Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 44274 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 44274 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposta da:
NOME nato in Romania il 28/04/1980;
avverso l’ordinanza del Tribunale di Chieti, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 12/07/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
*
RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Chieti, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto la richiesta di NOME COGNOME volta ad ottenere, ai sensi dell’art. 587 cod. proc. pen., il riconoscimento degli effetti estensivi della impugnazione proposta dal coimputato NOME COGNOME avverso la sentenza pronunciata dal medesimo Tribunale in data 12 febbraio 2014 (non impugnata dal COGNOME che era stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all’art. 589, comma terzo, cod. pen.) e riformata – per il solo coimputato appellante dalla Corte di appello di L’Aquila con sentenza di assoluzione dell’Il giugno 2015 (divenuta irrevocabile il giorno 29 aprile 2016).
Il giudice dell’esecuzione ha ritenuto la richiesta infondata atteso che l’assoluzione del coimputato era basata su motivi esclusivamente personali e che la formula adottata dalla Corte territoriale (‘il fatto non sussiste’) non poteva che essere relativa al solo appellante, di talché essa non poteva essere intesa, al contrario di quanto sostenuto dal difensore del COGNOME, come la dichiarazione della insussistenza del fatto storico oggetto dell’accusa anche nei confronti dell’istante.
Avverso la predetta ordinanza COGNOME per mezzo dell’avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l’annullamento del provvedimento impugnato.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen. la inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 587 e 130 cod. proc. pen. sostenendo la illegittimità della ordinanza nella parte in cui il giudice dell’esecuzione ha interpretato la motivazione della sentenza della Corte di appello per correggerne il dispositivo travalicando i propri compiti e comportandosi, in sostanza, come se fosse il giudice della cognizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Invero, il giudice dell’esecuzione ha ineccepibilmente osservato, con motivazione adeguata e non contraddittoria, che l’assoluzione del coimputato era stata pronunciata .dalla Corte di appello per motivi assolutamente personali atteso che non era stato possibile accertare la velocità alla quale viaggiava l’autovettura da lui condotta, mentre era stato provato che quella alla cui guida si trovava l’odierrio ricorrente viaggiava ad 89 km/h e che era stato sicuramente il veicolo
condotto da quest’ultimo a colpire la vettura a bordo della quale si trovava l vittima. Per tali ragioni, quindi, è stata esclusa la possibilità di estendere gli della assoluzione del coimputato all’odierno ricorrente.
La sentenza di assoluzione, pertanto, ha spiegato in modo chiaro la ragione della assoluzione e che la formula “il fatto non sussiste” era applicabile unicamente al “fatto” oggetto di imputazione a carico di NOME COGNOME vale a dire ai suo atti ed al nesso causale tra la sua condotta di guida e la morte della vittima.
2.1. In ogni caso occorre ricordare che l’omicidio stradale era contestato nell forme della cooperazione colposa ad entrambi gli imputati, ex art. 113 cod. pen., di talché per ciascuno di essi rilevava la relativa condotta ed il nesso di causa tra essa e l’evento morte. Tale nesso di causalità è stato escluso dalla Cor territoriale, pur essendo stato riconosciuto che la condotta di guida di NOME COGNOME era in violazione del Codice della strada. Per tale ragione, quindi, il “fat (condotta e nesso di causalità) nei confronti del citato coimputato è stato ritenu non sussistente.
2.2. Manifestamente infondata risulta poi anche la censura relativa alla lamentata erronea interpretazione della motivazione della sentenza di secondo grado in senso difforme rispetto al dispositivo; al riguardo si ribadisce che corretto e condivisibile il rilievo del giudice dell’esecuzione nel senso che la formu fatto non sussiste’ non può che riferirsi all’oggetto della imputazione a carico d coimputato appellante e non anche rispetto all’odierno ricorrente, il quale non aveva proposto gravame con la conseguenza che nei suoi confronti l’accertamento di responsabilità era già divenuto irrevocabile.
2.3. Deve aggiungersi che la giurisprudenza richiamata nel ricorso risulta inconferente atteso che nel caso in esame non si verte in una ipotesi di contrast tra dispositivo e motivazione, visto che vi era un unico appellante nei cui confront è stata pronunciata sentenza di assoluzione per le ragioni sopra illustrate.
3: In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2024.