Elemento Psicologico del Reato: Giustificazioni Irrilevanti e Ricorso Inammissibile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cruciale nel diritto penale, sottolineando come non tutte le giustificazioni possano scalfire l’elemento psicologico del reato. Il caso in esame chiarisce che circostanze esterne, come un ritardo causato dal traffico, sono irrilevanti quando la consapevolezza e la volontà di violare la legge sono già state accertate. Questa decisione serve da monito sull’uso corretto degli strumenti di impugnazione, in particolare del ricorso in Cassazione.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo da parte del Tribunale e successivamente della Corte d’Appello per la violazione delle prescrizioni imposte da una misura di prevenzione, un reato previsto dall’art. 75, comma 2, del d.lgs. 159/2011. L’imputato, nel tentativo di ottenere l’annullamento della condanna, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione.
La sua difesa si basava su un unico punto: la presunta mancanza dell’elemento psicologico del reato. Sosteneva, infatti, che la violazione non fosse stata intenzionale, ma causata da un ritardo dovuto a un incidente stradale che aveva bloccato la circolazione. A suo dire, questa circostanza esterna avrebbe dovuto escludere la sua colpevolezza.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha respinto categoricamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il tentativo di introdurre una giustificazione fattuale, come l’impedimento del traffico, rappresenta un tentativo di sollecitare una nuova e diversa valutazione del merito della vicenda. Questo tipo di riesame è precluso nel giudizio di legittimità, che è il ruolo della Cassazione.
La Corte ha sottolineato che i giudici dei gradi precedenti avevano già fornito una motivazione adeguata e coerente, evidenziando la piena consapevolezza dell’imputato riguardo al divieto e la sua volontà di trasgredirlo. Pertanto, la giustificazione del ritardo è stata ritenuta irrilevante ai fini della configurazione dell’elemento psicologico del reato.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della Corte si fonda su principi consolidati. In primo luogo, la motivazione della sentenza di appello si integra perfettamente con quella di primo grado, creando un quadro logico e completo che non lascia spazio a vizi di legittimità. I giudici di merito avevano già esaminato e respinto la medesima censura, accertando che l’imputato era pienamente cosciente dell’obbligo violato e aveva agito volontariamente.
In secondo luogo, la Cassazione ha ribadito che il suo compito non è quello di funzionare come un “terzo grado” di giudizio nel merito. Citando precedenti giurisprudenziali (come le sentenze n. 5465/2021 e n. 19411/2019), la Corte ha specificato che le censure che mirano a una “diversa e alternativa lettura” delle prove sono inammissibili. Il ricorso era, in sostanza, “manifestamente infondato” perché non sollevava questioni di diritto, ma tentava di riaprire una discussione sui fatti già decisi.
Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
Le implicazioni di questa ordinanza sono chiare e significative. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta due conseguenze dirette per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una cospicua somma (tremila euro) alla cassa delle ammende. Quest’ultima sanzione viene applicata perché non sono emersi elementi per escludere la colpa del ricorrente nel proporre un’impugnazione palesemente priva di fondamento.
Questo provvedimento rafforza il principio secondo cui il ricorso in Cassazione deve essere basato su vizi di legge o di motivazione concreti e non può essere utilizzato come un pretesto per ritentare di convincere i giudici sulla base di argomentazioni fattuali già esaminate e rigettate. La valutazione dell’elemento psicologico del reato, una volta compiuta in modo logico e coerente dai giudici di merito, non può essere rimessa in discussione con giustificazioni generiche o non pertinenti in sede di legittimità.
Una circostanza esterna e imprevista, come un incidente stradale, può escludere l’elemento psicologico del reato?
No, secondo questa ordinanza, una tale circostanza non è di per sé sufficiente a escludere l’elemento psicologico (la consapevolezza e la volontà di violare la legge), specialmente quando i giudici di merito hanno già accertato la piena consapevolezza del divieto da parte dell’imputato.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene giudicato “manifestamente infondato”?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della cassa delle ammende.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione una nuova valutazione dei fatti, come ad esempio la veridicità di una giustificazione?
No, non è possibile. Il ricorso in Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. La Corte non può riesaminare i fatti o fornire una “lettura alternativa” di quanto già accertato dai giudici dei gradi precedenti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1383 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1383 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME
– Relatore – ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CANTU’ il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 13/06/2025 della Corte d’appello di Palermo dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo il 5 febbraio 2025 nei confronti di NOME COGNOME in relazione al reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011;
Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità con riferimento alla mancanza dell’elemento psicologico;
Rilevato che la doglianza Ł manifestamene infondata in quanto la Corte territoriale, la cui motivazione si salda e integra con quella fornita dal giudice di primo grado, ha fornito adeguata e coerente risposta alla medesima censura sollevata con l’atto di appello e, nello specifico, ha evidenziato la piena consapevolezza della sussistenza del divieto e la volontà di violarlo, senza che possa assumere alcun rilievo la circostanza affermata per cui il ritardo era dovuto al traffico determinato da un incidente;
Ritenuto pertanto che il ricorso Ł inammissibile poichØ le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062) ;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
Ord. n. sez. 17492/2025
CC – 04/12/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME