Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 7299 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6   Num. 7299  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 17 aprile 2023 emessa dalla Corte di appello di Catania;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Catania, all’esito del giudizio abbreviato, ha condannato NOME COGNOME per il delitto di evasione, commesso in data 19 luglio 2014 a Catania, ed esclusa la recidiva reiterata e infraquinquennale e applicata la
riduzione per il rito, lo ha condannato alla pena di otto mesi di reclusione, oltre a pagamento delle spese processuali.
Con la pronuncia impugnata la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale nei confronti dell’imputato appellante, che ha condannato al pagamento delle spese processuali.
L’AVV_NOTAIOo AVV_NOTAIO COGNOME, difensore dell’imputato, ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l’annullamento, deducendo due motivi di ricorso.
3.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce l’inosservanza degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. e la conseguente nullità della sentenza di secondo grado, per omessa citazione dell’imputato nel giudizio di appello.
Il decreto di citazione a giudizio sarebbe, infatti, stato notificato all’AVV_NOTAIO (ove l’imputato aveva eletto domicilio), ancorché il difensore fosse stato revocato in data 24 marzo 2016 con contestuale nomina dell’attuale difensore; il ricorrente rileva, peraltro, che il difensore, nell’atto di appello, av indicato quale luogo di elezione del domicilio la propria abitazione, sita in INDIRIZZO, in Catania.
3.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 157 cod. proc. pen. e la mancata declaratoria della prescrizione, già perfezionatasi in grado di appello.
Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 28 dicembre 2023, il AVV_NOTAIO generale, nella persona della AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
 Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi proposti sono manifestamente infondati e, comunque, diversi da quelli consentiti dalla legge.
Con il primo motivo il ricorrente deduce l’inosservanza degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. e la conseguente nullità della sentenza di secondo grado, per omessa citazione dell’imputato nel giudizio di appello, in quanto il decreto di citazione a giudizio sarebbe stato notificato presso il precedente difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, e non già presso il domicilio dichiarato in INDIRIZZO, in Catania.
Il motivo è manifestamente infondato.
4.1. Dall’esame diretto degli atti processuali (ammesso in sede di legittimità quando è censurata una violazione della legge processuale, ex,o/urimis: Sez. U, n. n. 42792 del 31/10/2001, COGNOME, Rv. 229092) risulta che il COGNOME, all’atto dell’arresto, nel verbale di identificazione del 19 luglio 2014, ha nominato difensore di fiducia l’AVV_NOTAIOo NOME COGNOME e ha eletto domicilio in Catania, INDIRIZZO, INDIRIZZO presso il proprio domicilio.
Nell’udienza di convalida del 22 luglio 2014 il COGNOME ha, tuttavia, revocato la precedente dichiarazione di domicilio e ha eletto domicilio presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
AVV_NOTAIO COGNOME, con dichiarazione depositata, in data 22 luglio 2016 ha rinunciato al mandato difensivo.
All’udienza del 6 gennaio 2017 l’imputato ha nominato l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME come difensore di fiducia, senza modificare la pregressa elezione di domicilio.
Nell’epigrafe dell’appello, inoltre, l’atto l’AVV_NOTAIO ha indicato i COGNOME come «residente ed elettivamente domiciliato in INDIRIZZO», ma tale dichiarazione è inidonea a costituire una valida dichiarazione di domicilio.
4.2. Le Sezioni unite di questa Corte hanno statuito che in tema di notificazioni, la dichiarazione di domicilio prevale su una precedente elezione di domicilio, pur non espressamente revocata (Sez. U, n. 41280 del 17/10/2006, C., Rv. 234905 – 01).
L’indicazione operata dal difensore nell’atto di appello, tuttavia, non essendo stata sottoscritta dall’imputato, è inidonea a integrare una dichiarazione di domicilio presso la propria residenza, tale da superare la precedente elezione di domicilio.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’elezione di domicilio è, infatti, un atto personale a forma vincolata da compiersi esclusivamente secondo le forme indicate nell’art. 162 coi proc. pen. (ex plurimis: Sez. 2, 8397 del 10/11/2015 (dep. 2016), Crossasso’ Rv. 266070 – 01; Sez. 3, n. 42971 del 07/07/2015, Dieng, Rv. 265390 – 01).
Tale atto, essendo espressione della volontà dell’imputato di ricevere ogni notificazione o comunicazione presso quei domicilio, non è surrogabile da una dichiarazione del difensore, con la conseguenza che non può essere considerata come valida elezione di domicilio ai sensi dell’art. 162 cod. proc. pen. la mera indicazione del luogo di residenza dell’imputato, da questi non sottoscritta, contenuta nell’atto di appello redatto dal difensore (Sez. 2 n. 7834 del
28/01/2020, NOME, Rv. 278247; Sez. 4, n. 7118 del 23/05/2000, Biboletti, Rv. 216607 – 01).
Ai fini di una valida dichiarazione o elezione di domicilio, infatti, non è sufficiente la semplice indicazione, in un atto processuale, della residenza o del domicilio dell’indagato (o dell’imputato), essendo necessaria una sua manifestazione di volontà in ordine alla scelta tra i luoghi indicati dall’art. 157 cod. proc. pen., con la consapevolezza degli effetti di tale scelta (Sez. 2, n. 18469 del 01/03/2022, Luongo, Rv. 283180 – 01).
In assenza di una dichiarazione di domicilio idonea a revocare l’elezione di domicilio operata dal ricorrente all’udienza di convalida dell’arresto, la notifica del decreto di citazione in appello presso lo studio dell’AVV_NOTAIO è, dunque, stata legittimamente eseguita, in quanto questa elezione di domicilio non è stata mai revocata dal COGNOME.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 157 cod. proc. pen. e la mancata declaratoria della prescrizione in grado di appello.
Il motivo è manifestamente infondato.
La Corte di appello ha correttamente rigettato l’eccezione di prescrizione, «stante le sospensioni intervenute in pendenza di giudizio di primo grado».
Queste sospensioni ammontano a complessivi 734 giorni (e, segnatamente, dal 14 marzo 2016 al 9 maggio 2016, dal 9 maggio 2016 al 16 gennaio 2017, dal 6 gennaio 2017 al 10 aprile 2017, per rinvii richiesti dal difensore, e dal 10 aprile 2017 al 19 marzo 2018, per adesione del difensore all’astensione collettiva delle udienze).
Il termine di prescrizione massimo di sette e sei mesi per il delitto di evasione, commesso in data 19 luglio 2014, per effetto di tali sospensioni, dunque, non era decorso all’atto della pronuncia della sentenza di appello (e, dunque, in data 17 aprile 2023.
Alla stregua pii tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 07/02/2024.