Ricorso in Cassazione: l’importanza dell’elemento soggettivo e i limiti dell’impugnazione
L’analisi dell’elemento soggettivo in un procedimento penale è cruciale per determinare la responsabilità di un imputato. Tuttavia, quando un ricorso per Cassazione si limita a riproporre le stesse questioni già decise nei gradi di giudizio precedenti senza una critica puntuale e specifica, rischia di essere dichiarato inammissibile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Settima Penale, offre un chiaro esempio di questo principio, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
I fatti alla base del ricorso
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Torino, con la quale un individuo veniva condannato per essersi opposto al compimento di un atto d’ufficio. L’imputato decideva di ricorrere per Cassazione, lamentando un presunto vizio di motivazione da parte della Corte territoriale. Nello specifico, la difesa sosteneva che i giudici d’appello non avessero adeguatamente motivato la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, ovvero la consapevolezza e volontà di opporsi all’atto pubblico.
L’inammissibilità del ricorso sull’elemento soggettivo
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo manifestamente infondato e meramente riproduttivo di una doglianza già formulata e respinta in sede di gravame. I giudici di legittimità hanno osservato che la Corte d’Appello aveva, in realtà, fornito una motivazione adeguata e logica. Era stato infatti evidenziato come l’elemento soggettivo fosse pienamente integrato dalla condotta dell’imputato.
La Corte territoriale aveva correttamente operato una duplice valutazione:
1. Da un lato, ha ritenuto irrilevanti le ragioni o le motivazioni personali che avevano spinto l’imputato a compiere il gesto di opposizione.
2. Dall’altro, ha valorizzato la connotazione intrinsecamente violenta dell’opposizione, posta in essere in maniera del tutto volontaria. Questa volontarietà nell’opporsi a un atto d’ufficio è stata considerata sufficiente per dimostrare la presenza del dolo richiesto dalla norma incriminatrice.
Le motivazioni
La motivazione della Suprema Corte si fonda su un principio consolidato in tema di ricorsi per cassazione. Il ricorso non può rappresentare una terza istanza di giudizio sul merito dei fatti, ma deve limitarsi a censurare specifici vizi di legittimità della sentenza impugnata (come la violazione di legge o il vizio di motivazione). Quando un ricorso, come nel caso di specie, si limita a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e adeguatamente confutate dal giudice d’appello, esso perde la sua funzione e viene qualificato come inammissibile. La Corte ha quindi ribadito che la valutazione della Corte d’Appello era stata completa e immune da vizi logici, avendo correttamente identificato la prova dell’elemento soggettivo nella volontarietà e violenza della condotta stessa.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame conferma due importanti principi. In primo luogo, dal punto di vista procedurale, un ricorso per Cassazione deve contenere censure nuove e specifiche contro la decisione di secondo grado, e non può essere una semplice riproposizione dei motivi d’appello. In secondo luogo, sotto il profilo del diritto penale sostanziale, per integrare l’elemento soggettivo in reati come l’opposizione a un atto d’ufficio, è determinante la volontarietà della condotta violenta, a prescindere dalle ragioni sottostanti. La decisione finale ha quindi comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte con un ricorso infondato.
È possibile presentare in Cassazione gli stessi motivi di ricorso già respinti in Appello?
No, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile proprio perché era una mera riproduzione di doglianze già esaminate e respinte in modo adeguato dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuove e pertinenti critiche alla sentenza impugnata.
Le ragioni personali che spingono una persona a opporsi a un atto d’ufficio sono rilevanti per escludere l’elemento soggettivo del reato?
No, secondo l’ordinanza, la Corte d’Appello ha correttamente ritenuto irrilevanti le ragioni alla base del gesto, poiché la connotazione violenta dell’opposizione, posta in essere volontariamente, è di per sé sufficiente a integrare l’elemento soggettivo richiesto dalla norma.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, come in questo caso, anche al versamento di una somma di denaro a titolo di sanzione in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16013 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16013 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso con cui si rivolgono censure alla parte della decisione che si assu abbia omesso di motivare in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo ( è manifestamente infondato e riproduttivo di analoga doglianza formulata in sede di gravame, sede in cui la Co territoriale ha adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza del necessario element soggettivo – negato nei motivi di gravame -, da un canto, rilevando l’irrilevanza delle ragion base del gesto, dall’altro, apprezzando la connotazione violenta della opposizione finalizzata opposizione avverso il compimento dell’atto di ufficio poste in essere volontariamente (pag sentenza);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/03/2024.