Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 8597 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8597 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MANFREDONIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
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Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13 marzo 2019, il Tribunale di Foggia, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva, condannava NOME COGNOME alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per il delitto contestato di detenzione di un’arma clandestina.
In base alla ricostruzione del fatto recepita dal Tribunale, che si era basato sulle dichiarazioni del teste appuntato scelto NOME COGNOME, COGNOME aveva consegnato un fucile di fabbricazione artigianale ai carabinieri che stavano svolgendo un controllo in un casolare di sua proprietà e avevano già rinvenuto 6 cartucce calibro TARGA_VEICOLO, risultate compatibili con la suddetta arma. Essa consisteva in due tubi di acciaio utilizzati quali canne destinate ad alloggiare le cartucce, ed in un altro tubo dotato di tappo e munito di un perno con funzione di percussore. L’arma era efficiente e presentava segni di precedenti spari.
La Corte di appello di Bari, adita dall’imputato, confermava la sentenza di primo grado.
La difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui censura la decisione impugnata e ne chiede l’annullamento. Lamenta illogicità della motivazione e mancata assunzione di una prova decisiva. Il ricorrente afferma che l’accertamento della responsabilità penale è fondato esclusivamente sulla testimonianza resa dal teste COGNOME, soggetto sprovvisto di qualsivoglia specifica qualifica idonea a rendere attendibili le sue dichiarazioni in ordine all’efficienza del fucile, sulla quale non era stato disposto alcun accertamento di natura tecnica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che sia la natura di arma, sia l’efficienza della stessa possono essere desunte da qualsiasi mezzo di prova specifica o generica, diretta o indiretta – e il relativo accertamento, ove immune da vizi logici o giuridici, costituisce apprezzamento di fatto sottratto al sindacato di legittimità (Sez. 1, sentenza n. 46890 del 18/10/2019, Rv. 277237 – 01).
1.2. Alla luce dei principi richiamati, pienamente condivisibili, le doglianze proposte risultano manifestamente infondate.
Il giudice del merito ha chiarito, senza incorrere in alcun errore di logicità, le ragioni in base alle quali ha ritenuto dimostrata la natura dell’arma e la superfluità dell’espletamento di una perizia, tenendo conto delle caratteristiche dell’oggetto congruamente descritte nella sentenza.
Le doglianze difensive sono, per diversi aspetti, rivalutative delle argomentazioni esposte dal giudice di appello nella motivazione della sentenza. Tale rivalutazione non può essere ammessa nel giudizio di legittimità, laddove la disamina della motivazione del provvedimento impugnato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all’apprezzamento delle circostanze fattuali svolte dal giudice del merito, senza trasmodare in una rilettura alternativa degli atti di causa.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere – alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 – la sussistenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione dell’impugnazione.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 3 ottobre 2023.