura.
Invero, la sentenza, nel complesso, non indica solo il verbale di elezione di domicilio del 12 aprile 2022, come elemento posto a base del ritenuto trattenimento ingiustificato sul territorio nello Stato, ma tiene conto, con ragionamento non manifestamente illogico, del controllo operato dalle Forze dell’ordine, nonché della mancata allegazione di situazioni ostative, incidenti sulla possibilità concreta di ottemperare all’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale.
Infine, si rileva, in relazione alla dedotta mancata applicazione del 34 d. Igs. n. 274 del 2000, che la censura è solo enunciata e non illustra le ragioni, in fatto e in diritto, che la sostengono, sicché deve essere considerata inammissibile (cfr. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Rv. 258264 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. n. 254584: il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da duplice specificità: deve essere conforme all’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., ma quando “attacca” le ragioni che sorreggono la decisione deve enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente).
2.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 14 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente