Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 16828 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16828 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 14/03/2023 dalla Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa il 13 luglio 2016 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Firenze, all’esito di giudizio abbreviato, per quanto di interesse ai presenti fini, giudicava NOME colpevole dei reati ascrittigli ai capi A e B, condannando l’imputato alla pena di tre anni, otto mesi di reclusione e 12.000,00 euro di multa.
L’imputato, inoltre, veniva condannato alle pene accessorie di legge e al pagamento delle spese processuali.
Con sentenza emessa il 14 marzo 2023 la Corte di appello di Firenze, per quanto di interesse ai presenti fini, pronunciandosi sull’impugnazione di NOME, confermava la sentenza di appello e condannava l’appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali.
I fatti di reato, nella loro consistenza materiale, sono incontroversi e non contestati da NOME che, nel giudizio di appello, si limitava a censurare l’eccessività del trattamento sanzionatorio irrogato, sia sotto il profilo del bilanciamento circostanziale, eseguito ai sensi dell’art. 99 cod, pen., sia sotto il profilo dell’aumento di pena disposto a titolo di continuazione sul più grave reato di cui al capo A.
I Giudici di merito, in particolare, ritenevano dimostrato che l’imputato e i suoi complici, dietro la corresponsione di corrispettivi in denaro, fornivano a cittadini stranieri false attestazioni presso aziende inesistenti, false denunce di emersione di lavoro, false attestazioni di ospitalità, procurando, in tal modo, l’ingresso e la permanenza illegale nel territorio italiano degli immigrati clandestini.
Sulla scorta di queste, incontroversa, ricostruzione degli accadimenti criminosi l’imputato NOME veniva condannato alle pene di cui in premessa.
Avverso la sentenza di appello NOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, ricorreva per cassazione, articolando tre censure difensive.
Con il primo motivo si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, per non avere la Corte di merito dato esaustivo conto delle ragioni che non consentivano di estendere al ricorrente la riqualificazione del reato di cui A, ex art. 12, comma 5, legge 26 luglio 1975, n. 354 (T.U. imm.), effettuata nei confronti del coimputato NOME, che si imponeva per
effetto della sovrapponibilità delle due posizioni processuali, ai sensi dell’art. 587 cod. proc. pen.
Con il secondo motivo, prospettato in correlazione con la doglianza precedente, si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte territoriale dato adeguato conto delle ragioni che non consentivano la riqualificazione del reato di cui A, ex art. 12, comma 5, T.U. imm., che si imponeva alla luce delle circostanze di tempo e di luogo con cui si erano verificati gli accadimenti criminosi.
Con il terzo motivo si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte di appello dato opportuno conto delle ragioni che non consentivano la concessione dell’attenuante di cui all’art. 12, comma 5-quinquies, T.U. imm., che si imponeva alla luce del modesto disvalore dei comportamenti criminosi di NOME e del comportamento di collaborazione processuale assunto dal ricorrente durante il procedimento.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è fondato in accoglimento del primo motivo, nel quale devono ritenersi assorbite le residue doglianze.
Con il motivo oggetto di accoglimento, in particolare, si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, per non avere la Corte di merito dato esaustivo conto delle ragioni che non consentivano di estendere al ricorrente la riqualificazione del reato di cui A, effettuata nei confronti del coimputato NOME, ex art. 12, comma 5, T.U. imm., che si imponeva per effetto della sovrapponibilità delle due posizioni processuali, ai sensi dell’art. 587 cod. proc. pen.
Osserva il Collegio che la fondatezza della doglianza in esame discende dal principio stabilito dall’art. 587, comma 1, cod. proc. pen., – a tenore del quale: «Nel caso di concorso di più persone in uno stesso reato, l’impugnazione proposta da uno degli imputati, purché non fondata su motivi esclusivamente personali, giova anche agli altri imputati» -, che riguarda l’estensione all’imputato non impugnante degli effetti derivanti dall’accoglimento di una censura di natura oggettiva, rappresentata, nel nostro caso, dalla riqualificazione
della fattispecie di cui al capo A, effettuata nei confronti del coimputato NOME.
Allo scopo di inquadrare il principio previsto dall’art. 587, comma 1, cod. proc. pen., appare indispensabile richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «II principio previsto dall’art. 587 cod. proc. pen. riguarda l’estensione, all’imputato non impugnante sul punto, degli effetti favorevoli derivanti dall’accoglimento del motivo di natura oggettiva dedotto dal coimputato, ma non implica l’estensione da un coimputato all’altro dei motivi di impugnazione, con conseguente dovere da parte del giudice di esaminarli» (Sez. 6, n. 21739 del 29/01/2016, COGNOME, Rv. 266917 – 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 55001 del 18/07/2018, COGNOME, Rv. 274213 – 01; Sez. 6, n. 20511 del 16/01/2018, COGNOME, Rv. 261697 – 01; Sez. 1, n. 44319 del 30/09/2014, COGNOME, Rv. 261697 – 01).
In questa cornice, laddove l’impugnazione riguarda un motivo non esclusivamente personale ed è estensibile all’imputato non impugnante, come nel caso di NOME, per il quale si controverte della questione della riqualificazione della fattispecie di cui al capo A, si sensi dell’art. art. 12, comma 5, T.U. imm., l’estensione opera sul piano degli effetti processuali. Si integra, in questo modo, una sorta di restituzione nel termine e si riapre autonomamente il giudizio sul punto della decisione cui si riferisce il motivo comune altrui, rappresentato nel nostro caso dalla riqualificazione della fattispecie di cui al capo A, come nel caso di NOME, effettuata nel giudizio di appello (tra le altre, Sez. 6, n. 21739 del 29/01/2016, COGNOME, cit.).
Per ragioni di natura sistematica, la finalità dell’istituto di cui all’art. 58 cod. proc. pen. è di natura sostanziale, riguardando la necessità di evitare giudicati contrastanti e di privilegiare esigenze di giustizia, estendendo al soggetto che non impugni ovvero che impugni per motivi diversi la possibilità di svolgere difese sul punto nella fase di gravame, come affermato da questa Corte, secondo cui l’effetto «estensivo dell’impugnazione, in caso di accoglimento di un motivo di ricorso per cassazione non esclusivamente personale, giova anche nei confronti del coimputato che ha proposto ricorso per motivi diversi da quelli accolti, con conseguente applicabilità della disciplina prevista dall’art. 627, comma quinto, cod. proc. pen.» (Sez. 6, n. 46202 del 02/10/2013, Serio, Rv. 258155 – 01).
Pertanto, l’estensione degli effetti dalla riqualificazione della fattispecie di cui al capo A, effettuata nei confronti del coimputato NOME al ricorrente discende dalla natura oggettiva e non esclusivamente personale della questione sollevata, riguardante la qualificazione del reato contestato ai
due soggetti in concorso. Si consideri che nei confronti di NOME si è operata la riqualificazione della condotta contestata al capo A, ai sensi dell’art. 12, comma 5, T.U. imm., non essendosi acquisita la prova che il coimputato del ricorrente avesse procurato l’ingresso nel territorio italiano di cittadini stranieri.
Non può, al contempo, non rilevarsi che, sebbene la motivazione della sentenza impugnata, sotto il profilo dedotto faccia esclusivo riferimento a NOME, è incontroverso che le modalità con cui i due imputati supportavano gli stranieri presenti nel territorio italiano erano assimilabili, oltre che fondate su un compendio probatorio analogo, con la conseguenza c:he la mancata riqualificazione della fattispecie di cui al capo A, appare, sulla base del percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello di Firenze, priva di adeguata giustificazione.
Queste considerazioni impongono di ribadire la fondatezza del primo motivo di ricorso, cui conseguono le conclusioni di cui in dispositivo.
Restano assorbite nel motivo oggetto di accoglimento le residue doglianze, afferenti alla mancata riqualificazione del reato di cui al capo A, ex art. 12, comma 5, T.U. imm., nonché al diniego dell’attenuante di cui all’art. 12, comma 5-quinquies, T.U. imm., che presuppongono il corretto inquadramento delle ipotesi delittuose ascritte al ricorrente, sul quale, per le ragioni esposte nel paragrafo precedente, si impone un nuovo giudizio.
Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l’annullamento della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze per un nuovo giudizio, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi di diritto che si sono enunciati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze.
Così deciso il 20 marzo 2024.