Efficacia drogante e responsabilità penale
Il tema dell’efficacia drogante rappresenta un pilastro fondamentale nei procedimenti penali legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Recentemente, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui limiti del ricorso di legittimità quando l’imputato contesta la capacità psicotropa della sostanza sequestrata. La questione centrale riguarda la possibilità di riproporre in Cassazione le stesse difese già rigettate nei gradi di merito.
L’inammissibilità del ricorso per ripetitività
La Suprema Corte ha chiarito che un ricorso è inammissibile quando si limita a replicare censure già vagliate e disattese dai giudici d’appello. Nel caso analizzato, il ricorrente aveva sollevato dubbi sulla propria responsabilità e sulla reale efficacia drogante della sostanza ceduta. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva già fornito risposte esaustive e logiche, rendendo il nuovo ricorso privo di fondamento giuridico.
La valutazione della sostanza stupefacente
L’accertamento dell’efficacia drogante non è una mera formalità, ma richiede una valutazione tecnica che i giudici di merito devono compiere con rigore. Una volta che tale accertamento è stato effettuato e motivato correttamente, la Cassazione non può entrare nel merito della questione, poiché il suo ruolo è limitato al controllo della legittimità e della coerenza logica della sentenza impugnata.
Le motivazioni
I giudici di legittimità hanno sottolineato che il ricorso non meritava accoglimento in quanto non presentava elementi di novità rispetto a quanto già deciso. La sentenza impugnata conteneva argomenti logico-giuridici solidi riguardo alla responsabilità dell’imputato e alla natura della sostanza. Di conseguenza, la riproposizione delle medesime lamentele configura un vizio di genericità che porta inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità.
Le conclusioni
La sentenza ribadisce l’importanza di formulare ricorsi basati su vizi reali della motivazione o violazioni di legge, piuttosto che su tentativi di ottenere una terza valutazione dei fatti. Oltre al rigetto del ricorso, l’inammissibilità comporta sanzioni pecuniarie significative, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, a conferma del rigore con cui la Corte gestisce le impugnazioni meramente dilatorie.
Cosa si intende per efficacia drogante in un processo penale?
Si riferisce alla capacità della sostanza sequestrata di produrre un effetto stupefacente concreto. La legge richiede che il principio attivo sia idoneo a modificare lo stato psicofisico dell’assuntore.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile se ripropone le stesse difese?
La Cassazione non è un terzo grado di merito e non può rivalutare i fatti. Se il ricorrente si limita a ripetere argomenti già logicamente scartati nei gradi precedenti, il ricorso viene rigettato senza esame.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Oltre alle spese processuali, il ricorrente è solitamente condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende. L’importo è determinato equitativamente dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1742 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1742 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARLETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che I ricorso è inammissibile perché replica una censura già adeguatamente vagliata e disattesa con argomenti logico-giuridici che non meritano censure in questa sede quanto alla responsabilità del ricorrente e alla efficacia drogante della sostanza ceduta : si v cuarto capoverso di pagina 3)
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 pen.
P.Q.M.
haa inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese ocessuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2022.