Elemento Soggettivo Evasione: Quando il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, torna a pronunciarsi su un tema cruciale del diritto penale: l’elemento soggettivo evasione. La pronuncia analizza i limiti del ricorso per Cassazione quando si contesta la valutazione della colpevolezza effettuata nei gradi di merito. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere quando un’impugnazione rischia di essere dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza, con le relative conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. L’imputato, dopo la condanna emessa dalla Corte d’Appello di Bari, decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’intera strategia difensiva si basava su un unico motivo: un presunto vizio di motivazione della sentenza impugnata. In particolare, la difesa sosteneva che i giudici di secondo grado non avessero adeguatamente argomentato in merito alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, ovvero la consapevolezza e volontà di sottrarsi alla misura restrittiva.
L’Elemento Soggettivo Evasione al Centro del Ricorso
Il cuore della questione portata all’attenzione della Suprema Corte riguardava, appunto, l’elemento psicologico del reato. Per la configurabilità del delitto di evasione, non è sufficiente il mero allontanamento fisico dal luogo di detenzione (elemento oggettivo), ma è necessario che l’agente agisca con dolo, cioè con la coscienza e volontà di violare la misura imposta. Il ricorrente lamentava che la Corte territoriale non avesse fornito una spiegazione logica e coerente su questo specifico punto, configurando così un vizio di motivazione che, a suo dire, avrebbe dovuto portare all’annullamento della condanna.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Secondo i giudici di legittimità, la censura mossa dal ricorrente era manifestamente infondata. La decisione si fonda su una valutazione netta della qualità della motivazione presente nella sentenza d’appello.
Le Motivazioni: la Logicità della Sentenza d’Appello
La Corte ha ritenuto che i giudici d’appello avessero, in realtà, motivato in maniera ‘logica, coerente e puntuale’ riguardo alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. La sentenza impugnata, secondo la Cassazione, conteneva tutti gli elementi necessari per giustificare la decisione di colpevolezza, senza presentare alcuna delle lacune o delle contraddizioni lamentate dal ricorrente. Di conseguenza, il motivo di ricorso si risolveva in una critica non consentita in sede di legittimità, volta a ottenere una nuova e diversa valutazione del merito della vicenda, piuttosto che a denunciare un reale vizio giuridico. Per questa ragione, il ricorso è stato considerato palesemente privo di fondamento e, quindi, inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato due conseguenze dirette e significative per l’imputato. In primo luogo, la condanna è divenuta definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito. Non può essere utilizzato per contestare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici dei gradi inferiori se la loro motivazione è immune da vizi logici o giuridici evidenti. Un ricorso basato su censure manifestamente infondate non solo non ha possibilità di successo, ma espone il proponente a ulteriori sanzioni economiche.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo presentato, relativo a un presunto vizio di motivazione sull’elemento soggettivo del reato, è stato giudicato dalla Corte manifestamente infondato.
Cosa ha stabilito la Cassazione riguardo alla motivazione della Corte d’Appello?
La Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse motivato in modo logico, coerente e puntuale la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato contestato, rendendo la censura del ricorrente priva di qualsiasi fondamento.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15591 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15591 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TRINITAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 40896/23 NOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo dedotto con il ricorso in relazione al vizio di motivazione circa l’elemento soggettivo è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata;
Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato contestato (cfr. pagg. 1-2 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/03/2024