Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34263 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7   Num. 34263  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME nato a Santa Maria capua vetere avverso la sentenza del 11/11/2024 della Corte d’appello di Napoli dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME NOME ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma limitatamente alla dosimetria della pena, ha confermato la sua condanna per i reati di illegale detenzione di un fucile provento di furto e di ricettazione;
rilevato, preliminarmente, che non possono prendersi in considerazione le «note contro deduttive» a firma del difensore del ricorrente, pervenute in data 19 settembre 2025, dunque tardivamente, ovvero oltre il termine di quindici giorni liberi di cui all’art. 611 cod. proc. pen.;
ritenuto che tutti e tre i motivi di ricorso sono aspecifici e riproduttivi di censure che hanno costituito motivi di appello e che il Giudice di secondo grado ha adeguatamente vagliato e disatteso;
rilevato, infatti, quanto al primo, che la sentenza impugnata ha motivato adeguatamente che l’efficienza dell’arma era agevolmente inferibile dalle modalità di custodia (occultamento della stessa unitamente al copioso munizionamento) e che il dubbio in proposito manifestato dal ricorrente si fonda su mere congetture;
richiamato, in materia, il pertinente arresto secondo cui «La natura di arma dell’oggetto in possesso dell’imputato e l’efficienza della stessa possono essere desunte da qualsiasi mezzo di prova – specifica o generica, diretta o indiretta – e il relativo accertamento, ove immune da vizi logici o giuridici, costituisce apprezzamento di fatto sottratto al sindacato di legittimità» (Sez. 1, n. 46890 del 18/10/2019, COGNOME, Rv. 277237 – 01;Sez. 1, n. 6233 del 22/05/1981, COGNOME, Rv. 149508) e ritenuto che, a fronte delle logica e coerente ricostruzione di elementi indiziari univocamente indicativi della piena funzionalità dell’arma, il ricorso si limita a contestare aspecificamente la mancanza di un obiettivo accertamento sulla funzionalità della stessa;
rilevato,  quanto  al  secondo  motivo,  che  –  diversamente  da  quanto  dedotto  dal ricorrente – il Giudice di appello non ha escluso la particolare tenuità del fatto del reato di ricettazione esclusivamente per la natura dell’oggetto ricettato, ma ha considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell’imputato, alla stregua dell’art. 133
– Relatore –
Ord. n. sez. 13287/2025
CC – 25/09/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
cod. pen., valorizzando il numero cospicuo di munizioni detenute unitamente al fucile e la circostanza che i reati oggetto di giudizio erano stati accertati in occasione dell’esecuzione di un ordinanza cautelare nei riguardi del ricorrente per traffico di stupefacenti;
ritenuto, infine, per ciò che riguarda l’ultimo motivo, che sfugge a censura il ragionamento svolto dalla Corte territoriale per la determinazione del trattamento sanzionatorio poichØ la generica doglianza sul punto oblitera il principio, secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l’enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o piø) dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen. (Cass. Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME, Rv. 271243; Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, COGNOME, Rv. 239754) e che una valutazione siffatta Ł insindacabile in sede di legittimità, purchØ sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142), fermo restando che nel caso poi venga irrogata, come nella specie, una pena al di sotto della media edittale, non Ł necessaria un’argomentazione specifica e dettagliata da parte del giudice e il parametro valutativo può essere desunto dal testo della sentenza nel suo complesso motivazionale e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena stessa (Cass. Sez. 3, n. 38251 del 15/6/2016, Rignanese, Rv. 267949);
ritenuto del pari inammissibile per genericità il motivo riguardante le circostanze attenuati generiche poichØ la sentenza impugnata ha esaurientemente motivato in ordine agli indici giustificativi favorevoli (personalità negativa del ricorrente) e tali argomentazioni costituiscono la ragione, e segnano al tempo stesso il limite, di siffatto riconoscimento, in una materia che involge l’esercizio di valutazioni discrezionali tipicamente di merito, che, per pacifico indirizzo (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931-01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, COGNOME, Rv. 270450-01), sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette, come nella specie, da sufficiente complessiva illustrazione che ha valorizzato l’assenza di elementi a tal fine positivamente valutabili;
rilevato, pertanto, che il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 25/09/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME