Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 19116 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 19116 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Rose 1’01/06/1974
COGNOME NOMECOGNOME nato a Catania il 05/03/1977
avverso la sentenza emessa dalla Corte d appello di Catanzaro il 10/05/2023;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. NOME COGNOME che ha chiesto per COGNOME l’annullamento con rinvio della impugnata sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e per COGNOME il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni dell’Avv. NOME COGNOME difensore degli imputati, che ha insist per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza con cui COGNOME NOME e COGNOME NOME sono stati condannati per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R 9 ottobre 1990, n. 309.
COGNOME è stato condannato, in concorso con COGNOME, per avere trasportato, all’interno di una autovettura condotta da questo, e comunque detenuto, all’interno di una busta di plastica, circa un chilo lordo di marjuana (capo 1).
Il solo COGNOME è stato condannato anche per avere detenuto nella propria abitazione, occultata nella cavità muraria della camera da letto a lui in uso, metadone cloridrat all’interno di un flacone di vetro da 100 ml. sigillato (capo 2).
Ha proposto ricorso per cassazione COGNOME articolando due motivi.
2.1. Con il primo si deduce violazione di legge quanto al capo 1).
Sarebbe provato che dai 928,4 grammi di sostanza stupefacente sequestrata era possibile ricavare solo 74,2 dosi medie singole, ciascuna delle quali, dunque, avrebbe dovuto contenere una quantità di 13,47 grammi di sostanza lorda per avere un “minimo effetto drogante”, cioè un “quantitativo spropositato per un singolo “spinello”; aggiunge che sarebbe stata accertata una quantità di principio attivo di 1.856 mg.
Si evidenzia che: a) ciascuno dei due imputati avrebbe in realtà detenuto una quantità di principio attivo di poco superiore alla soglia minima di 500 mg. detenibil b) la percentuale media di THC rinvenuta nel campione oggetto di analisi è risultata essere pari allo 0,2 °h.
Dunque, la sentenza sarebbe viziata per non avere valutato come la sostanza presentasse un principio attivo così basso da non poter produrre effetto drogante.
2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in relazione al capo 2, negate solo con riguardo al capo 1.
Ha proposto ricorso per cassazione COGNOME Rosario articolando due motivi.
3.1. Con il primo si deduce violazione di legge processuale; il tema attiene all mancata notifica al difensore di fiducia del decreto di citazione per il giudizio abbrevi di appello.
La notifica sarebbe stata compiuta solo all’Avv. NOME COGNOME ma non anche all’Avv.ta NOME COGNOME difensore di fiducia, nei due gradi di merito.
3.2. Il secondo motivo è strutturalmente identico al primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di Liguori.
E’ pervenuta una memoria nell’interesse di Liguori con cui si riprendono e si sviluppano gli argomenti posti a fondamento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Per ragioni di metodo è utile esaminare innanzitutto il primo motivo proposto nell’interesse di COGNOME, che ha valenza pregiudiziale.
Dalla sentenza impugnata si evince che la questione non è stata dedotta nel corso del giudizio di appello, nemmeno in sede di conclusioni.
Le Sezioni unite hanno spiegato che il termine ultimo di deducibilità della nullità regime intermedio, derivante dall’omessa notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale di appello ad uno dei due difensori dell’imputato, è quello della deliberazione della sentenza nello stesso grado, anche in caso di assenza in udienza sia dell’imputato che dell’altro difensore, ritualmente avvisati. (Sez. U, n. 22242 d 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249651 in fattispecie relativa, come nel caso in esame, a giudizio abbreviato in grado di appello).
Ne discende che il motivo è inammissibile perché avente ad oggetto una questione preclusa.
Sono invece fondati il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di Liguori il secondo motivo del ricorso proposto da COGNOME.
2.1 Le Sezioni Unite hanno stabilito che, in tema di stupefacenti, la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione d cannabis sativa, quali foglie, inflorescenze, olio e resina, integrano il reato di cui al 73, d.P.R. n. 309 del 1990, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall’art. 4, commi 5 e 7, legge n. 242 del 2016, salvo che tali derivati siano concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensiv (Sez. U, n. 30475 del 30/05/2019, COGNOME, Rv. 275956).
Si tratta di un principio di diritto che, pur riguardando la peculiare fattispecie quale si era posto il problema di qualificare le condotte come lecite in base alla suddett legge n. 242 del 2016 – che autorizza la coltivazione di particolari tipi di canapa per finalità indicate dalla stessa legge – ribadisce un criterio interpretativo di caratter generale, enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, nell valutazione della rilevanza penale delle condotte aventi ad oggetto stupefacenti, occorre sempre verificare, nel rispetto del principio di offensività, che in concreto la sostan oggetto di cessione abbia una reale efficacia drogante, vale a dire una effettiva attitudin a produrre effetti psicotropi.
Come già sottolineato dalle Sezioni Unite, ai fini della configurabilità del reato di al citato art. 73 non rileva il superamento della dose media giornaliera ma la circostanza che la sostanza ceduta abbia effetto drogante per la singola assunzione dello stupefacente (Sez. U, n. 47472 del 29/11/2007, COGNOME, Rv. 237856; e, in senso conforme, con riferimento alla coltivazione domestica, Sez. U, n. 28605 del 24/04/2008, COGNOME, Rv. 239920),
Nell’ambito delle condotte di cessione di sostanze stupefacenti, rilevanti ai sensi dell’art. 73, d.P.R. cit., ciò che occorre verificare non è solo la percentuale di princ attivo contenuto nella sostanza ceduta, bensì l’idoneità della medesima sostanza a
produrre, in concreto, un effetto drogante (in questo senso Sez. 4, n. 4324 del 27/10/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265976): con la conseguenza che il reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 è configurabile anche in relazione a dosi inferiori a quell media singola di cui al D.M. 11 aprile 2006, con esclusione però di quelle condotte afferenti a quantitativi di sostanze stupefacenti talmente minimi da non pote modificare, neppure in maniera trascurabile, l’assetto neuropsichico dell’utilizzator (Sez. 6, n. 51600 del 11/12/2019, COGNOME, Rv. 277574; Sez. 3, n. 47670 del 09/10/2014, COGNOME, Rv. 261160).
2.2. Alla luce di tali canoni esegetici, la motivazione del provvedimento gravato s presenta gravemente deficitaria, tenuto conto che, a fronte della circostanziate doglianze formulate con l’impugnazione- le stesse indicate nel ricorso in esame- la Corte territoriale si è limitata a rispondere in maniera apodittica, cioè richiamando la massim di Sez. 6, n. 51600 del 2019, in precedenza indicata.
Nessuna spiegazione in concreto è stata fornita, tenuto conto, soprattutto, di quanto evidenziato anche dal Tribunale, e cioè che la percentuale di principio attivo contenuto nel campione di sostanza stupefacente oggetto dell’accertamento tecnico è risultata essere dello 0,2 %.
Nulla è stato spiegato sulla idoneità della sostanza a produrre, in concreto, in ragione della quantità di principio attivo indicata, un effetto drogante.
Sul capo la sentenza deve dunque essere annullata per un nuovo esame; la Corte di appello applicherà i principi indicati e verificherà se e in che termini è configurabi reato contestato a capo 1).
È fondato anche il secondo motivo del ricorso proposto nell’interesse di COGNOME
3.1. Dalla sentenza di primo grado emerge che le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute in relazione al reato di cui al capo 1) e che sulla pena, derivat dalla diminuzione di dette circostanze generiche, di sei mesi di reclusione e euro 1.200,00 di multa è stato disposto un aumento per la continuazione con il reato di cui al capo 2) di sei mesi di reclusione e 300 euro di multa: nessuna spiegazione è stata tuttavia fornita su se e in che limiti, in relazione a detto reato, siano state riconos le circostanze attenuanti generiche.
La Corte di appello, cui la questione era stata devoluta, si è limitata ad affermar che la diminuzione delle pene, per effetto del riconoscimento di dette circostanze, sarebbe stata compiuta in relazione al reato di cui al capo 1).
3.2. Sul tema, secondo un primo indirizzo, il giudizio circa la sussistenza dell circostanze attenuanti generiche, anche se fondato solo su elementi di natura soggettiva, può essere riferito ai singoli episodi criminosi e non necessariamente esteso
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in via automatica ed in modo indistinto a tutti i reati uniti dal vincolo della con
(Sez. 5, n. 19366 dell’08/06/2020, Finizio, Rv. 279107).
Secondo altra impostazione, in tema di reato continuato, il giudizio c sussistenza delle circostanze attenuanti generiche, da effettuarsi secondo i p
previsti dall’art. 133 cod. pen., ove fondato su elementi di fatto di natura deve essere riferito allo specifico fatto reato, senza estensione del beneficio a
avvinti dal vincolo della continuazione; diversamente, ove gli elementi circost siano riferibili all’imputato, sulla base di elementi di fatto di natura sogge
giudizio deve essere riferito indistintamente a tutti i reati uniti dal vi continuazione (Sez. 1, n. 20945 del 25/02/2021, Casarano, Rv. 281562; Sez.
10995 del 13/2/2018, COGNOME e altro, Rv. 272375).
3.3. Nel caso di specie, non è chiaro né se il riconoscimento della circ attenuanti in esame sia stato fondato su elementi oggettivi o soggettivi e nep
dette circostanze siano state in concreto riconosciute anche per il capo 2) e, p lo siano state, come esse abbiano operato nella determinazione della pena.
Ne consegue che anche sul punto la sentenza deve essere annullata per nu giudizio.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di entrambi i ricorrenti relativame reato di cui al capo 1) e, con riferimento a NOME, relativamen determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio su tali capi e punti Sezione della Corte di appello di Catanzaro.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso dì COGNOME Rosario.
Così deciso in Roma il 21 novembre 2024.