Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18120 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18120 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOMECOGNOME nato il 03/03/1973
avverso l’ordinanza del 20/12/2024 del TRIBUNALE DEL RIESAME di ROMA
visti gli atti, letto il provvedimento impugnato e il ricorso dell’Avv. NOME COGNOME udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del P.G. COGNOME
Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610, comma 5, e 611, comma 1-bis e ss. c.p.p.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in data 20/11/2024 del Tribunale del riesame di Roma che ha confermato l’ordinanza di convalida del sequestro preventivo emessa dal Gip del Tribunale di Roma il 20 novembre 2024 nella parte relativa a somma di denaro (euro 211.900).
La difesa affida il ricorso a due motivi.
2.1. Con il primo si denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 648-bis e quater cod. pen.; 125, 257, 263, 321, 325 e 649 cod. proc. pen.
In particolare, la difesa premette che con memoria depositata con la richiesta di riesame aveva rappresentato che in data 6/11/2024 il Tribunale del riesame di Roma aveva annullato il sequestro probatorio in precedenza disposto sulla stessa somma di denaro, ordinandone la restituzione. Il Pubblico ministero, in data 18/11/2024, prima che fossero depositate le motivazioni della decisione del Tribunale del riesame (deposito avvenuto il 3/12/2024, al quale non seguiva impugnazione), aveva disposto il sequestro preventivo di urgenza della medesima somma con contestuale richiesta di convalida al Gip. Per tale ragione, la difesa aveva eccepito nella richiesta di riesame l’illegittimità del nuovo sequestro per mancanza di elementi nuovi rispetto a quelli già esaminati nell’ordinanza dispositiva della restituzione del denaro, con conseguente violazione del giudicato cautelare. In ordine a tale censura, rappresenta che il Tribunale del Riesame, nel provvedimento in questa sede impugnato, ometteva totalmente di pronunciarsi.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge in punto di fumus commissi dell’ai, deducendo la valorizzazione di elementi congetturali, interpretate alla luce delle dichiarazioni rese dall’indagato, invece inutilizzabili secondo gli stessi giudici emittenti il provvedimento gravato.
Il Sostituto P.G. presso questa Corte, con requisitoria del 25 marzo 2025, ritenendo fondato il primo motivo di ricorso, ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato quanto al primo motivo.
Alle ordinanze emesse dal Tribunale in tema di misure cautelari reali, anche quando non impugnate con ricorso per cassazione, va riconosciuta una efficacia preclusiva di natura endoprocessuale, fondata sul principio del “ne bis in idem”, di
cui all’art. 649 cod. proc. pen., sebbene limitata, nel senso che solo un successivo mutamento del fatto consente la reiterazione di un’ordinanza applicativa di misure cautelari, quando annullata dal tribunale del riesame per ragioni di merito.
Tale limitato effetto preclusivo, operante nel caso in cui la nuova misura si fondi sui medesimi elementi, consegue anche alle ordinanze con le quali, come nella specie, il Tribunale dispone l’annullamento di un sequestro probatorio, come chiarito da Sez. 2, n. 51199 del 01/10/2019, COGNOME, Rv. 278228, secondo cui (in massima) “In assenza di elementi di novità, non è consentito al pubblico ministero richiedere una misura cautelare reale sollecitando un nuovo vaglio degli stessi elementi già ritenuti insussistenti o insufficienti dal giudice del riesame. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione del tribunale del riesame che aveva escluso il vincolo del c.d. giudicato cautelare con riguardo all’emissione di un decreto di sequestro preventivo a fini di confisca, ex art. 648-quater cod. pen., di una somma di denaro ritenuta provento di riciclaggio, già oggetto di sequestro probatorio in relazione al reato di ricettazione; provvedimento, quest’ultimo, in seguito annullato con pronunzia non più soggetta a gravame per insussistenza del “fumus commissi delicti” rispetto alla provenienza delittuosa del denaro). (Conf. Sez. U, n. 20 del 12/10/1993, Rv. 195354 – 01)”.
Occorreva, dunque, che il Tribunale del riesame, investito della questione, si pronunciasse in ordine alla sussistenza della preclusione invocata dalla difesa, rilevando, tra l’altro, se la nuova richiesta fosse fondata su nuovi elementi o su un diverso titolo di reato (ipotizzato) e se il primigenio provvedimento, escludendo in radice la provenienza delittuosa del denaro sequestrato, fosse tale da incidere radicalmente anche sulla configurabilità del delitto di riciclaggio (che richiede sotto il profilo materiale la sostituzione o il trasferimento di denaro, beni o altri uti provenienti da delitto non colposo ovvero il compimento di operazioni che ostacolino l’identificazione della stessa provenienza delittuosa) o degli eventuali ulteriori reati contestati.
Spetterà, pertanto, al Tribunale, in sede di nuovo esame nel merito, verificare, applicando il principio di diritto innanzi delineato, se ricorra nella concret fattispecie un effetto preclusivo, ovvero valutare se siano immutate le condizioni legittimanti l’applicabilità di una misura cautelare e si sia in presenza di un provvedimento del G.I.P. fondato su una mera rivalutazione degli stessi elementi già esaminati, in assenza di un quid novi.
La sostenuta conclusione esonera dall’esame della ulteriore censura, dovendosi dapprima verificare, nella sede di merito, la sussistenza, o non, di un effetto preclusivo, e solo all’esito della soluzione negativa riesaminare, alla luce degli eventuali elementi nuovi, la sussistenza del fumus dei reati specificamente
ipotizzati.
3. In conclusione, in accoglimento del ricorso, va annullata l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Roma.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, c.p.p.
Così deciso, 1’11 aprile 2025.