Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 17728 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 189/2025
UP – 31/01/2025
R.G.N. 33327/2024
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a Vicenza il 03/10/1993, COGNOME GiacomoCOGNOME nato a Vicenza il 02/09/1991, avverso la sentenza del 19/02/2024, della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata, essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 19 febbraio 2024 la Corte di appello di Venezia confermava la sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Vicenza il 06/02/2019, con la quale NOME COGNOME e NOME COGNOME erano stati condannati, all’esito di giudizio abbreviato e previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.400,00 di multa ciascuno, in quanto ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 56 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, per aver tentato di acquistare, in concorso tra loro, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17, da NOME COGNOME una quantità indeterminata di sostanza stupefacente del tipo cocaina al corrispettivo di euro 1.600,00, droga destinata alla cessione a terzi (capo K).
Avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, NOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, lamentando illogicità della motivazione in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena. Deduce il ricorrente che, dal casellario giudiziale, risultava a suo carico un solo precedente penale con il quale gli era stata irrogata la pena, condizionalmente sospesa, di anni uno, mesi due di
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 17728/2025 Roma, lì, 12/05/2025
reclusione ed euro quattrocento di multa, con sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. inidonea ad essere posta a fondamento del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, sia per assenza dell’accertamento nel merito della responsabilità penale, sia perchØ la c.d. riforma Cartabia aveva novellato l’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen., sopprimendo l’equiparazione della sentenza ex art. 444, comma 2, cod. proc. pen. alla sentenza di condanna nell’ipotesi in cui non fossero state applicate pene accessorie. Aggiunge il ricorrente che la legge consente al giudice di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena anche in caso di seconda condanna quando quest’ultima, cumulata con quella in precedenza irrogata, non supera i limiti di cui all’art. 163 cod. pen., come nel caso del ricorrente in cui la condanna inflitta nel procedimento in esame ad otto mesi di reclusione avrebbe rispettato il limite dei due anni di pena entro i quali il beneficio Ł ammesso.
Deduce, inoltre, la difesa che la Corte territoriale aveva omesso di motivare in ordine al giudizio prognostico sul futuro comportamento dell’imputato, prognosi che rappresentava la necessaria argomentazione sulla cui base i giudici avevano l’onere di fondare il diniego del beneficio.
Deduce, infine, la difesa che la Corte di merito, nel richiamare i precedenti penali del ricorrente a sostegno della mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, aveva confuso due differenti tipologie di giudizio: quello relativo all’applicazione della recidiva contestata al ricorrente che si sarebbe dovuto fondare sull’analisi delle passate condotte penali dell’imputato; quello prognostico comportamentale che doveva invece essere la base per l’accoglimento o il diniego della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, NOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, lamentando ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. erronea applicazione della legge penale, non essendo stata dichiarata d’ufficio, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Deduce la difesa che il reato risulta commesso dal ricorrente il 27/10/2015, con la conseguenza che la relativa prescrizione era maturata nella primavera del 2023, vale a dire nelle more del giudizio di secondo grado; tuttavia, la Corte veneziana aveva omesso di provvedere, non dichiarando – come avrebbe dovuto – l’improcedibilità per intervenuta estinzione del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
E’ fondato il ricorso di NOME COGNOME relativo alla intervenuta prescrizione del reato, dovendosi ricordare il principio di diritto secondo il quale «Ł ammissibile il ricorso per cassazione col quale si deduce, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266818).
Invero, tenuto conto che la data di commissione del reato Ł indicata in rubrica nel giorno 27/10/2015 e che non sono intervenuti, nel corso del giudizio, periodi di sospensione del corso della prescrizione, il termine di prescrizione massimo di sette anni e sei mesi Ł decorso il 27/04/2023, in epoca anteriore al 19/02/2024, data della pronuncia della sentenza della Corte di appello di Venezia. Ne consegue che, alla data della pronunzia della sentenza impugnata, resa il 19/02/2024, era già decorso il termine massimo di prescrizione del reato di cui al capo K), con la conseguente fondatezza dei rilievi sollevati sul punto dal ricorrente.
Tanto comporta la necessità di annullare senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato di
cui al capo K) estinto per prescrizione.
Il ricorso di NOME COGNOME Ł inammissibile per manifesta infondatezza.
2.1 Va subito precisato che, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, la sentenza di patteggiamento, agli effetti penali, Ł equiparata ad una pronuncia di condanna (art. 445, comma 1bis, ultimo periodo cod. proc. pen.), dal momento che il legislatore delegato con la c.d. riforma Cartabia ha inteso solo ribadire l’inefficacia della sentenza di patteggiamento nei giudizi extrapenali, precisando che la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444, comma 2, cod. proc. pen. non può essere utilizzata «ai fini di prova» nei giudizi civili, disciplinari, tributari e amministrativi (compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile) e che, nel caso in cui non siano applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna.
E non a caso, le Sezioni unite hanno ritenuto che la sentenza di patteggiamento (sia allargato che ordinario), in ragione dell’equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna e in mancanza di un’espressa previsione di deroga, costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell’art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa (così, Sez. U, n. 17781 del 29/11/2005, Diop, Rv. 233518; in senso conforme v. Sez. 1, n. 45952 del 10/09/2019, COGNOME, Rv. 277332; Sez. 6, n. 26627 del 17/04/2024, Bianchi; Rv. 286842).
2.2 In secondo luogo, deve essere ricordato che la giurisprudenza di legittimità Ł ferma nel ritenere che, in tema di giudizio di appello, il giudice non Ł tenuto a concedere d’ufficio la sospensione condizionale della pena, nØ a motivare specificamente sul punto, nel caso in cui, nell’atto di impugnazione e in sede di discussione, siano stati genericamente richiamati i “benefici di legge”, omettendo l’indicazione di alcun elemento di fatto idoneo a giustificare l’accoglimento della richiesta (Sez. 1, n. 44188 del 20/09/2023, T., Rv. 285413; Sez. 4, n. 1513 del 03/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258487). E, nel caso in esame, l’atto di appello proposto dal ricorrente conteneva la richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione del provvedimento, senza indicare alcun elemento di fatto astrattamente idoneo a fondare l’accoglimento della richiesta.
In ogni caso, i giudici di appello hanno fondato il giudizio negativo sulla concessione dei benefici invocati, richiamando i medesimi parametri della entità del fatto e della personalità dei prevenuti richiamati per giustificare la congruità del trattamento sanzionatorio, e sottolineando la presenza, per il ricorrente, di un precedente specifico recente con pena sospesa. Ed a quest’ultimo riguardo, deve essere ricordato l’orientamento di questa Corte (Sez. 3, n. 6573 del 22/06/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268947; Sez. 5, n. 30410 del 26/05/2011, COGNOME, Rv. 25058301) secondo cui «non vi Ł l’obbligo di motivare il diniego della sospensione condizionale della pena quando essa non sia concedibile giusta la disposizione di cui all’art. 164, comma 2, n. 1, cod. pen., che esclude il beneficio alternativamente sia ai soggetti che abbiano riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, sia ai delinquenti o contravventori abituali o professionali. NØ l’astratta applicabilità dell’art. 164, u.c., cod. pen. che introduce una deroga al principio generale di inapplicabilità della sospensione condizionale ai recidivi, impone al giudice di specificare i motivi per cui ritiene di non concederla, essendo evidente in tal caso l’implicito giudizio negativo sulla successiva astensione dalla commissione di ulteriori reati» (nello stesso senso, Sez. 1, n. 2628 del 29/09/2023, dep. 2024, COGNOME, non mass.; Sez. 3, n. 1688 del 21/12/2023, dep. 2024, COGNOME, non mass.).
Ciononostante, deve rilevarsi che l’estinzione del reato contestato al COGNOME in concorso con il Gemo per effetto dell’intervenuta prescrizione si produce anche nei confronti del COGNOME il cui
ricorso Ł inammissibile. L’inammissibilità dell’impugnazione, infatti, non impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, qualora altro impugnante abbia proposto valido atto di gravame, atteso che l’effetto estensivo della impugnazione produce i suoi effetti anche con riferimento all’imputato non ricorrente o il cui ricorso sia inammissibile, ed indipendentemente dalla fondatezza dei motivi dell’imputato validamente ricorrente purchØ non di natura esclusivamente personale: ciò sia quando la prescrizione sia maturata nella pendenza del ricorso, sia quando sia maturata antecedentemente (cfr. Sez. 6, n. 14027 del 13/02/2024, Greco, Rv. 286373; Sez. 3, n. 16158 del 26/02/2019, COGNOME, Rv. 275403; Sez. 2, n. 33429 del 12/05/2015, Rv. 264139; Sez. 3 n.10223 del 24/01/2013, Rv. 254640). E il motivo di ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME non ha connotazioni “esclusivamente personali”, perchØ censura esclusivamente l’intervenuta prescrizione del reato contestato in concorso con NOME COGNOME
Pertanto, non emergendo dal testo del provvedimento impugnato elementi che possano giustificare l’applicazione dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, Rv. 258169; Sez. 6, n. 27944 del 12/06/2008, Rv. 240955), nØ ostandovi la recidiva specifica contestata a NOME COGNOME da considerare esclusa poichØ il computo della pena non mostra alcun aumento da imputare alla predetta circostanza (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275319), deve dichiararsi anche nei confronti di NOME COGNOME l’estinzione del reato contestato per maturata prescrizione ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Va, inoltre, evidenziato che il ricorrente la cui impugnazione sia stata dichiarata inammissibile e che, tuttavia, si sia giovato dell’estensione degli effetti favorevoli derivanti dall’accoglimento del ricorso proposto dal coimputato, non può essere condannato al pagamento delle spese processuali (Sez. 2, n. 15648 del 09/12/2022, dep. 2023, Campione, non mass.; Sez. 2, n. 55169 del 25/09/2018, COGNOME, non mass.; Sez. 3, n. 912 del 10/10/2017, dep. 2018, Valle, non mass.; Sez. 4 n. 46344 del 14/10/2014, Rv. 260741).
P.Q.M
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche’ il reato loro ascritto e’ estinto per prescrizione.
Così Ł deciso, 31/01/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
ALDO ACETO