Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36807 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36807 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 30 novembre 2018, con cui COGNOME NOME era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed ottocento di multa in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. del 1990.
Il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta cond di cessione di sostanza stupefacente in assenza di informazioni circa la cap drogante della stessa.
2.2. Violazione di legge per l’ingiustificata applicazione dell’aumento p recidiva.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
3.1. Con riferimento al primo motivo di ricorso, va osservato che la Co d’appello ha dato conto adeguatamente, come meglio specificato nella parte fatto, delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione con sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzam e valutazione (Sez. 1, n. 30348 del 10/07/2008, COGNOME, non massimata; Se 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369) e, pertanto, sottra ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità. A front ricostruzione e della valutazione dei dati probatori, operata dal giudice a quo, il difensore non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione di alcu evidenza di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicat tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazi costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l’intrinseca incompatibi degli enunciati, bensì oppone la propria valutazione e la propria ricostruzion fatti di causa e del merito del procedimento (Sez. 1, n. 47499 del 29/11/2 Chialli, Rv. 238333; Sez. F, n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302).
Il COGNOME si limita a prospettare censure in fatto, non deducibili in s legittimità, a sostegno della tesi relativa all’assenza di efficacia drogan sostanza ceduta, senza confrontarsi con l’ampio apparato argomentativo del sentenza impugnata. Il giudice a quo, con dovizia di argomenti, ha illustrato in modo ordinato e coerente le ragioni che giustificano la decisione adottata, la perciò resiste alle censure del ricorrente sul punto. La consulenza tecnica aveva infatti accertato l’elevata quantità di principio attivo (pari al 79%) p
nella quantità ( pur leggermente inferiore alla dose singola media) di stupefa ceduto ad un consumatore occasionale: ciò consente di affermare l’effica drogante della sostanza senza alcuna evidente illogicità. Va inoltre ricordato secondo giurisprudenza pacifici, correttamente applicata dalla Corte territor il reato è configurabile anche se la cessione riguarda quantitativi inferiori al singola, con esclusione delle sole condotte afferenti a quantitativi di talmente minimi da non poter modificare, neppure in maniera trascurabil l’assetto neuropsichico dell’utilizzatore (Sez. 6 – , n. 51600 del 11/12 Rv. 277574 – 01; Sez. 3, n. 47670 del 09/10/2014, Rv. 261160 – 01 Sez. 4, n. 43184 del 20/09/2013, Rv. 258095 – 01).
3.2. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va premess l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui è compito d giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il se qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all’eventuale occasional ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della person del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato ris formale dell’esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2 Calibè, Rv. 247838, Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, COGNOME, Rv. 256713Sez 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 270419).
I giudici di merito, nel pieno rispetto dei principi sopra esposti, hanno pertinente riferimento al fatto che l’imputato, al momento della commissione reato per cui si procede, risultava gravato da plurimi precedenti, anche spec ed aveva continuato a perpetrare la medesima condotta mentre era ristretto a arresti dorniciliari, senza che le condanne riportate avessero prodotto alcun e dissuasivo: l’ulteriore episodio di spaccio, dunque, dimostra ampiamente come ricorrente fosse dedito alla commissione di reati, dimostrando una spicc capacità criminale
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, no sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa de ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. p
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23 settembre 2024.