Efficienza Munizioni: La Prova Non Richiede Sempre la Perizia
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di armi e munizioni. La prova della cosiddetta efficienza munizioni, ovvero la loro capacità di funzionare, non necessita obbligatoriamente di una perizia tecnica. Il giudice può formare il proprio convincimento basandosi su altri elementi probatori, purché la sua motivazione sia logica e coerente. Analizziamo questa importante decisione.
Il Caso in Esame: un Ricorso contro la Sentenza del Tribunale
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza del Tribunale di Ragusa. Il ricorrente lamentava un vizio di motivazione nella decisione del giudice di merito, in particolare riguardo all’accertamento dell’efficienza delle cartucce oggetto del procedimento. Secondo la difesa, mancava una prova tecnica inconfutabile, come una perizia balistica, che attestasse la loro effettiva funzionalità.
La Prova dell’efficienza munizioni secondo la Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, richiamando il suo consolidato orientamento giurisprudenziale. Il principio, valido sia per le armi che per le munizioni, stabilisce che non è necessario per il giudice disporre una perizia per accertarne l’efficienza. Il convincimento del magistrato può essere tratto anche aliunde, cioè da altre fonti di prova, a condizione che la decisione sia supportata da una motivazione congrua.
A sostegno di questa tesi, la Corte ha citato precedenti significativi. In un caso, l’efficienza di un’arma era stata desunta dalla sua perfetta lubrificazione e dal fatto che il percussore aveva correttamente colpito dei proiettili, i quali non erano esplosi solo a causa di un difetto delle cartucce e non dell’arma stessa.
L’Applicazione del Principio al Caso di Specie
Nel caso specifico esaminato dall’ordinanza, i giudici di merito avevano affermato l’efficienza delle cartucce basandosi su una serie di elementi indiziari. In particolare, era stata accertata la presenza di un soggetto armato a bordo di un’autovettura, fermo di fronte all’abitazione dell’imputato poco prima di una perquisizione. Durante tale perquisizione, erano state rinvenute le chiavi proprio di quell’automobile. Questi elementi, valutati nel loro complesso, sono stati ritenuti sufficienti a dimostrare la funzionalità delle munizioni, senza bisogno di ulteriori accertamenti tecnici.
Le motivazioni della decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha stabilito che il ricorrente, pur lamentando un vizio di motivazione, stava in realtà sollecitando una rilettura alternativa e inammissibile degli elementi processuali. Il compito della Cassazione, infatti, non è quello di riesaminare i fatti del processo, ma di verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Poiché il ragionamento del giudice a quo era stato coerente e logicamente fondato su elementi concreti, il ricorso non poteva che essere dichiarato inammissibile. La condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende è stata la diretta conseguenza di tale inammissibilità, in assenza di elementi che potessero giustificare la proposizione del ricorso.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza rafforza il principio del libero convincimento del giudice, che può avvalersi di un ampio spettro di prove, incluse quelle indiziarie, per decidere sulla colpevolezza dell’imputato. Per quanto riguarda l’efficienza munizioni, viene confermato che la perizia non è l’unica via per raggiungere la prova. Elementi circostanziali, se gravi, precisi e concordanti, possono essere pienamente sufficienti a fondare una condanna. Questa impostazione garantisce una maggiore flessibilità al processo penale, evitando di appesantirlo con accertamenti tecnici non sempre indispensabili, a patto che la decisione finale sia sempre sorretta da un percorso argomentativo rigoroso e privo di vizi logici.
È sempre necessaria una perizia tecnica per dimostrare l’efficienza di munizioni in un processo penale?
No, secondo la Corte di Cassazione, non è sempre necessaria. Il giudice può basare il proprio convincimento sull’efficienza delle munizioni anche su altri elementi di prova (aliunde), come indizi gravi, precisi e concordanti, purché fornisca una motivazione congrua e logica.
Quali tipi di prove alternative possono essere usate per provare l’efficienza delle munizioni?
Nel caso di specie, la prova è stata desunta da elementi indiziari, come la presenza accertata di un soggetto armato a bordo di un’autovettura vicino all’abitazione dell’imputato, le cui chiavi sono state poi rinvenute durante la perquisizione. In altri casi citati dalla giurisprudenza, si è fatto riferimento alla perfetta lubrificazione dell’arma o all’esito di tentativi di sparo.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il provvedimento impugnato diventa definitivo. Il ricorrente, come in questo caso, viene condannato al pagamento delle spese processuali e, se non vi sono elementi per escludere la colpa nella proposizione del ricorso, anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33448 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33448 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SCICLI il 09/09/1975
avverso la sentenza del 31/01/2025 del TRIBUNALE di RAGUSA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso, i motivi aggiunti e la sentenza impugnata.
Rilevato che il ricorso di NOME COGNOME è manifestamente infondato;
Considerato, infatti, che per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell’accertamento sulla efficienza o inefficienza di un’arma – ma il principio presenta validità anche con riferimento alle munizioni – non è necessario che il giudice proceda a perizia, potendo trarre il suo convincimento anche aliunde, purché lo corredi di congrua motivazione (Sez. 1, n. 5412 del 09/03/1982, Rv. 154009: nella specie, la Cassazione, rigettando il ricorso, ha ritenuto che esattamente i giudici di merito avevano desunto la funzionalità dell’arma dalla perfetta lubrificazione, dall’acquisto fattone, dall’avere il percussore battuto quattro proiettili che non erano esplosi per inefficienza delle cartucce, ma non del percussore stesso; e ha stimato tali elementi idonei a integrare una motivazione congrua; in senso conforme Sez. 1, n. 5303 del 09/03/1988, Rv. 178281). Così come è avvenuto nel caso di specie, in cui l’efficienza delle cartucce risulta affermata in base alla accertata presenza, a bordo in un’autovettura, di un soggetto armato di fronte alla abitazione dell’imputato prima della perquisizione che ha dato origine al presente procedimento e nel corso della quale sono state anche rinvenute le chiavi dell’automobile in questione;
Considerato, quindi, che il ricorrente pur lamentando il vizio di motivazione in realtà sollecita una inammissibile lettura alternativa degli elementi processuali, rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice a quo;
Ritenuto che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso (e, per l’effetto, dei motivi aggiunti a norma dell’art. 585, comma 4, del codice di rito), con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 settembre 2025.