Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41608 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41608 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 12/06/2025 della CORTE di APPELLO di NAPOLI; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli – in funzione di giudice dell’esecuzione – ha dichiarato inammissibile l’istanza presentata nell’interesse di NOME COGNOME, volta al riconoscimento della continuazione fra i reati giudicati con:
sentenza del 27/06/2017 della Corte di assise di appello di Napoli, in riforma della sentenza del 03/02/2016 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli, passata in giudicato il 02/10/2019, di condanna alla pena di anni nove di reclusione per il reato di cui all’art. 416bis cod. pen., posto in essere con condotta perdurante, dal giugno 2000 al marzo 2015;
sentenza del 31/01/2019 della Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del 15/03/2017 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli del 15/03/2017, di condanna alla pena di anni otto di reclusione, per il reato di estorsione con aggravante mafiosa, accertato fino al 23/10/2014.
La decisione di fonda sul ritenuto carattere meramente ripetitivo dell’istanza, rispetto a quella già formulata in data 22/02/2021 e disattesa con provvedimento del 15/03/2022.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione, per esser stato ignorato un elemento di novità, rispetto alla prima decisione reiettiva, allegato all’istanza decisa con il provvedimento impugnato. Tale novum Ł rappresentato dalla sentenza n. 44/21 della Corte di assise di appello di Napoli del 21/05/2021, che – in riforma della decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli – ha riconosciuto al coimputato NOME COGNOME la continuazione, con riferimento alle medesime ipotesi criminose in relazione alle quali era intervenuta la condanna a carico di COGNOME.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, sostenendo non essere sufficiente la produzione di una sentenza pronunciata nei confronti di altro imputato,
perchØ possa essere ritenuto superato l’effetto preclusivo della precedente ordinanza datata 15/03/2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
Può evidenziarsi, riprendendo la sintesi già sussunta in parte narrativa, che i dati pacificamente emergenti dall’incarto processuale sono riassumibili nel modo che segue:
in data 22/02/2021, COGNOME ha proposto istanza di unione in continuazione in sede esecutiva, tra i reati giudicati mediante le succitate sentenze (trattasi di un delitto associativo e di una ipotesi di estorsione) e tale richiesta Ł stata disattesa, con provvedimento adottato il 15/03/2022;
il condannato ha riproposto la medesima domanda, volta all’unificazione in continuazione dei reati di cui sopra, in data 22/01/2025 e, questa volta, Ł stata adottata una declaratoria di inammissibilità, mediante l’ordinanza impugnata, recante data 12/06/2025, sull’assunto che si trattasse della mera riproposizione della precedente istanza già disattesa;
il dedotto elemento di novità sarebbe rappresentato – secondo la prospettazione difensiva dall’avvenuta unificazione in continuazione, relativamente ai medesimi fatti, disposta con sentenza emessa non a carico di COGNOME, bensì dell’originario coimputato NOME COGNOME. Nell’atto di impugnazione, peraltro, la difesa ha rappresentato come la sentenza che ha riconosciuto la continuazione nei confronti di COGNOME risalga al 21/05/2021; essa quindi, logicamente, non avrebbe mai potuto essere allegata alla prima istanza presentata da COGNOME il 22/02/2021. Pacifico Ł, pertanto, il fatto che la sentenza a carico di COGNOME sia stata posta all’attenzione del giudice dell’esecuzione solo in un secondo momento, ossia all’epoca della presentazione della seconda istanza formulata nell’interesse di COGNOME. Ciò dovrebbe valere, attenendosi sempre alle argomentazioni su cui si fonda l’impugnazione, ad escludere in radice il ritenuto connotato di ripetitività della seconda domanda.
Giova ricordare il principio di diritto secondo il quale ‹‹In tema di effetto estensivo dell’impugnazione, il presupposto dell’unicità della sentenza di condanna non deve essere inteso in senso rigidamente formale, con la conseguenza che l’estensione degli effetti della sentenza favorevole non può essere esclusa in presenza delle altre condizioni di legge, in forza della mera contingenza di un’occasionale separazione delle diverse posizioni, quando la situazione processuale dell’imputato interessato a beneficiarne si sia sviluppata in modo del tutto conforme a quella degli originari coimputati›› Sez. 1, n. 8861 del 11/02/2015, COGNOME, Rv. 262831 – 01).
E dunque il giudice dell’esecuzione, a fronte di una richiesta sostanzialmente volta all’estensione, all’imputato nei cui confronti si Ł già formato il giudicato, degli effetti favorevoli – nel caso di specie, quanto al versante sanzionatorio – di altra successiva sentenza, pronunciata nei confronti di un originario coimputato, Ł tenuto a verificare in concreto, ossia con valutazione prettamente incentrata sul merito, se l’impugnazione proposta dal coimputato, culminata in un esito pur parzialmente favorevole, fosse o meno basata su motivi non esclusivamente personali (Sez. 4, n. 285 del 23/01/1998, NOME COGNOME, Rv. 210392 – 01; così anche Sez. 5, n. 12895 del 13/02/2002, Armenise, Rv. 221159 – 01). Per contro, grava sull’interessato l’onere di chiarire se – e sotto quali specifici profili – la decisione inerente a un diverso soggetto, pur se chiamato a rispondere in altra sede del medesimo fatto, possa a lui stesso giovare.
Nella concreta fattispecie, trattasi come detto di soggetti giudicati separatamente, in relazione alle medesime ipotesi delittuose. Venendo in rilievo, dunque, una istanza di riconoscimento della continuazione, il compito dell’interessato consisteva nell’esporre le
ragioni poste a fondamento dell’auspicata estensione, alla propria posizione, della decisione assunta in relazione all’originario coimputato. E appunto sotto tale profilo, la difesa aveva prospettato una serie di ragioni, che riteneva essere atte a consentire l’invocata estensione della decisione favorevole, in punto di unificazione sotto il vincolo della continuazione.
Si deve allora pacificamente escludere, in primo luogo, il carattere della ripetitività della seconda istanza, rispetto alla precedente richiesta di unificazione sotto il vincolo della continuazione già disattesa, essendovi stata la precisa deduzione – ad opera della difesa – di un novum , costituito dalla decisione assunta nei confronti di COGNOME. Con le specifiche deduzioni contenute nell’istanza che ha dato avvio all’incidente di esecuzione, in definitiva, la Corte territoriale si sarebbe dovuta confrontare.
Resta impregiudicato, ovviamente, il tema della eventuale condivisibilità della prospettazione difensiva, trattandosi di questione demandata alla valutazione esclusiva del giudice di merito.
Alla luce delle considerazioni che precedono, viene disposto – in accoglimento del ricorso – l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio, con piena libertà negli esiti, alla Corte di appello di Napoli.
P.Q.M
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli Così Ł deciso, 28/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME