Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29655 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29655 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 16/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 5 ottobre 2023, la Corte di appello di Genova confermava la sentenza del Tribunale di Savona che aveva ritenuto NOME colpevole del delitto di cui all’art. 624 bis perché, introducendosi nell’abitazione di NOME COGNOME, si era impossessata di monili vari e di una banconota da euro 20.
La Corte riteneva la pena adeguata al disvalore del fatto e corretto il giudizio di equivalenza della recidiva rispetto alle attenuanti generiche, considerando i numerosi precedenti della prevenuta, per un totale di anni 19 di reclusione.
Propone ricorso l’imputata, a mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO articolando due motivi.
2.1. Con il primo eccepisce la nullità della sentenza impugnata per la mancata notifica all’imputata del decreto di citazione in appello.
Nel giudizio davanti al Tribunale la ricorrente era assistita da due difensori di fiducia, l’AVV_NOTAIO e l’AVV_NOTAIO, presso il cui studio aveva eletto domicilio.
Entrambe poi avevano rinunciato al mandato ma l’AVV_NOTAIO non aveva ricusato l’elezione di domicilio (l’imputata, nel prosieguo del primo giudizio, era stata difesa, d’ufficio, dall’AVV_NOTAIO che aveva anche presentato l’atto di appello).
Tuttavia il decreto di citazione in appello era stato notificato alla prevenuta non presso tale domicilio ma presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che però era un domicilio (ed un difensore) indicato dall’imputata all’atto della sua scarcerazione a causa del differimento di una pena definitiva in esecuzione.
2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.
Si era infatti negata la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva affermando come questa non fosse consentita, nonostante la medesima non fosse quella di cui al quarto comma dell’art. 99 cod. pen.
Il valore della merce sottratta – e la restituzione di parte della stessa avrebbe poi consentito di riconoscere anche l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.
Si era poi indicata una pena ed una sanzione sostitutiva mai inflitta alla prevenuta.
Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha inviato requisitoria scritta con la quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso, sulla mancata notificazione del decreto di citazione in appello nel domicilio eletto dall’imputata, è fondato ed il suo accoglimento determina l’annullamento della sentenza, con il conseguente assorbimento delle ulteriori censure.
Nel corso dell’attuale processo, infatti, la prevenuta aveva eletto domicilio presso lo studio di uno dei suoi difensori, l’AVV_NOTAIO, domicilio che non era stato revocato neppure in occasione della successiva rinuncia al mandato del medesimo (e dell’altro) difensore.
La Corte d’appello però aveva tratto la modifica dell’elezione del domicilio eletto (ritenendolo mutato nell’ufficio del nuovo difensore AVV_NOTAIO) dal foglio di scarcerazione della prevenuta – detenuta in esecuzione di una precedente condanna definitiva – pur se tale scarcerazione atteneva, appunto, alla sola esecuzione della pena (tanto che veniva indicata, nella casuale della stessa, l’avvenuto differimento della pena).
Si sarebbe così dovuto applicare il principio di diritto formulato e ribadito da questa Corte, secondo cui:
l’elezione o dichiarazione di domicilio sono valide ed efficaci unicamente nell’ambito del procedimento nel quale sono state effettuate, mentre non spiegano alcun effetto nell’ambito di altri procedimenti, sia pure geneticamente collegati a quello originario. Ne consegue che l’elezione di domicilio fatta dal detenuto al momento della sua scarcerazione, ai sensi dell’art. 161, comma terzo, cod. proc. pen., è limitata al procedimento nel quale è resa e non estende i suoi effetti ad altri procedimenti, salvo che dall’atto non risulti una diversa ed inequivoca dichiarazione dell’interessato (Sez. 6, n. 49498 del 15/10/2009, Santise, Rv. 245650);
in tema di notificazioni all’imputato, l’elezione o dichiarazione di domicilio sono valide ed efficaci unicamente nell’ambito del procedimento nel quale sono state effettuate, mentre non spiegano alcun effetto né nel caso di successiva riapertura delle indagini del procedimento conclusosi con l’archiviazione, la quale dà luogo ad un procedimento formalmente nuovo, né nell’ambito di altri procedimenti pure geneticamente collegati a quello originaric archiviato (Sez. 2, n. 37479 del 14/05/2019, COGNOME, Rv. 277041).
Ne deriva la nullità della notifica del decreto di citazione in appello, che ha determinato l’omessa citazione dell’imputata alla relativa fase processual con la conseguente nullità degli atti successivi, in essi compresa la sente impugnata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Genova per il giudizio.
Così deciso, in Roma il 16 maggio 2024.