Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7363 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5   Num. 7363  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NASO NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, il quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
udito l’AVV_NOTAIO, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 6 maggio 2022 la Corte d’appello di Catania, in riforma della decisione assolutoria di primo grado, ha condannato NOME COGNOME alla pena di dieci mesi di reclusione, già ridotta per la scelta del rito abbreviato, in relazione al delitto di falso ideologico, commesso, secondo la prospettazione recepita dalla sentenza impugnata, attraverso la redazione di una consulenza tecnica, eseguita su incarico del AVV_NOTAIO COGNOME, all’epoca sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, nella quale si attestava, contrariamente al vero: a) che la richiesta di ampliamento per la costruzione di un ulteriore bacino nella discarica gestita dalla RAGIONE_SOCIALE doveva intendersi come avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e che le operazioni dovevano considerarsi concluse entro il 31 dicembre 2012, tacendo la circostanza che il decreto del Direttore AVV_NOTAIO (DDG) n. 1447 del 2006 era valido sino al 15 dicembre 2011 e che, pertanto, se anche l’iter autorizzativo si fosse concluso entro 150 giorni dalla data dell’avvenuta pubblicazione dell’avviso per la procedura pubblicistica (6 settembre 2011), il termine finale sarebbe stato quello – successivo alla validità della VIA espressa dal DDG – del 5 febbraio 2012; b) che il progetto di ampliamento presentato dalla RAGIONE_SOCIALE risultava regolarmente trasmesso e completo nelle sue parti tecniche e amministrative; c) che il DDG n. 1447 del 2006 riguardava una volumetria di discarica pari a 1.079.862 metri cubi di rifiuti, costituente oggetto di un progetto da realizzarsi in due fasi e che le conferenze dei servizi per il rilascio del provvedimento di ampliamento erano state regolarmente espletate e che i relativi pareri erano stati emessi. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In particolare, la Corte territoriale ha superato i dubbi espressi dal Tribunale in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo, sottolineando: a) la macroscopica non rispondenza al vero della premessa secondo la quale il DDG n. 1447 del 2006 riguardasse una volumetria di 1.079.000 metri cubi; b) l’estraneità della consulenza disposta dal AVV_NOTAIO e affidata al COGNOME all’oggetto del procedimento penale del quale il magistrato seguiva le indagini e la sua strumentalità rispetto al procedimento giurisdizionale amministrativo, pendente dinanzi al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, per la riforma della decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso della RAGIONE_SOCIALE contro l’atto di arresto procedimentale contenuto nel verbale della conferenza di servizi del 25 settembre 2014; c) il fatto che fosse stato l’AVV_NOTAIO, portatore degli interessi della società appena menzionata a
sollecitare il AVV_NOTAIO a disporre siffatta consulenza, giungendo ad indicare il nominativo del COGNOME, che prima di ricevere l’incarico aveva parlato con l’AVV_NOTAIO; d) che al consulente si era chiesto di procedere in fretta, in vista dell’obiettivo di produrre la relazione nel corso del processo amministrativo; e) che è del tutto inverosimile, in tale contesto, che non si fosse concordato anche il contenuto della relazione, come confermato dal fatto che il COGNOME, prima ancora che quest’ultima fosse depositata, aveva chiesto il rilascio di una copia, certo di poter produrre un documento favorevole agli interessi della sua assistita dinanzi al giudice amministrativo di secondo grado; f) infine, il contenuto delle sentenze di condanna, irrevocabili, a carico del COGNOME, dell’COGNOME e di NOME COGNOME, in relazione alla corruzione del COGNOME, quale realizzata proprio attraverso l’affidamento dell’incarico al RAGIONE_SOCIALE.
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. at cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si lamenta la mancata motivazione dell’ordinanza del 31 maggio 2019, con la quale la Corte territoriale, senza affrontare il merito della questione, ha ritenuto precluso, per mancata proposizione di appello sul punto, l’esame dell’eccezione di incompetenza per territorio, quale proposta dinanzi al giudice dell’udienza preliminare in data 13 giugno 2017. Rileva il ricorrente che, essendo stato assolto in primo grado, non aveva interesse a proporre impugnazione, del resto esplicitamente non consentita dall’art. 443 cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo GLYPH e il terzo motivo si lamentano, rispettivamente, inosservanza ed erronea applicazione di legge nonché vizi motivazionali, in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, rilevando che la Corte territoriale, peraltro senza offrire la motivazione rafforzata necessaria in ragione del ribaltamento dell’esito assolutorio, aveva, per un verso, omesso di considerare la natura eminentemente discrezionale delle valutazioni espresse e, per altro verso, valorizzato dati peraltro successivi alla condotta individuata nel capo di imputazione – tratti dal cd. “sistema Siracusa” e correlati alla posizione di persone diverse dal COGNOME e rispetto alle quali, mancando qualunque prova in tal senso, non era stata neppure contestata la fattispecie concorsuale.
2.3. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della non menzione.
Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
All’udienza del 16 novembre 2023 si è svolta la discussione orale.
Considerato in diritto
Occorre premettere che il reato del quale si tratta (artt. 61, n. 2 e 479 cod. pen.) è contestato come commesso in data 4 dicembre 2014. Il termine di sette anni e mezzo, calcolato ai sensi degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., era destinato a scadere il 4 giugno 2022, in epoca successiva alla data della sentenza di secondo grado (6 maggio 2022). Non sono intervenute cause di sospensione a parte quella di sessantaquattro giorni di cui all’art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con nnodificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Ne discende che, alla data della decisione del ricorso per cassazione (16 novembre 2023; e, per completezza, già alla data nella quale gli atti sono pervenuti presso questa Corte: 14 giugno 2023), il termine di prescrizione era ormai decorso.
Ciò posto, si rileva che il ricorso non è inammissibile, dal momento che e il carattere assorbente della considerazione esime da qualunque ulteriore approfondimento – il primo motivo non presenta profili di manifesta infondatezza. Ed, infatti, il mancato esame dell’eccezione di incompetenza per territorio, riproposta nel corso del processo d’appello, alla prima occasione utile (udienza del giorno 8 febbraio 2019), da parte del COGNOME, il quale l’aveva già tempestivamente sollevata in primo grado all’udienza del 13 giugno 2017, è stato argomentato dall’ordinanza resa dalla Corte territoriale in data 31 maggio 2019 in ragione della mancata proposizione di impugnazione sul punto.
E, tuttavia, secondo quanto costantemente affermato da questa Corte, l’imputato assolto in primo grado e quindi non appellante per carenza di interesse, può riproporre, qualora il pubblico ministero impugni la sentenza assolutoria, l’eccezione di incompetenza per territorio già tempestivamente formulata a norma dell’art. 21 dello stesso codice (Sez. 6, n. 29235 del 18/05/2010, Amato Rv. 248207 – 01; Sez. 4, n. 32924 del 14/05/2004, COGNOME, Rv. 229107 – O).
Non essendo ravvisabili ragioni di inammissibilità del ricorso e non ricorrendo l’evidenza di cause di non punibilità di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 16/11/2023