Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 8622 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 8622 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/10/2025 della Corte d’appello di Palermo. Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza emessa il 16/11/2023 dal GUP presso il Tribunale di Marsala, con la quale NOME COGNOME, all’esito di giudizio a bbreviato, era stato ritenuto responsabile del reato previsto dall’art.95, in relazione all’art.76, del T.U. emesso con d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (TUSG); commesso per avere, in procedimento pendente di fronte al Tribunale di Marsala, con istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, falsamente attestato che il reddito del proprio nucleo familiare nell’anno di imposta 2019 era pari a € 8,996,00, laddove lo stesso era invece pari a € 22.589,50, superiore rispetto al limite previsto per l’ammissione al beneficio, con l’aggravante di avere ottenuto l’ammissione medesima; reato in relazione al quale il Tribunale procedente, operata la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di mesi dieci di reclusione ed € 300,00 di multa.
In motivazione, la Corte ha rilevato che -nella sentenza di primo grado -si era dato atto che, all’esito di indagini compiute dalla RAGIONE_SOCIALE, il nucleo
familiare dell’imputato risultava composto anche dai suoceri NOME COGNOME e NOME COGNOME, di modo che il reddito complessivo era stato stimato nella complessiva misura predetta.
La Corte ha quindi ritenuto inammissibile l’appello proposto dall’imputato, in quanto -in relazione al testo dell’art.581, comma 1 -ter cod.proc.pen. applicabile ratione temporis -l’impugnante non aveva accompagnato l’atto con una valida elezione di domicilio finalizzata alla notifica del decreto di citazione a giudizio; anche in riferimento alla lettura operata, da ultimo, dalla giurisprudenza di legittimità riguardo alla disposizione, nel testo previgente, ha rilevato che, nell’atto di appello, non era comunque presente alcun richiamo specifico ed espresso a una pregressa elezione di domicilio, ritenendo quindi l’impugnazione inammissibile ai sensi dell’art.591 cod.proc.pen..
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto l’errata applicazione dell’art.581, comma 1 -ter , cod.proc.pen; ha esposto che, a seguito delle modifiche introdotte dalla l.9 agosto 2024, n.114, la predetta disposizione era stata abrogata e la sussistenza di una valida elezione di domicilio, in sede di atto di appello, era prescritta solo in caso di impugnazione proposta dal difensore d’ufficio.
Ha dedotto che, in allegato all’atto di appello, inviato a mezzo EMAIL, era stata comunque prodotta una valida elezione di domicilio in INDIRIZZO, INDIRIZZO, ragione per la quale doveva ritenersi errata l’affermazione della Corte in ordine all’assenza dell’elezione medesima.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile
In ordine al quadro normativo di riferimento, va premesso che l’art.581 -ter cod.proc.pen. -ai sensi del quale «Con l’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d’inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio» – è stato inserito per effetto dell’art. 33, comma 1, lett.d), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, applicabile (ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell’art.89, comma 3) alle impugnazioni proposte dopo l’entrata in vigore dello stesso decreto.
Successivamente, per effetto dell’art.2, comma 1, lett.o), della l. 9 agosto 2024, n.114 (pubblicata nella G.U. n.187 del 10 agosto 2024), la disposizione suddetta è stata abrogata.
In assenza di disciplina transitoria e stante la natura processuale della predetta disposizione, ne consegue che si applica il principio in base al quale tempus regit actum , per effetto del quale l’applicazione della norma sopravvenuta alle fattispecie anteriori alla riforma non è regolata dal principio della necessaria retroattività della disposizione più favorevole (principio espresso da Sez. U, n. 44895 del 17/07/2014, Pinna, Rv. 260927; in senso conforme, Sez. 5, n. 13014 del 12/12/2023, Rv. 286112; Sez. 5, n. 35588 del 03/04/2017, Rv. 271207); difatti, le Sezioni Unite di questa Corte, (Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024, COGNOME, Rv. 287855), in coerenza con il predetto principio generale, hanno espressamente rilevato che ‘La disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1 -ter , cod. proc. pen., abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024’.
Pertanto, attesa l’epoca di presentazione dell’appello (11/03/2024), si applica alla fattispecie in esame l’abrogato testo dell’art.581, comma 1 -ter , cod.proc.pen..
In ordine al motivo di ricorso va quindi premesso che, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte di legittimità è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all’esame diretto degli atti processuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e), del citato articolo, quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092, in senso conforme Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., Rv. 273525).
Nel caso in esame, sulla base degli atti contenuti nel fascicolo processuale, non si riscontra la sussistenza del mandato a impugnare la sentenza di primo grado e la relativa elezione di domicilio, asseritamente inviati a mezzo EMAIL.
Risultando, al contrario, che l’appello privo dell’elezione di domicilio medesima, la cui relativa documentazione non è stata comunque allegata al ricorso per cassazione -è stato inviato tramite posta ordinaria, mediante raccomandata con avviso di ricev imento spedita l’08/03/2024 e ricevuta alla predetta data.
Né, d’altra parte, la relativa elezione di domicilio si trova menzionata in sede di atto di appello; tanto in conformità al principio espresso dalla citata sentenza delle Sezioni Unite e per il quale l’onere del deposito dell’elezione o della dichiarazione di domicilio, già previsto, a pena di inammissibilità dell’atto d’impugnazione, dall’art. 581, comma 1ter , cod. proc. pen., può essere assolto anche con il richiamo espresso e specifico, in esso contenuto, a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca indicazione del luogo in cui eseguire la notificazione (Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, De COGNOME, Rv. 287855 -02).
Sulla base delle predette considerazioni, deve concludersi per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 26/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME