Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28940 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28940 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DIMITRI NOME COGNOME nato a AVETRANA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 22 gennaio 2024 la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza presentata da NOME COGNOME per l’estensione dell’impugnazione e ha dichiarato inammissibile la sua richiesta di revisione, in relazione alla sentenza n. 341/2023 emessa in data 17 maggio 2023. Con detta sentenza la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, aveva dichiarato inammissibile, perché tardivo, l’appello proposto dal COGNOME contro la sentenza emessa in data 20 aprile 2022 dal Tribunale di Taranto, che lo aveva condannato per il delitto di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, sentenza che è stata perciò dichiarata irrevocabile, nei suoi confronti, in data 04 ottobre 2022, ed aveva invece accolto l’appello proposto da altri coimputati, derubricando i delitti loro ascritti nell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 dichiarandoli prescritti.
La richiesta dell’istante, di estendere a lui stesso gli effetti favorevo dell’impugnazione proposta da detti coimputati, è stata dichiarata inammissibile perché questi ultimi hanno proposto appello in relazione al reato contestato al capo 1), in cui egli non era imputato, essendolo per il solo capo 2), commesso in concorso con imputati diversi dagli appellanti. La richiesta non è stata accolta neppure con riferimento alla originaria coimputata COGNOME, perché per il reato contestato anche al COGNOME ella è stata giudicata separatamente, con sentenza di applicazione della pena emessa in data 27 febbraio 2015 e divenuta irrevocabile il 27/ maggio 2016, apparentemente senza riqualificare il reato stesso, e l’istituto di cui all’art. 587 cod.proc.pen. non è applicabile in caso di separazione di processi.
La Corte ha, infine, dichiarato inammissibile la subordinata richiesta di revisione, non vertendosi in alcuna delle ipotesi previste dall’art. 630 cod.proc.pen.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, con un unico motivo comprendente varie questioni tra loro diverse e deducendo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., per la contraddittorietà e l’inesistenza della motivazione in relazione alla competenza del giudice procedente e alle richieste rigettate.
Nel processo di primo grado, svolto a carico di quattordici imputati, il giudice aveva del tutto omesso di valutare la richiesta di qualificare i tre reati contestat come violazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Il giudice di appello ha concesso tale riqualificazione, dichiarando i reati prescritti, per tutti g
imputati ad eccezione del ricorrente e del coimputato COGNOME, i cui appelli sono stati dichiarati inammissibili per tardività, con una conclusione palesemente affetta da ingiustizia sotto un profilo sostanziale. Anche per l’originari coindagata COGNOME, giudicata separatamente, il reato è stato qualificato come violazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.
L’esito della vicenda processuale è pertanto ingiusto per il NOME, in quanto condannato ad anni sei di reclusione ed euro 26.000 di multa per un reato analogo, giudicato in una sentenza di primo grado che avrebbe dovuto essere dichiarata nulla per la totale mancanza di motivazione su una questione specificamente sollevata, e stante la inconciliabilità della sua condanna con quella riportata, per il medesimo fatto, dalla COGNOME.
2.1. La prima questione che viene posta nell’unico motivo di ricorso attiene alla competenza della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto: essa si è dichiarata incompetente sull’istanza di continuazione, ritenendo competente, quale giudice dell’esecuzione, il Tribunale di Taranto, e si è invece ritenuta competente, di fatto, per le diverse richieste che ha poi respinto, senza neppure motivare tale decisione contraddittoria.
2.2. La seconda questione posta attiene alla illogicità e contraddittorietà della motivazione in merito alla richiesta di estensione degli effetti favorevoli dell’appello proposto dai coimputati. I fatti sono stati contestati con tre divers capi di imputazione, ma sono emersi nel corso della medesima indagine e sono stati giudicati con un unico procedimento. Il giudice di primo grado, poi, aveva valutato le tre imputazioni in modo unitario, senza distinguere tra le posizioni dei vari coimputati, a cui ha irrogato, infatti, la medesima pena. l motivi dell’appello proposto dai coimputati attenevano pertanto, necessariamente, alla medesima parte della sentenza.
L’affermazione della Corte, che la sentenza di appello non abbia riguardato lo stesso fatto attribuito al ricorrente, che era imputato per il solo reato di cui capo 2) mentre i coimputati, il cui appello è stato accolto, erano imputati per i soli capi 1) e 3), relativi a fatti diversi, è formalmente corretta, ma la Corte no ha tenuto conto della decisione intervenuta per l’originaria coindagata COGNOME, giudicata per il medesimo fatto ascritto al ricorrente. La sentenza emessa nei confronti del ricorrente risulta, infatti, del tutto inconciliabile con quella emes nei confronti della COGNOME, e con la sentenza n. 341/2023 emessa nei confronti dei coimputati. L’ordinanza è errata, e pertanto illegittima, nella parte in cui l Corte di appello ha affermato non essere provato che nella sentenza a carico della COGNOME il reato sia stato qualificato come violazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, emergendo ciò con evidenza dalla documentazione depositata.
2.3. L’ultima questione posta con l’unico motivo di ricorso attiene al difetto di motivazione dell’ordinanza in merito alla richiesta di revisione della sentenza a carico del ricorrente, per il contrasto con quella a carico della COGNOME. L’identità dei reati contestati ai due imputati è stata dimostrata, e la loro diversa qualificazione è perciò in contrasto insanabile, dovendosi peraltro ribadire che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto non dimostrata la riqualificazione operata in favore della COGNOME.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato, e deve perciò essere dichiarato inammissibile.
L’eccezione relativa all’asserita incompetenza della Corte di appello, e alla non giustificata difformità di decisione in merito alla competenza del Tribunale di Taranto per la richiesta di applicare l’istituto della continuazione, manifestamente infondata.
La competenza a decidere sulla richiesta di estensione dell’impugnazione, presentata ai sensi dell’art. 587 cod.proc.pen., deve essere attribuita allo stesso giudice dell’impugnazione, chiamato a pronunciarsi sull’impugnazione proposta solo da alcuni tra i coimputati, ovvero al giudice dell’esecuzione, chiamato a pronunciarsi sulla possibilità di estendere agli imputati non impugnanti gli effetti favorevoli di una sentenza già definitivamente pronunciata. Nel caso di specie la Corte di appello si è ritenuta competente, quale giudice dell’esecuzione, avendo pronunciato anche nei confronti del ricorrente la sentenza n. 341/2023, con cui ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, l’appello da lui proposto. La sua competenza, infatti, deve essere stabilita sulla base del criterio stabilito dall’art. 665, commi 1, cod.proc.pen., secondo cui «competente a conoscere l’esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato».
L’art. 665, comma 2, cod.proc.pen., invero, stabilisce che se il giudice di appello ha confermato la sentenza appellata, come avvenuto in questo caso per il ricorrente, stante la declaratoria di inammissibilità della sua impugnazione, la competenza per l’esecuzione spetta al giudice di primo grado. Deve, però, applicarsi il principio di unitarietà dell’esecuzione stabilito dalla giurisprudenza d legittimità, secondo cui «Nei procedimenti con pluralità di imputati, la competenza del giudice di appello a provvedere in executivis va affermata, in
forza del principio dell’unitarietà dell’esecuzione, non solo rispetto a coloro per quali la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto a coloro nei cui confronti la decisione sia stata confermata, pure quando la riforma sostanziale consista nella dichiarazione di estinzione del reato o nell’applicazione della continuazione, interna o con reati giudicati con altre sentenze» (Sez 1, n. 48933 del 11/07/2019, Rv. 277463; vedi anche Sez. 1, n. 6282 del 16/11/1999, Rv. 215019; Sez. 1, n. 31778 del 16/10/2020, Rv. 279802, Sez. 1, n. 10676 del 10/02/2015, Rv. 262987).
Nel caso di una richiesta di applicazione dell’istituto della continuazione tra più sentenza definitive, invece, il criterio attributivo della competenza è stabilit dall’art. 665, comma 4, cod.proc.pen., dal momento che quella esecuzione concerne più sentenze, emesse da giudici diversi: la competenza è attribuita al «giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo». Non vi è dubbio che il provvedimento a carico del ricorrente divenuto irrevocabile per ultimo è la sentenza emessa dal tribunale di Taranto, divenuta irrevocabile in data 04 ottobre 2022, con lo spirare del termine per la sua impugnazione: correttamente, perciò, la Corte di appello, investita della richiesta di applicare la continuazione tra i reati da questa giudicati e quelli di cui ad altre, precedenti sentenze ha indicato il tribunale di Taranto quale giudice competente, trasmettendogli l’istanza.
Il ricorrente pretende di valutare la competenza del giudice dell’esecuzione sulla base di un identico principio, ma il codice di procedura stabilisce criteri diversi a seconda dell’oggetto dell’incidente di esecuzione, criteri che, in questo caso, sono stati rispettati. Non sussiste, pertanto, la dedotta contraddittorietà della decisione in punto di competenza.
Il motivo relativo all’asserita illogicità e contraddittorietà de motivazione, nella parte in cui la Corte di appello ha respinto la richiesta di estensione degli effetti favorevoli dell’appello proposto dai coimputati, è manifestamente infondato.
Lo stesso ricorrente riconosce che tale motivazione è corretta laddove afferma che l’appello dei coimputati riguardava fatti diversi da quello attribuito al ricorrente, contestati ai capi 1) e 3) mentre il ricorrente era imputato per il sol reato di cui al capo 2). Pertanto, logicamente il giudice dell’esecuzione ha ritenuto non estensibile a lui l’effetto favorevole derivante dalla riqualificazion dei reati contestati ai coimputati, trattandosi di una decisione relativa a fatt diversi da quelli attribuiti al ricorrente, e a reati per i quali egli non era imput Presupposto per l’applicazione dell’effetto estensivo, ai sensi dell’art. 587 cod.proc.pen., è, infatti, che sussista il caso del «concorso di più persone in uno
stesso reato», e nel caso di riunione di procedimenti per reati diversi l’effetto estensivo può essere riconosciuto solo se l’impugnazione del coimputato è stata proposta per motivi inerenti la violazione di legge processuale e non esclusivamente personali, condizione qui non verificatasi.
Il ricorrente fonda la sua richiesta di estensione alla sua condanna della riqualificazione in senso favorevole dei reati esaminati dalla sentenza di appello sostenendo che i fatti, sebbene contestati con tre diversi capi di imputazione, sarebbero emersi nel corso della medesima indagine e giudicati nel medesimo procedimento, e che i motivi di appello proposti dai coimputati attengono «alla medesima parte della sentenza», ma tali affermazioni sono palesemente irrilevanti. L’effetto estensivo della pronuncia conseguente all’impugnazione proposta solo da alcuni dei più imputati può verificarsi solo purché la sentenza di appello abbia modificato, per motivi non personali dell’appeillante, la decisione relativa al medesimo reato contestato anche all’imputato non appellante, o abbia valutato l’inesistenza delle prove dimostrative anche della sussistenza del diverso reato attribuito all’imputato non impugnante, mentre nel presente caso il giudice di appello ha solo qualificato diversamente il reato contestato agli imputati impugnanti, del quale ha però confermato la sussistenza, assumendo una decisione che non può riguardare il diverso reato applicato al ricorrente. La richiesta di quest’ultimo, di fatto, comporterebbe l’inammissibile intervento dennolitorio del giudice dell’esecuzione su una sentenza definitiva, in relazione ad un punto mai validamente impugnato da alcun imputato, né mai esaminato, neppure indirettamente, dal giudice dell’impugnazione, adito da altri imputati.
Anche la questione relativa all’asserita difformità tra la sentenza emessa dal tribunale di Taranto contro il ricorrente e quella a carico dell’originari coindagata COGNOME, imputata per il medesimo reato il quale, in un separato giudizio di applicazione della pena su richiesta, sarebbe stato per lei qualificato come violazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, è manifestamente infondata.
Dalla sentenza n. 289/2015 emessa a carico di questa imputata in data 27 febbraio 2015, allegata al ricorso, risulta infatti evidente che il giudice non ha proceduto ad una diversa qualificazione giuridica del fatto, contestato come violazione dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, ed anzi ha affermato, nella breve parte motiva del provvedimento, che «corretta risulta la qualificazione giuridica del fatto, con riferimento al disposto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90» La ragione della modesta entità della pena irrogata è che questa è stata calcolata come mero aumento sulla pena irrogata con una precedente sentenza, i cui reati sono stati ritenuti uniti in continuazione con quello lì giudicato.
Non sussiste, quindi, alcuna difformità di giudicati in relazione al medesimo fatto, essendo stata anche la COGNOME giudicata per il t’atto contestato al ricorrente, qualificato in modo identico, come valutato anche nell’ordinanza impugnata.
Il ricorso è, pertanto, manifestamente infondato anche nella parte in cui il ricorrente sostiene l’erroneità della decisione di respingere la richiesta d revisione della sentenza emessa a suo carico, per il contrasto con quella a carico della COGNOME. E’ evidente, infatti, per quanto detto al superiore paragrafo 4, che non sussiste alcun contrasto di giudicati con la sentenza che ha giudicato l’originaria coimputata COGNOME per il medesimo fatto attribuito al ricorrente, qualificato anche per lei come violazione dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990. GLYPH Non sussiste, pertanto, l’asserita situazione di inconciliabilità tra giudicati, che ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. a), cod.proc.pen. legittima l richiesta di revisione. GLYPH Palesemente insussistenti sono, poi, le altre ipotesi previste dalla norma, peraltro neppure invocate dal ricorrente.
L’ordinanza impugnata è perciò correttamente motivata nella parte in cui ha respinto la richiesta di revisione «non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall’art. 630 cod.proc.pen.», avendo il giudice dell’esecuzione già rilevato, come detto, che non risulta essere intervenuta una diversa qualincazione del reato nella sentenza a carico della coindagata COGNOME.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente