Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34786 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34786 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Lecce l’DATA_NASCITA avverso l ‘ordinanza del Tribunale di Lecce del 30 maggio 2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; preso atto che non è intervenuta richiesta di trattazione orale; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso .
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Lecce, decidendo in sede di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal pubblico ministero, ha applicato nei confronti di COGNOME NOME la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al concorso nei delitti di detenzione e porto di due pistole aggravati dal metodo mafioso, contestati al capo 9 dell ‘ incolpazione, e ha invece respinto l’appello del pubblico ministero in ordine al delitto di tentato omicidio aggravato di cui al capo 8 della incolpazione.
Nell’incolpazione provvisoria sono stati contestati al COGNOME i reati di tentato omicidio e di detenzione porto illegale di armi da fuoco con l’aggravante del metodo
mafioso. Il GIP con ordinanza dell’8 novembre 2024 aveva ritenuto raggiunta la gravità indiziaria per il reato di lesioni personali aggravate dall’uso dell’arma e dal metodo mafioso, così diversamente qualificato il tentativo di cui al capo 9 , e aveva respinto la richiesta della misura cautelare della custodia in carcere per limiti edittali. Il pubblico ministero aveva proposto appello e il tribunale con l’ordinanza del 21 dicembre 2024 aveva disposto la custodia cautelare in carcere in ordine ad entrambi i delitti contestati al COGNOME, di tentato omicidio e di detenzione di armi, aggravati ex art. 416 bis.1 cod.pen..
Questa ordinanza è stata oggetto di parziale annullamento da parte della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione che con sentenza del 10/4/2025 aveva ritenuto che la qualificazione giuridica del fatto in termini di tentato omicidio non fosse sostenuta da adeguata motivazione in ordine all’elemento soggettivo .
In sede di rinvio il Tribunale del riesame, ritenendo ormai coperta da giudicato cautelare la valutazione di sussistenza del quadro di gravità indiziaria a carico di entrambi gli indagati in ordine al delitto di detenzione e porto di armi da fuoco con l’aggravante del metodo mafioso, ha preso atto che la Corte di RAGIONE_SOCIALEzione non ha ritenuto gli elementi acquisiti idonei a formulare un giudizio di gravità indiziaria sulla volontà di uccidere dell’indagato e, in assenza di altre emergenze a sostegno di tale alternativa ricostruzione, ha respinto l’appello del pubblico ministero in ordine al tentato omicidio e la richiesta di applicazione della misura cautelare, posto che il reato di lesioni personali, sia pure aggravato dal metodo mafioso e dall’uso di armi non consente l’applicazione della custodia cautelare in carcere; ha invece accolto l’appello del pubblico ministero ravvisando le esigenze cautelari escluse dal GIP in ordine ai reati in materia di armi con l’aggravante del metodo mafioso, avuto riguardo alla presunzione relativa di cui all’art. 275 cod.proc.pen. che nella specie non appare neutralizzata da elementi favorevoli di segno inverso e neppure dal decorso del tempo.
A tal fine ha osservato che l’agguato, di cui si è reso responsabile il COGNOME, si inserisce nell’ambito di una contrapposizione storica fra i due clan mafiosi di Lecce che si sono divisi il mercato degli stupefacenti ; il movente dell’aggressione rientra in questo contesto e NOME COGNOME è stato condannato alla pena di 14 anni di reclusione con sentenza della Corte di appello divenuta irrevocabile; a sua volta COGNOME NOME annovera precedenti per reati in materia di stupefacenti, detenzione e porto d’armi ed estorsione; è stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale e il 28 luglio 2022 è stato tratto in arresto perché trovato in possesso di una pistola con matricola abrasa; nel febbraio 2022 nella sua disponibilità sono state rinvenute pistole.
Questi elementi a giudizio del Tribunale hanno reso attuali le esigenze cautelari ravvisate in relazione al delitto commesso nel 2021, dimostrando la sussistenza di un concreto pericolo di reiterazione.
Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso l’i ndagato, deducendo la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità e, in particolare, degli articoli
291, 623 e 627 cod.proc.pen. poiché il Tribunale ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente per il solo delitto in armi contestato al capo 9 della incolpazione, così disattendendo l ‘ iniziale richiesta di applicazione della misura avanzata dal pubblico ministero e collegata alla qualificazione del fatto contestato come tentato omicidio.
L’impugnazione del pubblico ministero, avverso il provvedimento del GIP che aveva respinto la richiesta cautelare, si concentrava esclusivamente sulla qualificazione giuridica del fatto contestato al capo 8 dell ‘ imputazione nei termini dell’originaria incolpazione e non riguardava l’ esclusione RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari affermata dal gip in ordine al delitto di cui al capo 9; nell’atto di impugnazione il PM aveva concluso insistendo nell ‘ originaria qualificazione del fatto con applicazione della misura invocata per i capi 8 e 9 nei confronti di COGNOME NOME, ancorando in sostanza la richiesta di applicazione della custodia all ‘ attribuzione al fatto contestato della qualifica di tentato omicidio. Tanto è sufficiente a escludere l’applicazione della misura cautelare più afflittiva per il solo delitto di cui al capo 9, dal momento che l’art. 291 comma 1 cod.proc.pen. ha posto la regola secondo cui non possono essere adottate misure cautelari prescindendo dalla richiesta del pubblico ministero, tenuto a prospettare gli elementi sui quali la richiesta si basa e le ragioni per cui si profila come necessaria.
La norma infatti è di stretta interpretazione e non tollera applicazioni analogiche ed estensive. Nel caso di specie, osserva il ricorrente che la domanda cautelare è fondata sulla qualificazione del fatto contestato al capo 8 e cioè sulla ritenuta sussistenza dei gravi indizi per la condotta di tentato omicidio; pertanto l’ordinanza impugnata, avendo applicato la misura cautelare per il reato di cui al capo 9 e cioè per il solo delitto in tema di armi, eccede i limiti dell ‘ originaria domanda cautelare, in violazione dell’art. 291 cod.proc.pen.
Anche la sentenza rescindente della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione si soffermava esclusivamente sulla qualificazione del fatto di cui al capo 8 e demandava al giudice lo scrutinio degli aspetti critici ai fini dell’inquadramento della fattispecie concreta nel paradigma normativo del reato di tentato omicidio o di lesioni personali, specificando che qualora si fosse ritenuta la sussistenza del quadro indiziario in relazione al delitto sub 8 sarebbe spettato al giudice del rinvio la rivalutazione RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari; sicché prescriveva al Tribunale di rivalutare la qualificazione del fatto di cui al capo 8 e solo, una volta riqualificato tale fatto nei termini di tentato omicidio, il collegio avrebbe potuto rivalutare le esigenze cautelari, mentre invece il Tribunale ha applicato la misura valorizzando le esigenze cautelari connesse al solo fatto contestato al capo 9, così operando un ‘ elusione dei limiti segnati dalla RAGIONE_SOCIALEzione con la sentenza di annullamento con conseguente violazione degli artt. 623 e 627 cod.proc.pen. .
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è manifestamente infondato.
La tesi difensiva secondo cui l’appello del pubblico ministero non avrebbe investito la ritenuta esclusione RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari in relazione al delitto di armi contestato all’indagato e la sentenza rescindente avrebbe posto limiti al potere di cognizione del giudice di rinvio non trova conforto in atti.
Dalla stessa lettura del ricorso (vedi pagina tre) emerge che il pubblico ministero con l’atto di appello aveva insistito nell ‘ originaria qualificazione giuridica del fatto come tentato omicidio e aveva chiesto ‘l’ applicazione della misura invocata per i capi 8 e 9 nei confronti di RAGIONE_SOCIALE ‘ , sicché appare evidente che non limitava l ‘ impugnazione e la richiesta di misura all ‘ attribuzione al fatto della qualifica di tentato omicidio, ma la chiedeva anche in relazione al reato contestato al capo 8.
Ma soprattutto dalla lettura della sentenza rescindente risulta che questa Corte ha respinto la censura di inammissibilità dell’appello del pubblico ministero formulata dalla difesa, evidenziando che ‘ questi ha senza dubbio censurato le argomentazioni spese dal giudice di prime cure, là dove nel ritenere i gravi indizi di colpevolezza in relazione al solo reato sub 9 (detenzione e porto di arma da fuoco) escludeva l’attualità del pericolo di reiterazione in ragione del tempus commissi delicti e della occasionalità della condotta ‘ .
La Corte di RAGIONE_SOCIALEzione ha poi aggiunto al punto 2.1 della motivazione della sentenza rescindente che ‘ Ad ogni buon conto la riproposizione in sede di appello del l’ iniziale teorema accusatorio, non integralmente condiviso dal giudice di primo grado, consente di ritenere che il pubblico ministero abbia in relazione al profilo specifico RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari e a sostegno del pericolo di recidiva richiamato tutte le argomentazioni spese in fatto e in diritto nell ‘ istanza cautelare .’
Ciò posto, deve ritenersi, nel rispetto RAGIONE_SOCIALE regole in tema di efficacia della sentenza di RAGIONE_SOCIALEzione, accertato definitivamente e non più oggetto di sindacato che l’ appello del pubblico ministero abbia contestato anche la negata sussistenza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari in relazione al delitto di cui al capo 9.
In modo analogo, la sentenza rescindente ha ritenuto inammissibile per manifesta infondatezza la censura relativa all ‘ esistenza della circostanza aggravante del metodo mafioso e ha esplicitamente rimandato al giudice del rinvio la rivalutazione del profilo dell’attualità e concretezza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari.
A giudizio del ricorrente, la Corte di RAGIONE_SOCIALEzione avrebbe, invece, imposto dei limiti impliciti ai poteri del giudice del rinvio, qualora non avesse qualificato il fatto come tentato omicidio, con la conseguenza che il Tribunale di rinvio non avrebbe potuto rivalutare le esigenze cautelari alla stregua del solo reato in armi, per il quale è stata ritenuta raggiunta la gravità indiziaria. Si tratta di una ricostruzione che non trova sostegno in punto di diritto in alcuna norma e non appare neppure giustificata dal tenore dei provvedimenti acquisiti.
Una volta ritenuto che l’impugnazione del pubblico ministero abbia avuto per oggetto non soltanto il giudizio di gravità indiziaria in ordine al reato contestato al capo 8, ma anche il giudizio sulle esigenze cautelari e che la Corte di legittimità abbia, nel censurare il giudizio di gravità indiziaria di cui al capo 8, rinviato al Tribunale il compito di rivalutare la concretezza e attualità RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari, ben poteva il Tribunale del rinvio, nell’alveo dei suoi poteri discrezionali, rivalutare l’attualità RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari connesse al residuo reato di cui al capo 9, alla luce di fatti più recenti che dimostrano la non occasionalità della condotta del COGNOME e corroborano la sussistenza della presunzione di pericolosità, connessa all ‘ aggravante del l’ agevolazione mafiosa.
In conclusione, anche per il carattere preclusivo della sentenza rescindente, non può essere messo in dubbio in questa sede il perimetro dell’effetto devolutivo dell’impugnazione del P.M. esteso alle esigenze cautelari connesse ad entrambi i reati contestati, e quindi anche al reato di cui al capo 9, e di conseguenza il potere del Tribunale di rivalutazione sul punto.
Il giudizio in merito a dette esigenze è stato operato dal Tribunale con argomentazioni corrette e rispettose dei limiti di cui all’art.627 cod.proc.pen., che non sono neppure state oggetto di specifica censura con il ricorso.
Per le considerazioni sin qui esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod.proc.pen. .
Roma 10 ottobre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME