Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 393 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 393 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a LOCRI il 11/12/1978
avverso la sentenza del 18/12/2015 del TRIBUNALE di RAGIONE_SOCIALE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Locri ha dichiarato NOME NOME colpevole dei reati allo stesso ascritti (art. 633, 639-bis c:od. pen., art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001), condannandolo alla pena di euro mille di ammenda ed ordinando la rimozione previo dissequestro dell’opera abusiva.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il difensore del ricorrente. La Corte di appello d Reggio Calabria, visto l’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., attesa l’inappellabilità della sentenza impugnata, ha disposto la trasmissione dell’atto di appello qualificandolo come ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Il ricorrente ha dedotto, per mezzo del proprio difensore, un unico articolato motivo di ricorso, con il quale ha eccepito violazione di legge e vizio della motivazione, perché sostanzialmente omessa, quanto alla effettiva ricorrenza dell’elemento soggettivo dei reati contestati.
Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe indicato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di ricorso è fondato e ne consegue l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Locri in diversa composizione.
Effettivamente dalla lettura della motivazione della sentenza, attesa la pluralità di condotte oggetto di contestazione e la molteplice allegazione di elementi, anche documentali e provenienti da pubbliche amministrazioni, da parte della difesa, risulta omessa la motivazione relativamente alla considerazione ed eventuale ricorrenza dell’elemento soggettivo quanto alle imputazioni ascritte, atteso che emerge esclusivamente una descrizione delle condotte poste in essere e una considerazione materiale dello stato dei luoghi.
Deve conseguentemente essere rilevata la lamentata violazione di legge e l’omessa motivazione sul punto, con conseguente annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Locri in diversa composizione, affinché motivi compiutamente in ordine all’effettiva ricorrenza dell’elemento soggettivo delle fattispecie oggetto di contestazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Locri, in diversa composizione.
Così deciso in data 2 novembre 2023.