Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44324 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44324 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Giarre il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/02/2022 della Corte d’appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore della parte civile RAGIONE_SOCIALE, il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in subordine, rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME, la quale ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio limitatamente all’ultimo motivo del ricorso e il rigetto dello stesso ricorso ne resto;
udito l’AVV_NOTAIO, in difesa di RAGIONE_SOCIALE, la quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile e ha depositato conclusioni scritte e nota spese, delle quali ha chiesto la liquidazione;
udito l’AVV_NOTAIO, in difesa del Comune di Giarre, il quale ha chiesto che il ricorso sia rigettato e ha depositato conclusioni scritte e nota spese, delle quali ha chiesto la liquidazione;
udito l’AVV_NOTAIO, in difesa di COGNOME NOME, la quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 03/02/2022, la Corte d’appello di Catania confermava la sentenza del 18/03/2021 del Tribunale di Catania di condanna di NOME COGNOME alla pena di sei anni e nove mesi di reclusione ed C 1.400,00 di multa per i reati, in continuazione tra loro, di estorsione pluriaggravata in concorso (con NOME COGNOME e con NOME COGNOME) e di lesioni personali pluriaggravate in concorso (con NOME COGNOME), reati commessi entrambi ai danni di NOME COGNOME.
Avverso l’indicata sentenza del 03/02/2022 della Corte d’appello di Catania, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, NOME COGNOME, affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 110 e 629 cod. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riguardo all’affermazione di responsabilità per il delitto di estorsione in concorso.
Il ricorrente rappresenta al riguardo che: a) l’unica condotta a sé ascrivibile sarebbe costituita dalla mera presenza, del tutto passiva, in assenza di comportamenti attivi sia fisici sia verbali, all’aggressione posta in essere dal COGNOME il 15 ottobre 2018 ai danni della persona offesa COGNOME, atteggiamento meramente passivo che sarebbe stato confermato, nel corso del dibattimento, dallo stesso COGNOME; b) non vi sarebbe alcuna prova che egli fosse a conoscenza del fatto che il COGNOME, il quale avrebbe convocato il COGNOME al solo scopo di intimargli di non importunare la moglie, intendesse fare alla persona offesa anche una richiesta estorsiva; c) dall’effettuata attività di intercettazione risultava che non era m stata registrata una conversazione tra sé e il COGNOME, che la persona offesa COGNOME non aveva mai avuto contatti con lui, come pure il COGNOME, e che, nei colloqui che questi aveva avuto con il COGNOME, egli non era mai menzionato; d) sempre dalle effettuate intercettazioni sarebbe risultato che, nelle isolate occasioni in cui egl era stato menzionato dai coimputati COGNOME e COGNOME, costoro lo avevano indicato come un soggetto del tutto estraneo ai fatti; e) egli è estraneo a qualsiasi consorteria criminosa; f) la Corte d’appello di Catania, nell’attribuire rilievo contenuto dell’intercettata conversazione tra presenti effettuata il 23 novembre 2018 nella sala colloqui del carcere dove si trovava ristretto il COGNOME, interpretandola nel senso che questi, essendo stato colto in flagranza, avrebbe deciso di scagionare i correi COGNOME e COGNOMECOGNOME avrebbe trascurato che «il COGNOME essendo intervenuto nella vicenda successivamente, ha avuto una conoscenza parcellizzata e de relato della condotta e del presunto coinvolgimento
del COGNOME nella vicenda delittuosa», sicché, «a fronte delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, la quale ha da sempre escluso che il COGNOME abbia avuto un qualsivoglia ruolo nella vicenda estorsiva e delle genuine esternazioni del COGNOME che nel corso delle conversazioni ambientali ha ribadito più volte la totale estraneità del COGNOME ai fatti di causa», non sarebbe «dato sapere da quali fonti il COGNOME avrebbe appreso di un eventuale del tutto supposto coinvolgimento del COGNOME, atteso che peraltro, lo stesso COGNOME non ha mai avuto alcun contatto con il COGNOME e anche nei colloqui con il COGNOME non ha mai fatto il benché minimo riferimento al COGNOME».
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 59 e 416-bis.1, comma 1, cod. pen., e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riguardo all’affermata sussistenza delle aggravanti cosiddette del metodo mafioso e dell’agevolazione mafiosa.
Quanto alla prima di tali aggravanti, il ricorrente rappresenta che: a) in occasione dell’episodio del 15 ottobre 2018, non solo egli rimase del tutto silente ma il COGNOME, nell’avanzare la richiesta di denaro al COGNOME, non fece alcun riferimento, né diretto né implicito, ad associazioni criminali; b) la stessa richiest fu avanzata dal COGNOME «nel corso di un alterco insorto per questioni di natura squisitamente personale», sicché l’intento dello stesso COGNOME sarebbe stato «evidentemente fine a sé stesso e proteso a “punire” il COGNOME per il comportamento ritenuto irrispettoso nei confronti della propria moglie», come sarebbe confermato anche dalla «totale mancanza di ulteriori e successivi approcci del COGNOME (oltre che del COGNOME ) verso la presunta persona offesa»; c) il COGNOME, nell’avanzare la richiesta di denaro, utilizzò la prima persona singolare («Da ora in poi mi devi portare»), laddove, quanto si intende fare riferimento a un sodalizio di tipo mafioso, «si utilizza quantomeno il plurale, al fine di indurre persona offesa ad intendere che il beneficiario della dazione non sia chi effettua la richiesta ma un gruppo criminale»; d) dalle risultanze probatorie era emerso che i fatti del 15 ottobre 2018 non avevano determinato nella persona offesa alcun vincolo di assoggettamento che consegue all’utilizzo del metodo mafioso, come sarebbe confermato dal fatto che «il COGNOME ebbe a rivolgersi a COGNOME NOME non di propria iniziativa, ma solo ed esclusivamente su espresso consiglio del suo amico COGNOME NOME e che il COGNOME parlando con i fratelli COGNOME non ebbe a riferire di una richiesta estorsiva ma solo ed esclusivamente di essere stato picchiato dal COGNOME per avere importunato sua moglie», come era stato affermato dallo stesso COGNOME nel corso del dibattimento, sicché sarebbe «palesemente illogico ritenere allora, che il COGNOME, asseritamente condizionato dal vincolo d assoggettamento tipico del metodo mafioso, pur avendo avuto la possibilità di parlare con il COGNOME (che si poneva quale possibile intermediario per risolvere
la vicenda) si sia limitato a raccontare dell’aggressione, omettendo di fare il benché minimo riferimento alla richiesta estorsiva»; e) la preoccupazione per la richiesta estorsiva sarebbe insorta nel COGNOME non dopo i fatti del 15 ottobre 2018, gli unici ai quali fu presente il COGNOME, ma dopo i colloqui con il coimputato COGNOME, «ad ulteriore dimostrazione che la richiesta di denaro da parte del COGNOME non aveva esplicato alcuna valenza intimidatrice».
Quanto alla seconda aggravante dell’agevolazione mafiosa, con riguardo all’asserito fine di agevolare l’RAGIONE_SOCIALE di tipo mafioso denominata RAGIONE_SOCIALE, il ricorrente rappresenta che la configurabilità di tale aggravante non potrebbe prescindere dalla prova «che la condotta delittuosa abbia prodotto una consapevole diretta incidenza sull’esistenza e sull’operatività di quella determinata consorteria mafiosa, con la conseguenza che mancando elementi idonei a dimostrare la concreta influenza esercitata dalla presunta estorsione ai danni del COGNOME sulla vita dell’RAGIONE_SOCIALE mafiosa denominata RAGIONE_SOCIALE e la consapevolezza del COGNOME in ordine a tale finalità», la sussistenza dell’aggravante dovrebbe essere esclusa.
Il ricorrente deduce ancora l’erroneità dell’affermazione della Corte d’appello di Catania secondo cui l’aggravante del metodo mafioso «si estende a tutti i concorrenti», atteso che, sia con riguardo a tale aggravante, sia con riguardo all’aggravante dell’agevolazione mafiosa, sarebbe necessario dimostrare «che il presunto concorrente nel reato ne abbia avuto la consapevolezza o l’abbia ignorata per colpa o errore determinato da colpa» e rappresenta in proposito che, «se il COGNOME non ebbe a percepire alcuna intimidazione di carattere mafioso (proprio perché nessuna intimidazione di carattere mafioso è mai stata fatta al COGNOME dal COGNOME e meno che mai dal COGNOME) a fortiori non si comprende per quale ragione avrebbe dovuto percepirla il COGNOME, che oltre a non avere posto in essere la benché minima condotta , risulta totalmente estraneo a qualsivoglia contesto di criminalità organizzata», tanto che già in primo grado era stata esclusa, nei suoi confronti, la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 628, terzo comma, n. 3), cod. pen.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riguardo «alla ingiustificata disparità d trattamento sanzionatorio» rispetto al coimputato NOME COGNOME.
Il ricorrente premette che: a) all’udienza del 10 settembre 2019, celebrata davanti al G.u.p., gli imputati avevano chiesto che il processo fosse definito nelle forme del giudizio abbreviato condizionato all’esame della persona offesa; b) il G.u.p. rigettava tale richiesta di giudizio abbreviato condizionato, ritenendo che un ulteriore esame della persona offesa fosse del tutto superfluo; c) tale superfluità veniva confermata dal Tribunale di Catania ma veniva smentita dalla
Corte d’appello di Catania, la quale riteneva «immotivatamente rigettata la richiesta di procedere con le forme del giudizio abbreviato condizionato all’esame della persona offesa», in quanto «procedere all’audizione della persona offesa avrebbe consentito di approfondire con maggiore grado di certezza alcuni aspetti della vicenda e tale escussione avrebbe avuto valenza integrativa rispetto alle affermazioni rese dal COGNOME»; d) per tale ragione, la Corte d’appello di Catania applicava al COGNOME la riduzione di pena prevista dall’art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
Ciò premesso, il ricorrente rappresenta che, pur essendo vero che egli, diversamente dal COGNOME, non aveva dedotto in sede di appello l’illegittimità del diniego alla richiesta di giudizio abbreviato condizionato, «risulta altrettanto ver che le deduzioni difensive (All. 7) che hanno condotto la Corte di Appello a riformare la sentenza nei confronti del COGNOME non risultano affatto personali, ma al contrario risultano comuni ed identiche a quelle che connotano la posizione personale del COGNOME», con la conseguenza che dovrebbe operare l’effetto estensivo dell’impugnazione.
Il ricorrente aggiunge che sarebbe del tutto ingiustificata la mancanza di una norma analoga a quella dell’art. 438, comma 6-ter, cod. proc. pen., per il caso in cui il diniego illegittimo del giudizio abbreviato sia stato opposto ai sensi d comma 5 dell’art. 438 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è manifestamente infondato.
1.1. Costituisce un orientamento consolidato della Corte di cassazione quello secondo cui, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorr cosiddetta “doppia conforme” quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle pro con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (tra le tante: Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, NOME, Rv. 25261501).
Costituisce, altresì, un principio pacificamente accolto dalla Corte di cassazione quello secondo cui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono
inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spes della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 26296501).
Ciò evidenziato, si deve anche rammentare che, in materia di intercettazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268389-01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784-01).
Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, inoltre, concorre nel delitto di tentata estorsione aggravata, ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, conv. con modif. dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, colui che, pur rimanendo sempre silente, accompagni altri incaricati di formulare la richiesta di “pizzo”, assista alla espressa richiesta e si allontani con l’autore del stessa, poiché tale condotta svolge un contributo materiale e morale in relazione al rafforzamento dell’effetto intimidatorio della pretesa estorsiva e all rappresentazione dell’esistenza di un gruppo organizzato (Sez. 2, n. 47598 del 19/10/2016, COGNOME, Rv. 268284-01).
1.2. Nel caso in esame, le conformi sentenze dei giudici di merito hanno ritenuto la responsabilità del COGNOME, a titolo di concorso con il COGNOME e con il COGNOME, nel delitto di estorsione, sulla base degli elementi che: a) come era stato dichiarato dalla persona offesa COGNOME, il COGNOME, insieme con il COGNOME, lo aveva “accolto” all’ingresso dell’edificio nel quale abitava, lo aveva indirizzato i una zona riservata dell’androne, e, pur rimanendo silente e non partecipando al suo pestaggio, aveva assecondato e rafforzato l’intimidazione materialmente posta in essere dal COGNOME, anche collocandosi in modo tale che la persona offesa non si potesse allontanare; b) dall’intercettata conversazione tra presenti effettuata il 23 novembre 2018 nella sala colloqui del carcere dove si trovava ristretto il coimputato COGNOME, emergeva che questi, nel parlare con il suo interlocutore, aveva fatto esplicitamente riferimento al COGNOME, oltre che al COGNOME, come ulteriori autori dell’estorsione («loro gliela stanno facendo e io l’ho completata»), manifestando l’intento di scagionare gli stessi COGNOME e COGNOME in quanto, essendo
stato colto nella flagranza del reato, non avrebbe avuto senso fare condannare anche loro, e palesando altresì come quella delle presunte molestie alla moglie del COGNOME fosse stata solo una scusa per avanzare la richiesta estorsiva.
Tale motivazione non appare né contraddittoria né manifestamente illogica, oltre a essere in linea con il ricordato orientamento della Corte di cassazione in tema di concorso nel reato di estorsione e, a fronte di ciò, le censure del ricorrente appaiono sostanzialmente dirette a sollecitare una diversa valutazione del significato probatorio degli elementi di prova, inclusa l’interpretazione della menzionata intercettata conversazione tra presenti, per giungere a conclusioni differenti in ordine alla valenza degli stessi elementi, il che non è ammissibile i questa sede di legittimità.
Il secondo motivo è manifestamente infondato.
2.1. Quanto all’aggravante del metodo mafioso, si deve anzitutto rammentare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, tale circostanza aggravante è configurabile anche a carico di un soggetto che non faccia parte di un’RAGIONE_SOCIALE di tipo mafioso, ma ponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente e alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga a un sodalizio del genere anzidetto (Sez. 2, n. 38094 del 05/06/2013, COGNOME, Rv. 257065-01; Sez. 1, n. 4898 del 26/11/2008, dep. 2009, COGNOME, Rv. 243346-01).
In secondo luogo, la Corte di cassazione ha altresì chiarito che integra la suddetta circostanza aggravante la condotta di chi, anche senza fare uso di un’esplicita minaccia, pretenda dalla persona offesa il pagamento di somme di denaro per assicurarle protezione, in un territorio notoriamente soggetto all’influsso di consorterie mafiose, senza che sia necessario che la vittima conosca l’estorsore e la sua appartenenza a un RAGIONE_SOCIALE determinato (Sez. 2, n. 21707 del 17/04/2019, Barone, Rv. 276115-01. In senso analogo: Sez. n. 22976 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 270175-01; Sez. 2, n. 32 del 30/11/2016, dep. 2017, Gallo, Rv. 268759-01).
Si deve infine rammentare che la circostanza aggravante in questione, in quanto riferita alle modalità di realizzazione dell’azione criminosa, ha natura oggettiva ed è valutabile a carico dei concorrenti, sempre che siano stati a conoscenza dell’impiego del metodo mafioso ovvero l’abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa (Sez. 4, n. 5136 del 02/02/2022, Arlotta, Rv. 282602-02).
Alla luce di tali principi, del tutto coerente e logica, oltre che in linea con stessi principi, risulta l’attribuzione, da parte della Corte d’appello di Catani dell’aggravante de quo al COGNOME, in quanto concorrente nel richiedere al COGNOME somme di denaro a titolo di “pizzo”; richiesta che, per il contesto mafioso (con
riferimento al RAGIONE_SOCIALE) di provenienza dell’estorsione, del quale i giudici di merito hanno adeguatamente dato atto, era idonea a manifestare una più energica carica intimidatoria, che era stata come tale effettivamente percepita dalla vittima.
2.2. Quanto all’aggravante dell’agevolazione mafiosa, occorre rammentare che le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che tale circostanza aggravante ha natura soggettiva, inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato dal fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 27873401).
Nel caso in esame, i giudici di merito hanno ritenuto che il fine dell’estorsione di agevolare l’attività dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE” era emerso dal contenuto delle intercettazioni ambientali delle conversazioni tra la persona offesa COGNOME e NOME COGNOME, il quale aveva esplicitamente detto al COGNOME che l’estorsione posta in essere dal COGNOME e dal COGNOME era stata “autorizzata” da NOME COGNOME e da suo padre NOME, detto “u prufissuri”, appartenenti al predetto RAGIONE_SOCIALE.
Tale motivazione, fornita dal Tribunale di Catania – e, peraltro, neppure specificamente contestata dal ricorrente nel proprio atto di appello – in quanto argomenta, in modo del tutto logico, come l’estorsione fosse stata quindi commessa con il fine di agevolare il menzionato RAGIONE_SOCIALE, nella consapevolezza dell’ausilio a esso prestato, si sottrae, perciò, alle censure sollevate dal ricorrent
3. Il terzo motivo è fondato.
La Corte di cassazione ha più volte ribadito che la richiesta di applicazione della diminuente prevista per il rito abbreviato non ammesso nel giudizio di primo grado è motivo di impugnazione non esclusivamente personale e, quindi, se accolto, estensibile agli altri imputati, impugnanti o no, che non lo abbiano proposto (Sez. 2, n. 3750 del 08/01/2013, COGNOME, Rv. 254549-01; Sez. 4, n. 45496 del 14/10/2008, COGNOME, Rv. 242030-01; Sez. 5, n. 25074 del 12/06/2002, COGNOME, Rv. 222853-01).
Nel caso di specie: a) tutti e tre gli imputati, in sede di udienza preliminare avevano formulato richiesta di definizione del processo nelle forme del giudizio abbreviato, subordinato all’ulteriore esame della persona offesa; b) tale richiesta veniva rigettata dal G.u.p., avendo questi ritenuto che l’ulteriore esame della persona offesa fosse superfluo; c) la predetta richiesta di abbreviato condizionato veniva riproposta dall’imputato COGNOME al Tribunale di Catania che, parimenti, la rigettava; d) avverso tale rigetto, il COGNOME proponeva appello sul punto; e) con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Catania, ritenendo fondati i rilievi del COGNOME avverso la stessa decisione di rigetto, rideterminava la pena allo stesso
irrogata, applicando a tale imputato la diminuente prevista dall’art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
Ciò precisato, in ossequio al principio sopra citato, affermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, si deve ritenere che la Corte d’appello di Catania abbia omesso di considerare l’identica posizione del COGNOME, come avrebbe dovuto fare in virtù del principio dell’estensione, in favor, dell’impugnazione, previsto dall’art. 587, comma 1, cod. proc. pen.
La sentenza impugnata deve quindi essere annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena inflitta all’imputato in quella di quattro anni e sei mesi di reclusione ed C 933,00 di multa.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.
Inoltre, l’imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune RAGIONE_SOCIALE Giarre, in persona del sindaco pro-tempore, che si liquidano in complessivi euro 3.592,00, oltre accessori di legge, nonché dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante protempore, che si liquidano in complessivi euro 3.167,00, oltre accessori di legge
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena inflitta in quella di anni 4, mesi 6 di reclusione ed euro 933 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Giarre in persona del sindaco pro-tempore che liquida in complessivi euro 3592, oltre accessori di legge, nonché dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro-tempore, che liquida in complessivi euro 3167,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 15/06/2023.