Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 286 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 286 Anno 2026
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMENOME nato a Atri (TE) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2025 della Corte d’appello dell’Aquila . Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 10 febbraio 2025 la Corte d’appello dell’Aquila ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Teramo, all’esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 73, commi 4 e 5, del dPR 309 del 1990 e, calcolata la diminuente per il rito, lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione e 4.000,00 C di multa, disponendo altresì la confisca e la distruzione dello stupefacente in sequestro.
COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto tempestiv ricorso per l’annullamento della sentenza, affidato a due motivi.
2.1. Col primo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione all’articolo 133 cod.pen. i quanto, nel respingere il correlato motivo d’appello col quale si censurava la sentenza di Tribunale per avere irrogato una pena eccessiva e comunque non congrua, la Corte ha erroneamente tenuto conto dei precedenti specifici da cui è gravato il prevenuto, senza considerare che il ricorrente era stato ammesso al beneficio dell’affidamento in prova di cui all’art. 47 dell’ordinamento penitenziario con ordinanza del Tribunale di sorveglianza dell’Aquila del 20 maggio 2024, e che, a seguito della applicazione della disciplina del reato continuato in executivis, con successive ordinanze era stata rideterminata la pena da espiare col medesimo regime e, infine, con ordinanza del 13 dicembre 2024, disposta l’immediata liberazione del COGNOME, a decorrere dal 18 dicembre 2024, avendo interamente scontato le pene inflittegli per i precedenti specifici oggetto delle sentenze irrevocabili richiamate infatti provvedimenti.
Si assume che l’esito positivo dell’affidamento in prova, in quanto estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale, impedisce qualsivoglia utilizzazione dei precedenti negli altri giudizi anche ai fini della quantificazione della pena.
La Corte d’appello inoltre non si sarebbe pronunciata sulle ulteriori circostanze sottoposte col motivo numero 2 dell’impugnazione, costituenti ulteriori validi elementi utili a fondare la mitigazione del trattamen sanzionatorio.
2.2. Col secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione all’articolo 163 cod.pen..
Si assume che sia stato ingiustamente negato il beneficio della sospensione condizionale della pena nonostante il ricorrente, che come detto ha sinora espiato tutte le pene irrogategli, in precedenza non ne abbia mai beneficiato in concreto; inoltre, per effetto del disposto dell’art. 47, comma 12, dell’ordinamento penitenziario, essendosi estinte le pene detentive e ogni altro effetto penale conseguenza delle precedenti condanne, a carico del COGNOME residua solo quella attuale a una pena compresa entro il limite biennale previsto dall’art. 163 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Deve premettersi che il ricorso attiene al solo punto relativo alla determinazione trattamento sanzionatorio e all’omesso riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, con la conseguenza che ogni ulteriore questione deve ritenersi coperta dal giudicato.
La prima doglianza con la quale si lamenta l’avvenuta considerazione, da parte dei giudici di merito, dei precedenti penali dell’imputato ai fini del determinazione del trattamento sanzionatorio, nonostante nelle more della celebrazione del secondo grado di giudizio, avendo l’imputato espiato la pena in regime di affidamento in prova ai servizi sociali, siano state dichiarate estinte l relative pene e ogni effetto penale, è manifestamente infondata.
3.1. Al riguardo, si osserva che la considerazione dei precedenti penali e giudiziari ai fini di desumerne la capacità delinquere del colpevole, rientra nell’esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice dagli articoli 132 e 133 cod. pen., vincolato soltanto alla esplicazione dei motivi che ne giustificano l’esercizio, di tal che in alcun modo può assimilarsi a un effetto penale della condanna, il cui tratto distintivo, decisamente antinomico rispetto al concetto di discrezionalità, è costituito dall’essere conseguenza giuridica automatica derivante dalla condanna, come accade per le pene accessorie in virtù di quanto dell’art. 20 cod. pen.
Da tali considerazioni, escluso che la valutazione dei precedenti penali alla stregua di tutti gli altri elementi indicati dall’art 133 cod. pen., possa in al modo assimilarsi a un effetto penale delle relative condanne, discende la manifesta infondatezza del motivo dedotto; oltretutto fondato su argomentazioni non sottoposte alla Corte d’appello col principale motivo in punto di trattamento sanzionatorio, incentrato esclusivamente sulla limitata gravità del fatto e sul contegno processuale dell’imputato, né introdotte con eventuali motivi aggiunti.
3.2. Infine, quanto alla lamentata omessa considerazione degli ulteriori argomenti sottoposti alla Corte di merito, si rileva un macroscopico difetto di specificità del motivo, atteso che nel ricorso sottoposto a questa Corte di legittimità gli stessi non sono minimamente enunciati e che, in ogni caso, non risulta evidenziato alcun rilevante vizio motivazionale correlato alle ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823; Sez. 6 – , Sentenza n. 23014 del 29/04/2021 Ud.; Rv. 281521 – 01).
Non merita miglior sorte il secondo motivo di ricorso, anch’esso manifestamente infondato, col quale si lamenta l’omesso il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.
4.1. Va rimarcato che, come risulta anche dai provvedimenti del Tribunale di sorveglianza dell’Aquila e della Corte d’appello dello stesso centro, quale giudice dell’esecuzione, il COGNOME ha complessivamente maturato precedenti condanne, per una pena complessiva, quale rideterminata per effetto della ritenuta continuazione, pari a cinque anni, un mese e 15 giorni di reclusione e
euro 22.000 di multa, dunque ampiamente superiore al limite biennale entro il quale, previo giudizio prognostico favorevole, può operare l’invocato beneficio.
4.2. Ebbene, a dispetto della singolare tesi difensiva con cui si sostiene che giacché il ricorrente in passato non ha in concreto fruito del beneficio, avrebbe conservato il diritto a fruirne con riguardo a quest’ultima condanna, quasi si trattasse di un bonus spendibile all’occorrenza a scelta del condannato e non già della sospensione della pena, basata su un rigoroso giudizio prognostico, oltretutto revocabile in caso di commissione di nuovi delitti nei termini previst dalla legge, deve rilevarsi, da una parte, che risulta ampiamente superato, già per via delle pregresse oltre che a seguito dell’attuale condanna, il limite di due anni di pena detentiva; dall’altra, che la concessione della sospensione condizionale della pena è in ogni caso preclusa a chi abbia riportato due precedenti condanne a pena detentiva per delitto, anche quando il beneficio non è stato applicato in relazione alla prima condanna, ed indipendentemente dalla durata complessiva della reclusione come determinata per effetto del cumulo di tutte le sanzioni irrogate e da irrogare, dunque anche entro il predetto limite biennale (Sez. 5, Sentenza n. 41645 del 27/06/2014 Ud., Rv. 260045 – 01).
4.3. La reiterazione del beneficio della sospensione condizionale della pena è ammissibile, in caso di nuova condanna, soltanto se tra quest’ultima e la prima condanna a pena sospesa non sopravvengano condanne intermedie, poiché, in caso contrario, l’accertata proclività a delinquere del condannato dimostra che lo stesso è stato immeritevole della fiducia in lui riposta e non consente una nuova prognosi favorevole circa la sua futura condotta (Sez. 6 – , Sentenza n. 1647 del 12/11/2019 Ud. (dep. 16/01/2020 ) Rv. 278100 – 01), né vi è motivo al di là della radicale inapplicabilità dell’istituto al caso in es dove il cumulo delle pene è ampiamente superiore al limite dei due anni di pena detentiva – per ragionare diversamente laddove ci si trovi in presenza di una serie di condanne, in relazione alle quali non era mai stato riconosciuto il beneficio.
4.4. Del resto, con riguardo alla pretesa irrilevanza delle pregresse condanne per effetto dell’intervenuta declaratoria di “estinzione della pena e di ogni altro effetto penale” ai sensi dell’art. 47 ord. pen., osserva la Corte, in lin generale, che nel caso di due precedenti condanne, neppure la eventuale revoca (con una terza sentenza) del beneficio a suo tempo concesso ripristina la posizione dell’imputato come quella di chi, avendo ottenuto per una sola volta tale concessione, si troverebbe nella condizione soggettiva di poterne usufruire per la seconda volta, ai sensi dell’ art. 164 cod.pen. (Sez. 3, Sentenza n. 9170 del 06/07/1998 Ud., Rv. 211979 – 01); nello specifico poi il giudice di legittimit ha avuto modo di chiarire, in più occasioni che, ai fini del giudizio prognostico di cui al primo comma dell’art. 164 cod. pen., il giudice può tener conto, in senso
ostativo alla concessione del beneficio, anche delle condotte relative a precedenti condanne per le quali vi sia stato il positivo espletamento dell’affidamento in prova al servizio sociale (Sez. 4 – , Sentenza n. 1770 del 29/11/2018 Ud. (dep. 16/01/2019 ) Rv. 275072 – 01), cosi come può revocare, ai sensi dell’art.168, comma terzo, cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena concessa, in violazione dell’art. 164, comma secondo, n. 1, cod. pen., in favore dell’imputato che aveva riportato precedente condanna per un delitto a pena detentiva, anche nel caso in cui, in relazione a tale condanna, sia intervenuta declaratoria di “estinzione della pena e di ogni altro effetto penale” ai sens dell’art. 47 ord. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 40824 del 14/06/2022 Cc., Rv. 283675 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 39748 del 22/04/2016 Cc., Rv. 268067 – 01).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27 novembre 2025.