Elemento Psicologico Reato: La Bassa Cultura Non Giustifica la Violazione della Legge
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro ordinamento: l’ignoranza o la difficoltà di comprensione delle norme, derivante da un basso livello culturale, non possono, di per sé, escludere la colpevolezza. Il caso analizzato riguarda l’elemento psicologico del reato, ovvero la coscienza e volontà necessarie per essere ritenuti responsabili di un’azione illegale.
I Fatti del Processo: La Condanna per Violazione delle Misure Preventive
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un individuo da parte del Tribunale e, successivamente, della Corte di Appello. L’imputato era stato ritenuto responsabile del reato previsto dall’art. 75, comma 2, del D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia), per aver violato le prescrizioni imposte da una misura di prevenzione. La pena inflitta era di un anno di reclusione.
L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione, contestando la logicità della motivazione della sentenza d’appello.
L’Elemento Psicologico del Reato al Centro del Ricorso
Il fulcro del ricorso verteva sull’elemento psicologico del reato. La difesa sosteneva che l’imputato non avesse agito con la necessaria consapevolezza di violare la legge. Secondo l’argomentazione difensiva, l’imputato, essendo una persona di ‘bassa cultura’, non avrebbe avuto gli strumenti per comprendere pienamente la portata e la vigenza degli obblighi a cui era sottoposto.
In sostanza, si tentava di dimostrare che la mancata osservanza delle prescrizioni non fosse frutto di una scelta deliberata, ma di una genuina incapacità di comprensione, tale da far venir meno la colpevolezza.
La Decisione della Corte di Cassazione: La Difesa è Incompatibile con le Evidenze
La Suprema Corte ha respinto categoricamente questa linea difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato come la Corte di Appello avesse già correttamente evidenziato la totale assenza di prove concrete a sostegno della tesi difensiva.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha qualificato l’argomentazione dell’imputato come basata su ‘elementi evanescenti ed incompatibili con le evidenze’. Affermare che un soggetto, solo perché di ‘bassa cultura’, non sia in grado di comprendere i propri obblighi legali è un mero presupposto, un ragionamento astratto non supportato da alcun fatto specifico. Per escludere l’elemento psicologico del reato, la difesa avrebbe dovuto dimostrare, con elementi concreti, una reale e oggettiva incapacità di comprensione, cosa che non è avvenuta.
La motivazione della Corte di Appello è stata quindi ritenuta congrua, logica e rispettosa delle risultanze processuali. Il ricorso è stato giudicato infondato e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un principio consolidato: nel diritto penale, la responsabilità personale è la regola. La legge presume che ogni cittadino sia a conoscenza dei propri doveri. Sostenere il contrario richiede una prova rigorosa di circostanze eccezionali che impediscano tale conoscenza. La semplice condizione di ‘bassa cultura’ non rientra tra queste. La decisione comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di un’ulteriore somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso inammissibile.
Essere di ‘bassa cultura’ può escludere la colpevolezza per la violazione di un obbligo di legge?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la semplice affermazione di avere un basso livello culturale non è sufficiente a escludere l’elemento psicologico del reato. È necessario fornire prove concrete che dimostrino una reale e oggettiva incapacità di comprendere la norma violata e gli obblighi da essa derivanti.
Cosa significa quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che il ricorso non viene esaminato nel suo contenuto (nel merito) perché privo dei requisiti richiesti dalla legge. Questo comporta la conferma definitiva della sentenza impugnata e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in Cassazione?
Oltre alla condanna al pagamento delle spese del procedimento, la legge (art. 616 c.p.p.) prevede che il ricorrente versi una somma di denaro alla Cassa delle ammende. In questo caso specifico, l’importo è stato fissato in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41018 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41018 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PINEROLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
EsamiNOME il il ricorso proposto avverso la sentenza del 31 tE(Szimattrq 2023, con la quale la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Lucca in data 26/01/2021 che aveva ritenuto NOME COGNOME responsabile del reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs.n. 159/2011 elo aveva condanNOME alla pena di un anno di reclusione;
Ritenuto che con unico motivo si lamenta l’illogicità della motivazione sull’elemento psicologico del reato, riproponendo argomenti già valutati e confutati dal giudice di primo grado;
che la Corte di appello ha evidenziato che nessun elemento concreto è stato addotto per dimostrare che l’imputato non avesse potuto comprendere la vigenza delle prescrizioni da lui violate e la prospettazione difensiva è affidata ad elementi evanescenti ed incompatibili con le evidenze, cioè ad un mero presupposto ragionamento di tale soggetto, che doveva considerarsi di bassa cultura e quindi non in grado di rendersi conto dei suoi obblighi;
che la motivazione che ha disatteso questa prospettazione appare congrua e rispettosa delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, S 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 – 01);
che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non rsussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 ottobre 2024
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