Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 28880 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 28880 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/07/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sui ricorsi proposti da:
3)NOME nato a Salerno il 01/02/1981
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.
3.NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME a mezzo dei rispettivi difensori, propongono ricorso avverso la sentenza del 30 gennaio 2025 con cui la Corte di Appello di Reggio Calabria, decidendo in sede di rinvio, ha confermato il trattamento sanzionatorio determinato con la sentenza del 15 dicembre 2022, previa qualificazione del fatto descritto al capo 18) nel reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90.
– Relatore –
Sent. n. sez. 1119/2025
UP – 10/07/2025
R.G.N. 17312/2025
La Corte territoriale avrebbe rigettato la richiesta di riqualificazione della fattispecie nell’ipotesi di cui al comma quinto del d.P.R. 309/90 facendo erroneo riferimento ad un principio di diritto relativo alla fattispecie associativa ex art. 74 d.P.R. 309/90, senza tenere conto del fatto che i ricorrenti non sono stati ritenuti responsabili di alcun reato associativo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ciò premesso la Corte distrettuale, con argomentazioni coerenti con le risultanze processuali ed immuni da illogicità manifeste, ha ritenuto congrua la pena determinata dal primo giudice
1.2.Il ricorrente si limita a sostenere contestare la congruità della pena per il reato satellite di cui al capo 18), senza fornire elementi a sostegno di tale affermazione e senza confrontarsi adeguatamente con il convincente percorso argomentativo seguito dai giudici di appello.
L’unico motivo di impugnazione Ł, pertanto, aspecifico e non consentito in sede di legittimitàin quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non Ł stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243-01; Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, COGNOME, non massimata).
Il ricorso proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME Ł inammissibile in quanto formulato da soggetti non legittimati.
Come risulta dalla lettura della sentenza impugnata, e dal testo della decisione della Corte di Cassazione che aveva disposto l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio sulla qualificazione giuridica del reato di cui al capo 18) e la conseguente determinazione del trattamento sanzionatorio, tali questioni avevano formato oggetto solo del ricorso proposto da NOME COGNOME nell’annullare la sentenza, la Corte di Cassazione aveva rilevato che la statuizione di annullamento andava estesa anche nei confronti degli imputati non ricorrenti NOME e COGNOME in applicazione del disposto dell’art. 587, comma primo, cod. proc. pen. trattandosi di motivi di impugnazione non personali.
Deve essere ribadito, sul punto, che la statuizione del giudice di rinvio Ł suscettibile di formare oggetto di ricorso in sede di legittimità solo ad opera dell’imputato che abbia originariamente esercitato la facoltà di impugnazione della sentenza, in ossequio del principio di diritto secondo cuiŁ inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza di rinvio dall’imputato che non aveva impugnato la sentenza precedentemente annullata dalla Corte di cassazione. L’effetto estensivo dell’accoglimento di un motivo comune implica, infatti, esclusivamente il diritto del condannato originariamente non impugnante di partecipare al giudizio per evitare giudicati contrastanti, ma non anche una restituzione del termine, essendo ormai irrevocabile la decisione nei suoi confronti (vedi Sez. 3, n. 10223 del 24/01/2013, Mikulic, Rv. 254639-01; Sez. 6, Ordinanza n. 46202 del 02/10/2013, Serio, Rv. 258156 – 01; Sez. 5, n. 39776 del 05/07/2023, Migale, non massimata).
Ne consegue che, stante l’intervenuta irrevocabilità della sentenza di condanna nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME non sussistevano i presupposti per la proposizione del ricorso per cassazione da parte dei menzionati imputati.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così Ł deciso, 10/07/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME