Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 16008 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 5 Num. 16008 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 449/2025
NOME COGNOME
UP Ð 04/04/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 3492/2025
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Piedimonte Matese il 6 marzo 1988;
avverso la sentenza del 23 ottobre 2024 della Corte dÕappello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per lÕinammissibilitˆ del ricorso;
Oggetto dellÕimpugnazione è la sentenza con la quale la Corte dÕappello di Napoli, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in ordine ai reati a lui ascritti ai capi D) ed L) della rubrica (perchŽ estinti per intervenuta
prescrizione), confermandone, tuttavia, la responsabilitˆ in relazione al reato di furto pluriaggravato di cui al capo A).
Il ricorso, proposto nellÕinteresse dellÕimputato, si compone di un unico motivo dÕimpugnazione, formulato sotto i profili della violazione di legge e del connesso vizio di motivazione, a mezzo del quale si deduce il difetto dellÕelemento soggettivo del reato, non essendo stato dimostrato lo scopo di trarre profitto dallÕattivitˆ delittuosa posta in essere. NOME COGNOME sostiene la difesa, si sarebbe attenuto scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Maturo sia nellÕattivitˆ di taglio e successiva raccolta della legna, sia in relazione allÕubicazione dei terreni ove si sarebbe svolta, nulla sapendo in ordine alla legittimazione del Maturo.
Il ricorso è fondato.
Il profilo soggettivo del reato di furto si sostanzia nella consapevolezza dellÕaltruitˆ della cosa sottratta, nella volontarietˆ della sottrazione e dellÕimpossessamento e nello specifico fine di trarre profitto per sŽ o per altri. Ne discende che l’opinione di impossessarsi della cosa altrui con il consenso dello avente diritto o lÕignoranza dellÕaltruitˆ del bene sottratto fa venir meno il dolo del reato di furto, per la cui sussistenza è necessaria la coscienza di agire contro o senza la volontˆ del titolare.
Ebbene, la difesa dello COGNOME, con lÕatto di appello, aveva dedotto esplicitamente la mancanza di consapevolezza dello COGNOME rispetto allÕaltruitˆ della legna tagliata ed asportata: il ricorrente era presente solo nella fase operativa e ha avuto contatti solo con il Maturo, al cui servizio prestava la propria attivitˆ manuale e da questÕultimo riceveva tutte le indicazioni, anche quelle relative al luogo dove svolgere lÕattivitˆ.
La Corte dÕappello, sotto tale profilo, si occupa della sola posizione del COGNOME, nulla risponde in relazione alla posizione dello COGNOME, al quale, peraltro, le argomentazioni offerte per il primo (la frequenza e l’organizzazione delle attivitˆ di taglio documentate dalle intercettazioni), non sembra siano riferibili alla luce della diversitˆ di ruoli da ciascuno assunti nella stessa prospettazione accusatoria.
La sentenza, pertanto, deve essere annullata, con riferimento alla posizione dello COGNOME, con rinvio ad altra sezione della Corte dÕappello di Napoli per nuovo giudizio sul punto.
Annulla la senza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte dÕappello di Napoli.
Cos’ deciso il 4 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME