Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 29607 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 6 Num. 29607 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2025
SESTA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME NOME
NOME COGNOME ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 20/02/2025 del Tribunale di Catanzaro udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi la inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Ha proposto ricorso l’indagato, con atto del difensore, avv. NOME COGNOME Il quale ha dedotto due motivi:
2.1. Violazione ed erronea applicazione degli articoli 56, 81 cpv., 424, 629 comma secondo, 416bis. 1 cod. pen. nonchØ mancanza o contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, quanto al reato di estorsione aggravata tentata di cui al capo 47), perpetrata ai danni dell’autosalone RAGIONE_SOCIALE
La Corte ha errato nel confermare la permanenza dei gravi indizi a carico di COGNOME nonostante l’adozione delle piø favorevoli decisioni nei confronti dei coindagati, che avrebbero dovuto essere considerate quale fatto nuovo sopravvenuto incidente sul giudizio di gravità indiziaria.
Non Ł configurabile l’ipotesi delittuosa contestata al ricorrente in concorso con NOME COGNOME e NOME COGNOME – rispettivamente, presunto esecutore materiale e presunto mandante della vicenda estorsiva – in quanto i provvedimenti nei confronti dei coindagati non si limitano ad escludere il concorso dei diretti interessati, ma destrutturano in radice l’ipotesi delittuosa.
Sent. n. sez. 819/2025
CC – 23/05/2025
R.G.N. 12231/2025
Il Tribunale ha ritenuto in termini assertivi che la condotta estorsiva fosse passibile di esecuzione monosoggettiva da parte del ricorrente.
2.2. Violazione di legge in relazione all’articolo 416bis cod. pen. e vizi di motivazione quanto al reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso.
Il ricorrente avrebbe rivestito il ruolo di coadiutore di NOME COGNOME nella gestione del monopolio mafioso del settore dell’autonoleggio con conducente; ruolo che si sarebbe estrinsecato prevalentemente attraverso il concorso nel reato di cui al capo 47).
Per contro, le richiamate pronunce cautelari, nei confronti di COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME, hanno finito con l’escludere la esistenza stessa della ‘ndrina COGNOME, operante nel territorio di Briatico, e che, in tesi accusatoria, sarebbe stata dedita alla gestione illecita delle attività di noleggio con conducente e che, da ultimo, all’esito degli annullamenti nei confronti degli indagati, risulterebbe composta da due soli partecipi ( NOME COGNOME e NOME COGNOME).
A seguito dei rilievi difensivi COGNOME Ł stato collocato nella ‘locale di Zungri’, con un ruolo nella sostanza indefinito.
Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha concluso nei termini riportati in epigrafe
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł inammissibile in quanto reiterativo e generico.
Il primo motivo denuncia l’omessa considerazione da parte del Tribunale dell’effetto estensivo che i sopravvenuti annullamenti dei titoli cautelari nei confronti dei concorrenti nel delitto, COGNOME e COGNOME, avrebbero prodotto sulla posizione del ricorrente, con riguardo alla vicenda estorsiva di cui al capo 47).
Viene evocata la violazione del principio di disparità di trattamento.
2.1. La questione Ł in sØ astrattamente deducibile, posto che, come affermato da questa Corte, in tema di revoca o modifica della misura cautelare, il provvedimento favorevole emesso nei confronti di un coindagato può costituire fatto nuovo sopravvenuto, del quale tener conto ai fini della rivalutazione del quadro indiziario (ma non anche delle esigenze cautelari, che devono essere vagliate con riferimento a ciascun indagato) (Sez. 2, n. 42352 del 06/10/2023, COGNOME, Rv. 285141 – 01; Sez. 2, n. 20281 del 18/02/2016, COGNOME, Rv. 266889 – 01).
Tale impostazione esclude dunque ogni automatismo dell’effetto che, solo impropriamente può dirsi estensivo, dovendo l’identità di posizione processuale, che induce la “estensione” della valutazione favorevole al coindagato, essereanaliticamente argomentata e giustificata.
2.2. Le censure al riguardo sono articolate, tuttavia, in termini del tutto vaghi ed indeterminati, non consentendo a questa Corte di apprezzare l’incidenza delle decisioni nei confronti dei correi sul quadro indiziario a carico di COGNOME in funzione della avanzata richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari.
Con riguardo a NOME COGNOME il ricorrente richiama la pronuncia di annullamento dell’ordinanza genetica adottata da questa Corte di cassazione, e, con riguardo alla seguente pronuncia resa in sede rescissoria, si limita ad evidenziare come il Tribunale di Catanzaro, conformandosi alle indicazioni del Giudice di legittimità, abbia ritenuto gli elementi acquisiti, comprensivi dei colloqui telefonici captati nelle ore precedenti alla
consumazione dell’atto intimidatorio, intercorsi tra COGNOME e COGNOME, e con lo stesso COGNOME «non convergenti in ordine al giudizio di gravità indiziaria».
Nulla Ł dedotto con riferimento alle ragioni dell’annullamento disposto, per il medesimo reato, nei confronti del coimputato NOME COGNOME
2.3. Tanto premesso, l’ordinanza qui impugnata ha argomentato, con motivazione stringata – correlata, del resto alla genericità dei rilievi difensivi formulati nell’atto di appello che le pronunce di annullamento evocate hanno contenuti prettamente individuali, che non sono estensibili perchØ inerenti alle sole posizioni dei soggetti nei cui confronti sono rese e comunque sono riportate in termini non incidenti sulla posizione di COGNOME.
Ed invero, la sentenza rescindente di questa Sesta Sezione, n. 233 del 29/11/2023 che, in tesi difensiva, avrebbe’demolito il corredo investigativo’ – ha devoluto al Giudice del rinvio il solo accertamento della gravità indiziaria nei confronti di NOME COGNOME sul rilievo che la ricostruzione del Tribunale, originariamente adito per il riesame, si era fondata essenzialmente su frammenti di conversazioni intercettate, intercorse trala persona offesa, NOME COGNOME e sua moglie, nelle quali egli faceva riferimento a ‘NOME‘ – dagli inquirenti individuato in COGNOME – e, soprattutto, sul personale convincimento dello stesso COGNOME in ordine alla riferibilità al medesimo della condotta.
La vicenda era stataconfusamente inquadrata – secondo la pronuncia rescindente anche in ordine alla sua causale, sottolineando che «COGNOME avrebbe subito l’atto intimidatorio per aver adottato tariffe altamente concorrenziali, andando a destabilizzare un settore commerciale controllato da COGNOME NOME NOME», ma di seguito correlando l’atto all’intento di far desistere COGNOME stesso dal pretendere un pagamento, senza peraltro aver individuato concretamente la natura e l’entità del credito.
Di qui il rinvio al Tribunale per nuovo giudizio, essenzialmente per non essere stati acquisiti elementi univocamente dimostrativi della attribuzione del fatto al ricorrente COGNOME
Così perimetrato l’ambito del devoluto, non essendo stato negato il materiale accadimento del fatto estorsivo e senza inequivoci riferimenti alla condotta ascritta al COGNOME, non emergono i presupposti per l’effetto estensivo invocato dal ricorrente.
2.4. Con tali rilievi il ricorrente non si confronta, sicchØ, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi inammissibile il ricorso, in quanto fondato su motivi generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822 – 01 hanno consacrato il principio per cui, l’appello, al pari del ricorso per cassazione, Ł inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, Ł direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato; nello stesso senso, Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 – 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 – 01).
3.Il secondo motivo Ł parimenti inammissibile.
3.1. Anche in tal caso, il difensore ha dedotto, quale fatto sopravvenuto alla sentenza di questa Corte, Sez. 2, n. 11088 del 6 febbraio 2024, sul riesame proposto contro l’ordinanza genetica nei confronti dell’odierno ricorrente, l’intervenuto annullamento del titolo cautelare nei confronti dei sodali.
3.2.La questione non Ł astrattamente preclusa.
Va al riguardo precisato che, diversamente da quanto dedotto dal Pubblico Ministero, non vi osta il c.d. giudicato cautelare.
Invero, la preclusione processuale conseguente alle pronunce emesse, all’esito del procedimento incidentale di impugnazione, dalla Corte di cassazione o dal Tribunale in sede di riesame o di appello Ł di portata “endoprocessuale”, e dunque piø ridotta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, sia perchØ limitata allo stato degli atti, sia perchØ non copre le questioni deducibili, ma solo le questioni dedotte e decise, ancorchØ implicitamente, nel procedimento di impugnazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari personali (Sez. 5, n. 12745 del 06/12/2023, dep. 2024, Scala, Rv. 286199 – 01; Sez. 5, n. 27710 del 04/05/2018, COGNOME, Rv. 273648 – 01, entrambe sulla scorta di Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235908 – 01).
Nella pronuncia relativa al giudizio di riesame, divenuta definitiva, si Ł ritenuta la compenetrazione organica, dinamica e fattiva del ricorrente nel sodalizio descritto nell’imputazione provvisoria (nel pieno rispetto dei principi affermati da Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889), con individuazione di un suo ruolo nell’ambito della gestione delle attività di noleggio con conducente, ma nulla Ł stato dedotto in quel giudizio in relazione alle pronunce relative ai sodali, venute in essere in epoca successiva alla prima pronuncia del Tribunale del riesame.
3.3. Dunque, anche in relazione al reato associativo, pur formulando doglianze astrattamente degne di attenzione, il ricorso non offre elementi per consentire di apprezzarne la fondatezza.
Vengono evocate pronunce non allegate, relative ai soggetti cui sarebbe stata contestata la condotta di partecipazione alla ‘ndrina di Briatico, sicchØ rimangono un puro enunciato le deduzioni per cui sarebbe venuto meno il ‘fulcro dell’agire illecito del gruppo’ (monopolio del settore del noleggio con conducente).
Così pure, trova smentita l’assunto per cui, per effetto delle evocate decisioni di annullamento, sarebbe venuto meno il ‘numero legale’ dell’associazione, ridottasi a due sole unità.
L’ordinanza ha precisato come al ricorrente sia contestata la partecipazione ad una articolazione della ‘ndrangheta, associazione organizzata sulla base dei livelli gerarchici e funzionali propri del cosiddetto Crimine di Polsi, suddivisa nelle diverse ‘ndrine (ovvero cellule criminali di base) tra cui quella di Briatico, che costituisce a sua volta espressione della locale di Zungri. I partecipi della locale, nominativamente indicati dal Tribunale, sono in numero decisamente elevato, dal che consegue che le modifiche delle vicende cautelari nei confronti di COGNOME COGNOME COGNOME e NOME COGNOME pur se hanno mutato la composizione soggettiva del sodalizio, non valgono ad eliderne la consistenza numerica.
Tali argomentazioni non evidenziano fratture logiche.
Deve ribadirsi che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione Ł ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure concernenti la ricostruzione dei fatti oppure tese ad ottenere una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628 01; Sez. 6, n. 11194 dell’8/3/2012, COGNOME, Rv. 252178 – 01).
4. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ al versamento a favore della cassa delle ammende della somma che si valuta equo quantificare nella misura indicata in dispositivo, non vertendosi in ipotesi di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
Alla Cancelleria sono demandati gi adempimenti comunicativi di cui all’art. 94, comma 1 -ter , disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così Ł deciso, 23/05/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME NOME
NOME COGNOME