Efficacia Drogante: Quando la Prova si Basa sul Contesto
Nel diritto penale relativo agli stupefacenti, uno dei temi centrali è la dimostrazione dell’efficacia drogante della sostanza sequestrata. È necessario provare che la sostanza possiede effettivamente la capacità di produrre un effetto psicotropo? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto chiarimenti cruciali, stabilendo che la prova può derivare anche da elementi presuntivi e dal contesto, senza la necessità di analisi di laboratorio che ne attestino l’effetto in modo assoluto. Analizziamo questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Il caso nasce dal ricorso presentato da un individuo condannato dalla Corte d’Appello di Roma per aver ceduto sostanze stupefacenti all’interno di un istituto penitenziario. La difesa del ricorrente sosteneva, tra le altre cose, che non vi fosse prova certa dell’effettiva efficacia drogante della cocaina ceduta. L’ipotesi, puramente astratta, era che la sostanza potesse essere priva di principio attivo e, quindi, non offensiva. Inoltre, venivano contestate la mancata concessione delle pene sostitutive e la valutazione sulla recidiva.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le questioni sollevate manifestamente infondate. Secondo i giudici, la decisione della Corte d’Appello era correttamente e congruamente motivata, esente da vizi logici. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla cassa delle ammende è stata la naturale conseguenza di questa pronuncia.
Le Motivazioni e la Prova dell’Efficacia Drogante
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui la Cassazione ha respinto la tesi difensiva. La Corte ha chiarito che la qualità dello stupefacente e la sua efficacia drogante erano state accertate in modo sufficiente sulla base di una serie di elementi convergenti:
1. Modalità della Cessione: Il fatto che lo scambio sia avvenuto all’interno di un carcere è stato considerato un forte indicatore della natura della sostanza. In un contesto simile, è altamente improbabile che l’oggetto della cessione sia una sostanza inerte.
2. Massime di Esperienza: La Corte ha fatto appello a “condivisibili massime di esperienza”, ovvero a quelle regole non scritte basate sull’osservazione della realtà criminale. Secondo la casistica ordinaria del mercato degli stupefacenti, la cocaina contiene determinate percentuali di principio attivo.
3. Risultanze Oggettive: La decisione teneva conto del peso lordo della sostanza e dell’esito del narcotest, elementi che, seppur non definitivi, concorrono a formare il quadro probatorio.
4. Assenza di una Soglia Minima di Punibilità: La Corte ha ribadito un principio consolidato: per lo spaccio non esiste una soglia minima di incriminazione non fissata dalla legge. La “singola dose media” è un parametro usato per altri fini, ma la detenzione e la cessione a terzi di qualsiasi quantità con effetto drogante è penalmente rilevante. L’ipotesi di una sostanza completamente inefficace non era supportata da alcun elemento, nemmeno dalle dichiarazioni dell’imputato.
Per quanto riguarda gli altri motivi di ricorso, la Corte li ha giudicati generici. La mancata applicazione delle pene sostitutive era stata adeguatamente motivata dalla Corte d’Appello con un giudizio negativo sulla possibilità di recupero del condannato, a causa del pericolo di recidiva desunto dai suoi precedenti specifici e dalle modalità del reato.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un importante principio giurisprudenziale: la prova dell’efficacia drogante non richiede necessariamente una perizia chimica quantitativa in ogni singolo caso. Il giudice può fondare il suo convincimento su un complesso di elementi logici e fattuali, tra cui le circostanze della vendita, i test rapidi e le conoscenze acquisite sul funzionamento del mercato illegale. Questa decisione sottolinea un approccio pragmatico del diritto penale, volto a punire la condotta di spaccio nella sua sostanza, senza arenarsi in cavilli procedurali quando la colpevolezza emerge chiaramente dal quadro probatorio complessivo.
È necessario provare scientificamente l’effetto drogante di una sostanza in ogni singolo caso di spaccio?
No, la Corte ha stabilito che l’efficacia drogante può essere accertata anche sulla base di risultanze istruttorie come le modalità della cessione (in questo caso, in carcere), l’esito del narcotest e le massime di esperienza sulla composizione delle sostanze nel mercato criminale.
Esiste una quantità minima di sostanza stupefacente al di sotto della quale lo spaccio non è punibile?
No, la sentenza ribadisce che la legge non fissa una soglia minima di incriminazione per lo spaccio. Anche la detenzione e la cessione di una quantità inferiore alla singola dose media sono punite, poiché tale parametro è utilizzato per finalità diverse dalla definizione del reato.
Perché al ricorrente non sono state concesse le pene sostitutive?
Le pene sostitutive non sono state concesse a causa di un giudizio negativo sulle prospettive di emendabilità del condannato. Tale giudizio si basava sul ravvisato pericolo di recidiva, desunto sia dai precedenti specifici dell’imputato sia dalle modalità concrete dei fatti contestati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3535 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3535 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CASALBORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG. 25755/25/25
Ritenuto che le questioni dedotte dal ricorrente sono manifestamente infondate, atteso che la qualità dello stupefacente è stata accertata sulla base di risultanze istruttorie ritenute sufficienti a dimostrare con assoluta certezza l’efficacia drogante della sostanza per le modalità della cessione avvenuta all’interno del carcere, fornendosi congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su condivisibili massime di esperienza e convergente con quella del Tribunale, tenuto conto che l’eventualità – peraltro solo astrattamente ipotizzata – che la – cessione avesse riguardo ai cocaina priva di effetto ‘drogante oltre a non essere stata supportata neppure dalle dichiarazioni dell’imputato, non tiene conto del peso lordo della sostanza, dell’esito del narcotest, e delle percentuali di principio attivo che sono contenute in tale tipo di sostanza stupefacente secondo la ordinaria casistica del mercato criminale, come correttamente argomentato nella sentenza di merito, essendo punita anche la detenzione e lo spaccio di sostanza stupefacente inferiore alla singola dose media, che costituisce un parametro utilizzato per finalità diverse e non per stabilire una soglia minima di incriminazione non fissata dalla legge (Sez. 6, n. 51600 del 11/12/2019, RV. Rv. 277574; Sez. U, n. 9973 del 24/06/1998, Kremi, Rv. 211073);
ritenuto che i residui motivi dedotti in tema di recidiva e pene sostitutive sono affetti da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Roma che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito al trattamento sanzionatorio ed alle ragioni della mancata applicazione della pena sostitutiva richiesta ex art. 20-bis c.p., esprimendo un giudizio negativo sulle prospettive di emendabilità del condannato attraverso le pene sostitutive per il ravvisato pericolo di recidiva desunto dai precedenti specifici e dalle modalità dei fatti, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna COGNOME ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12 gennaio 2026
”
. 21- 21 1. 39a/
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Il
Presidente
Amorosg
ErdgeAprile