Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26892 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 26892 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato ad ALTAMURA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria a firma del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto accogliere il ricorso di COGNOME NOME, annullando la sentenza impugnata e rinviando per la determinazione del trattamento sanzionatorio, e di rigettare il ricorso di COGNOME NOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa il 7 marzo 2022, il Tribunale di Livorno aveva condannato COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME
NOME per aver commesso, in concorso tra loro, un furto aggravato (capo a) e un tentativo di furto aggravato (capo b). Entrambi i delitti avevano a oggetto rilevanti quantitativi di merce stivata nei magazzini di stoccaggio della “RAGIONE_SOCIALE“, siti in Livorno, alla INDIRIZZO, ed erano stati perpetrati avvalendosi di due camion intestati alla “RAGIONE_SOCIALE“. Il primo era stato commesso la notte tra il 3 e il 4 dicembre 2017, mentre il secondo era stato tentato la notte tra il 14 e il 15 dicembre 2017,
La Corte di appello di Firenze – a seguito di impugnazione proposta da COGNOME NOME e COGNOME NOME – ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, assolvendo il COGNOME e il COGNOME dal reato di furto aggravato (capo a), rideterminando conseguentemente la pena loro inflitta e la provvisionale liquidata in favore della parte civile.
Secondo la Corte territoriale, gli imputati avrebbero posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a impossessarsi di svariati bancali di merce custoditi nel magazzino di stoccaggio della “RAGIONE_SOCIALE“. In particolare, avrebbero provveduto a portare sul posto due camion destinati al trasporto della merce sottratta, avrebbero tagliato le reti di recinzione dei depositi della cooperativa e avrebbero aperto un varco per consentire il trasporto della merce sui camion. Il delitto non era stato portato a consumazione per l’intervento della Polizia di Stato, che aveva sorpreso il COGNOME e il COGNOME a bordo dei due camion, con una ricetrasmittente, in attesa di disposizioni da parte dei correi.
Avverso la sentenza della Corte di appello, hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei loro difensori di fiducia, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Il ricorso di COGNOME NOME si compone di un unico motivo, con il quale il ricorrente deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 56 cod. pen.
Sostiene che: la Corte di appello avrebbe ritenuto erroneamente «integrati gli estremi del tentativo»; non si comprenderebbe quali siano stati «gli atti idonei diretti in modo non equivoco posti in essere dagli imputati»; questi ultimi sarebbero stati «fermati e controllati solo perché trovati a bordo di automezzi simili ai mezzi usati per commettere un furto qualche giorno prima»; il sopralluogo effettuato la sera stessa del controllo aveva dato esito negativo; privo di rilievo sarebbe il nervosismo manifestato dagli imputati durante il controllo della polizia giudiziaria, atteso che esso sarebbe correlato al fatto che il cronotachigrafo non era in regola; «possedere una ricetrasmittente non può costituire un atto idoneo diretto in modo non equivoco a commettere H reato di furto».
Il ricorso di COGNOME NOME si compone di un unico motivo, con il quale il ricorrente deduce l’inosservanza dell’art. 587 cod. proc. pen.
Il ricorrente rappresenta che: in primo grado, tutti e quattro gli imputati erano stati condannati sia per il reato di furto consumato che per il reato di furto tentato; la sentenza del Tribunale era stata impugnata dai soli coimputati COGNOME NOME e COGNOME NOME; l’appello dei predetti imputati si fondava su motivi di impugnazione non esclusivamente personali la Corte di appello, accogliendo parzialmente i gravami, aveva assolto il COGNOME e il COGNOME dal reato di furto consumato, per non aver commesso il fatto, rideterminando la pena inflitta.
Tanto premesso, il ricorrente sostiene che a Corte di appello, ai sensi dell’art. 587 cod. proc. pen., avrebbe dovuto già disporre la citazione del coimputato non appellante e in ogni caso disporre in suo favore l’estensione degli effetti favorevoli della decisione, derivanti dal parziale accogllimento del gravame proposto dal COGNOME e dal COGNOME.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di accogliere il ricorso di COGNOME NOME, annullando con rinvio la sentenza impugnata, e di rigettare quello di COGNOME NOME.
AVV_NOTAIO, per COGNOME, ha presentato conclusioni scritte con le quali ha chiesto di accogliere il ricorso.
AVV_NOTAIO, per COGNOME, ha presentato conclusioni scritte con le quali ha chiesto di accogliere il ricorso e di annullare senza rinvio la sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
L’unico motivo del ricorso di COGNOME NOME è inammissibile.
Esso, invero, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato.
La Corte di appello, invero, ha fornito un’ampia motivazione sia in ordine all’oggettivo compimento di atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un furto che in ordine alla responsabilità degli imputati.
Con riguardo al primo profilo, ha rilevato che la polizia giudiziaria, la mattina seguente al controllo dei due camion, a seguito di specifica richiesta dei diretti interessati, aveva appurato che degli estranei erano entrati dal retro e avevano accatastato dei bancali di merce, ma poi non erano riusciti a portarli via, anche perché il varco attraverso il quale avrebbero dovuto trasportarli era bloccato da un «mega carrello elevatore». La merce era stata rinvenuta ancora nei piazzali dell’azienda e la recinzione risultava tagliata.
Ha evidenziato che l’esito negativo del controllo effettuato la notte tra il 14 e il 15 dicembre assumeva scarsa rilevanza, atteso che si trattava di un rapido controllo nei dintorni effettuato da parte di una «volante» e che l’oggettiva constatazione del compimento degli atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il furto erano stati rilevati solo all’esito del più approfondit sopralluogo, effettuato la mattina successiva, quando i locali dell’azienda erano stati aperti e la polizia giudiziaria aveva avuto la possibilità ch effettuare i prop rilievi all’interno di essi.
Quanto alla riconducibilità del fatto agli imputati, la Corte di appello ha evidenziato che gli imputati si trovavano in piena notte a bordo di due camion, in un luogo poco distante dalla sede della ditta e proprio nell’orario di chiusura dell’azienda, quando il tentativo di furto era stato perpetrato. All’interno di uno de camion, era stata trovata una ricetrasmittente, che consentiva di comunicare senza lasciare traccia a differenza del telefono. Gli imputati non avevano saputo fornire alcuna giustificazione della loro presenza in quel luogo e avevano manifestato evidenti segni di nervosismo durante il controllo.
Si tratta di una motivazione adeguata e coerente, rispetto alla quale il ricorrente non ha dedotto alcun travisamento di prova o determinante vizio logico.
L’unico motivo del ricorso presentato da COGNOME NOME è inammissibile.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità: la mancata citazione dell’imputato non appellante implica una valutazione negativa del giudice di merito in ordine all’estensibilità dei motivi di appello; l’imputato non appellante, nel cas in cui ritenga di avere diritto all’estensione degli effetti dell’appello proposto altri, può farli valere in sede esecutiva, in quanto essi operano come rimedio straordinario, possibile nonostante il giudicato, e non in sede di legittimità, nella quale è preclusa una valutazione sul carattere personale o meno dei motivi (cfr. Sez. 6, n. 29408 del 14/06/2018, M., Rv. 273437; Sez. 5, n. 17650 del 11/02/2004 COGNOME, Rv. 229235; Sez. 2, n. 9022 del 26/03/1997, COGNOME, Rv. 208743). Deve essere, pertanto, ribadito che, «in tema di effetto estensivo dell’impugnazione, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall’imputato non appellante avverso la sentenza emessa in primo grado e non citato per il giudizio di appello, salva restando la possibilità di far valere gli effetti favorevoli
dell’impugnazione proposta dai coimputati mediante la proposizione dell’incidente di esecuzione» (cfr. Sez. 6, n. 29408 del 14/06/2018, M., Rv. 273437).
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
PQ.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 15 marzo 2024.