Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34929 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34929 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 17/09/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Lucera il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 07/05/2024 della Corte di Appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 19 gennaio 2021, il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bari ha assolto NOME COGNOME in considerazione della particolare tenuità del fatto, previa esclusione dell’aggravante della minorata difesa.
La Procura della Repubblica di Bari ha proposto appello avverso detta sentenza. Il rappresentante della Pubblica accusa, con l’unico motivo di gravame, ha sostenuto, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 640, comma secondo, n. 2-bis. cod. pen.
La Corte di Appello di Bari, con sentenza deliberata in data 07 maggio 2024, ha condannato l’imputato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 100,00 di multa in relazione al reato di cui all’art. 640 cod. pen., così riformando la sentenza emessa dal Tribunale.
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso detta sentenza di condanna.
Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta erronea applicazione degli artt.
61 n. 5 e 640, comma secondo, n. 2-bis. cod. pen., violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nonchØ contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell’aggravante della minorata difesa.
La Corte distrettuale, dopo aver rigettato l’unico motivo di appello avente ad oggetto la configurabilità dell’aggravante della minorata difesa, sarebbe andata oltre il proprio potere di rivalutazione della sentenza di primo grado, ritenendo insussistente l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. ed escludendo la causa di non punibilità della tenuità del fatto.
Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. nonchØ carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della tenuità del fatto.
La Corte territoriale non avrebbe adeguatamente motivato in ordine ai motivi che hanno indotto i giudici di appello ad escludere la speciale tenuità del danno arrecato a NOME COGNOME, limitandosi a far riferimento ad un danno pari a 350,00 euro, senza indicare i motivi per cui tale danno sia stato considerato ingente rispetto alle condizioni economiche della persona offesa.
I giudici di appello, inoltre, avrebbero erroneamente escluso la causa di non punibilità riconosciuta dal primo giudice in considerazione del precedente specifico da cui Ł gravato il COGNOME, affermazione che si pone in contrasto con il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite secondo cui il riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto non Ł precluso dall’esistenza di precedenti penali gravanti sull’imputato.
Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta l’inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 99 cod. pen. e 522 cod. proc. pen. nonchØ contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al riconoscimento della contestata recidiva. I giudici di appello non avrebbero tenuto conto del fatto che la recidiva non sarebbe stata contestata nell’avviso di chiusura delle indagini preliminari e nel decreto di fissazione dell’udienza preliminare, comparendo per la prima volta nell’intestazione della sentenza assolutoria emessa dal giudice per le indagini preliminari in conseguenza di un mero errore materiale nella redazione del provvedimento.
NOME COGNOME, con il quarto motivo di impugnazione, lamenta inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 133 cod. pen., 53 e 58 legge 689/1981 nonchØ contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata conversione della pena detentiva.
La Corte territoriale ha ritenuto, con argomentazione del tutto apodittica, che l’imputato non sarebbe in condizione di provvedere al pagamento della pena convertita stante lo stato di impossidenza indicato dallo stesso COGNOME nella richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, somma che, a giudizio della difesa, il ricorrente avrebbe potuto pagare anche a fronte del modesto reddito dichiarato (pari a 7.575,00 euro).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
La lettura dell’atto di appello proposto dal Pubblico ministero e della sentenza di appello dimostrano inequivocabilmente che il gravame aveva ad oggetto esclusivamente l’esclusione da parte del primo giudice della circostanza aggravante della minorata difesa e che la Corte territoriale ha rigettato tale unico motivo di appello, ritenendo -conformemente a quanto deliberato dal Tribunale di Bari- di dover escludere l’aggravante contestata.
Deve essere, quindi, rimarcato che l’ulteriore statuizione con cui i giudici di appello, in assenza di gravame sul punto, hanno ritenuto -in riforma della sentenza di primo gradol’inapplicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis e, di conseguenza, dichiarato NOME COGNOME ‘ colpevole del reato a lui ascritto ed esclusa l’aggravante contestata ‘ Ł stata deliberata in violazione del principio di devoluzione, cui consegue la nullità della sentenza oggetto di ricorso.
Deve essere, in proposito, rimarcato che la cognizione del giudice di appello, per la natura devolutiva del gravame, Ł circoscritta entro il limite dei motivi dedotti dall’appellante sicchØ al giudice di secondo grado non Ł attribuito il potere di estendere la propria cognizione ex officio a questioni non oggetto di appello, salvo si tratti di nullità assolute, rilevabili anche d’ufficio in ogni stato e grado, nullità non ravvisabili nel caso di specie.
Il giudizio di appello, infatti, Ł un giudizio di merito circoscritto sui punti e capi specificatamente indicati nell’atto di appello, contenenti doglianze specifiche che ne
circoscrivono l’ambito del devoluto.
Nel caso in esame l’appello del Pubblico ministero aveva incardinato il rapporto processuale di secondo grado limitatamente al punto della decisione relativo alla riconoscibilità della circostanza aggravante della minorata difesa; il punto della decisione sulla sussistenza della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. era, pertanto, estraneo alla cognizione del giudice di secondo grado.
Peraltro, in base al menzionato principio devolutivo, che caratterizza il giudizio di appello, e alle norme sulle formalità dell’impugnazione, che richiedono, tra gli altri requisiti previsti a pena di inammissibilità del gravame, quello della specificità dei motivi (artt. 581, lett. c, e 591, comma primo, lett. c, cod. proc. pen.) deve essere affermato che l’impugnazione della sentenza di primo grado in punto di sussistenza dell’aggravante della minorata difesa non possa ritenersi implicitamente comprensiva anche della questione inerente alla riconoscibilità o meno della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. Ne consegue che, sul punto di sentenza relativo alla menzionata causa di non punibilità, si Ł realizzata la preclusione correlata all’effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni.
All’accoglimento del primo motivo consegue l’assorbimento dei restanti motivi e l’annullamento senza rinvio della sentenza oggetto di ricorso. Ne consegue che l’imputato, come affermato nella sentenza di primo grado, non Ł punibile stante la particolare tenuità del fatto.
P.Q.M
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ l’imputato non Ł punibile per particolare tenuità del fatto.
Così Ł deciso, 17/09/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME