Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21575 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21575 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE di APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO COGNOME per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste; letti i motivi nuovi redatti dall’AVV_NOTAIO che insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATI -0
La Corte di Appello di Messina, con sentenza del 29/9/2023, ha confermato la sentenza di condanna ad anni uno e mesi otto di reclusione pronunciata dal Tribunale di tt.» Messina in data 28/10/2021 nei confrontVCOGNOME NOME in relazione al reato di cui all’art. 75 D.Lgs. 159 del 2011.
NOME COGNOME, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con l’obbligo di soggiorno e con la prescrizione di presentarsi al commissariato Messina Sud nei giorni di lunedì e mercoledì tra le ore 15,30 e 16,30, è stato rinviato a giudizio e condannato in primo grado in relazione alla violazione commessa in data 10 ottobre 2018.
Avverso la sentenza ha proposto appello la difesa che ha dedotto l’insussistenza del reato contestato evidenziando che quando la violazione è stata accertata, il 10 ottobre 2018, il decreto non era efficace in quanto l’imputato aveva subito un periodo di detenzione superiore a due anni e la pericolosità dello stesso non era stata oggetto di nuova valutazione.
La Corte territoriale ha respinto l’appello evidenziando che al fine/ritenere sussistenti gli elementi costitutivi del reato è sufficiente la successiva valutazione pericolosità effettuata nell’ottobre 2019 con il provvedimento di rigetto emesso a seguito dell’istanza proposta dalla difesa che, previo accertamento della inattualità della pericolosità, aveva chiesto la revoca della misura.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
5.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 75 D.Lgs. 159/2011 quanto alla ritenuta efficacia della misura di prevenzione. Nel primo motivo la difesa rileva che al momento in cui è stata accertata la violazione l’efficacia del decreto, in assenza di una nuova valutazione della pericolosità, ai sensi dell’art. 14, comma 2 ter D.Lgs 159/2011, così come modificato dalla L. 161 del 2017, era sospesa e che, pertanto, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, non sussistono gli elementi costitutivi del reato.
5.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva in quanto nessuno dei due giudici dì merito avrebbe esposto le ragioni sulle quali si fonda il giudizio di accresciuta pericolosità del ricorrente.
In data 19 dicembre 2023 sono pervenuti i motivi nuovi con i quali l’AVV_NOTAIO, approfonditi gli argomenti oggetto del primo motivo di ricorso, evidenziato che al decreto emesso dal Tribunale in data 8 ottobre 2019, un anno dopo l’accertamento della violazione, non può essere attribuito l’effetto di “sanare” la precedente inefficacia de decreto, insiste per l’accoglimento del ricorso.
In data 23 gennaio 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO chiede che il ricorso sia accolto e la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato nei termini che seguono.
Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 75 D.Lgs. 159 del 2011 in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato in quanto alla data di accertamento della violazione i decreto di sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale non sarebbe stato efficace.
La doglianza è fondata e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
2.1. L’art. 14 D.Lgs 159 del 2011 stabilisce che il decreto con il quale è disposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale diviene esecutivo con la notifica dello stesso e il periodo di applicazione della misura decorre dalla notificazione dello stesso all’interessato (Sez. 1, n. 16447 del 5/2/2021, COGNOME, Rv 281115 – 01, così anche incidentalmente a pag. 11 della motivazione di Sez. U, n. 51407 del 21/06/2018, M., Rv. 273952 – 01), a nulla rilevando l’eventuale pregressa conoscenza che il proposto abbia del contenuto e del tenore delle prescrizioni in questo contenute.
La mera consapevolezza dell’esistenza del decreto di sottoposizione alla misura di prevenzione, non può infatti ritenersi sufficiente ai fini dell’esecuzione del provvedimento, per la quale la giurisprudenza di legittimità richiede non solo che esso sia notificato ma anche la certezza della data della sua conoscenza, posto che da essa decorrono i termini per impugnare il provvedimento (Sez. 1, n. 16447 del 5/2/2021, COGNOME, Rv 281115 01; Sez. 1, n. 11813 del 05/03/2009, COGNOME, Rv. 243489-01).
Lo stesso art. 14 disciplina, alla luce dell’intervento additivo della Cor costituzionale n. 291 del 2013 e della modifica introdotto dalla legge n. 161 del 2017, il rapporto tra l’eventuale sottoposizione a detenzione e l’esecuzione della sorveglianza speciale e, nei commi 2 bis e 2 ter, prevede che l’esecuzione della misura resta sospesa durante il tempo in cui l’interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare ovvero a detenzione per espiazione di pena e che la misura di prevenzione continua a decorrere dalla cessazione dello stato di detenzione, con la redazione del verbale di sottoposizione agli obblighi.
Per il caso specifico in cui lo stato di detenzione si sia protratto per un tempo superiore a due anni, il comma 2 ter dell’art. 14 del d.lgs. 159 del 2011 stabilisce che l’esecuzione della misura non riprende dalla cessazione della detenzione ma che questa rimane sospesa fino a quando il giudice competente non si è nuovamente pronunciato in ordine alla persistenza della pericolosità sociale e il decreto emesso sul punto non è stato notificato all’interessato (Sez. U, n. 51407 del 21/06/2018, M., Rv. 273952 – 01; Sez. 6, n. 24028 del 15/07/2020, NOME, Rv. 279569 – 01).
Sotto tale profilo, pertanto, come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte, la nuova verifica attestante la pericolosità della persona -che il giudice è tenuto a
effettuare, anche d’ufficio, sentito il pubblico ministero e assunte tutte le necessari informazioni- costituisce una condizione di efficacia della misura di prevenzione.
2.2. In difetto dell’accertamento di persistenza della pericolosità espressamente previsto dall’art. 14, comma 2 ter, D.Lg.s 159 del 2011, il reato di cui all’art. 75 del d.lgs. n. 159 del 2011 non è configurabile, ciò in quanto, non avendo efficacia il provvedimento genetico della misura di prevenzione, la violazione delle prescrizioni non è qualificabile come fatto penalmente rilevante (Sez. U, n. 51407 del 21/06/2018, M., Rv. 273952 – 01).
La sussistenza del reato di cui all’art. 75 del D.Lgs. 159 del 2011, infatti presuppone che la misura della sorveglianza speciale sia efficace e che la stessa sia in corso di esecuzione nel momento in cui la violazione è commessa.
2.3. Dalla lettura delle sentenze di merito risulta quanto segue.
Con decreto emesso in data 3 gennaio 2003, depositato il 7 gennaio 2003 e notificato I’ll febbraio 2003, al ricorrente è stata applicata la misura della sorveglian speciale per anni tre.
L’esecuzione della misura, considerato lo stato di detenzione del condannato, ha iniziato a decorre in data 17 marzo 2008.
Il Tribunale, Sezione per le Misure di prevenzione, preso atto delle violazioni alle prescrizioni nel frattempo commesse, con decreto del 20 aprile 2009, depositato il 3 maggio 2009, ha disposto l’aggravamento della misura e il prolungamento della stessa per ulteriori due anni.
Nelle more il ricorrente ha subito un nuovo periodo di detenzione ed è stato definitivamente scarcerato il 15 settembre 2017
Il 19 settembre 2017 al ricorrente è stato notificato il verbale di risottoposizion alla misura di prevenzione, così come aggravata nel 2009, per un residuo di anni quattro, mesi due e giorni ventuno.
La .violazione oggetto dell’attuale processo, consistita nella mancata presentazione alla polizia giudiziaria, è stata accertata il 10 ottobre 2018
In data 8 ottobre 2019 il Tribunale, Sezione per le misure di prevenzione, chiamato a pronunciarsi a seguito della richiesta della difesa di escludere l’attualità della pericolosi e di revocare ovvero ridurre la durata della misura, ha ritenuto persistente la pericolosità e rigettato l’istanza.
Il decreto così emesso è stato confermato dalla Corte di appello con provvedimento del 6 giugno 2020.
2.4. Nel caso di specie, come risulta dalla scansione cronologica di quanto accaduto ed è pacificamente riconosciuto nei provvedimenti di merito, il 10 ottobre 2018 il giudice competente non aveva ancora proceduto a effettuare la verifica prescritta dall’art. 14, comma 2 ter, D.Lgs. 159 del 2011 in ordine alla persistenza della pericolosità sociale e,
quindi, il relativo decreto contenente l’ordine di esecuzione della misura non era stato emesso né, tanto meno, era stato comunicato all’interessato.
In tale situazione, come evidenziato dal Procuratore generale e dalla difesa nei motivi nuovi, l’esecuzione della misura di prevenzione disposta con il decreto originario, anche modificato e aggravato nel 2009, era ancora sospesa e, pertanto, la mancata presentazione alla polizia giudiziaria, alla data in cui è stata accertata, non configura alcun violazione penalmente rilevante.
Ciò in quanto, giova ribadirlo, in assenza del nuovo accertamento e del decreto che ordina l’esecuzione della misura di prevenzione, il provvedimento originario è inefficace e l’esecuzione della misura di prevenzione è sospesa.
Nessun effetto sanante, d’altro canto, può essere riconosciuto al fatto che il Tribunale si sia pronunciato sul punto e abbia riconosciuto la persistenza della pericolosità dell’interessato 1’8 ottobre 2019, cioè un anno dopo che la presunta violazione è stata accertata.
Prima che tale ultimo provvedimento fosse emesso e notificato, infatti, la misura di prevenzione -come espressamente stabilito dallo stesso art. 14, comma 2 ter, D.Lgs. 159 del 2011 che prevede che l’esecuzione della misura “continua a decorrere dal giorno in cui il decreto stesso è comunicato all’interessato” – non aveva ricominciato validamente a decorrere e, pertanto, le violazioni eventualmente accertate non sono in sé qualificabili come tali e sono comunque fatti penalmente irrilevanti (Sez. U, n. 51407 del 21/06/2018, NOME, Rv. 273952 – 01).
L’accoglimento del primo motivo di ricorso, considerata assorbita la doglianza oggetto del secondo motivo e ritenuto ex art. 620, lett. I), cod. proc. pen. che non sono necessari ulteriori accertamenti, impone di annullare senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso a Roma il 16 febbraio 2024.